Language of document : ECLI:EU:T:2012:81





Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 16 febbraio 2012 — Morison Menon Chartered Accountants e altri / Consiglio

(causa T‑656/11 R)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 13‑16)

2.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 19)

3.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 20)

4.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Modifica irrimediabile delle quote di mercato — Inclusione –Presupposti (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 28, 29)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone e degli enti i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati l’ente denominato «Morison Menon Chartered Accountant».

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.