Language of document : ECLI:EU:T:2014:948

Causa T‑653/11

Aiman Jaber

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Interesse ad agire – Onere della prova – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 novembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data della comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Impossibilità per il Consiglio di procedere alla notifica

(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, §§ 1 e 2; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, 2011/488/PESC e 2011/782/PESC; regolamenti del Consiglio n. 442/2011 e n. 755/2011)

2.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore

(Art. 263, comma 6, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2)

3.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Atto che abroga e sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Mancata giustificazione dell’interesse ad agire del ricorrente – Non luogo a statuire

(Art. 263, comma 4, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/185/PESC)

4.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 363/2013)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Rischio di compromissione grave ed irreparabile dell’efficacia di qualsiasi congelamento di beni che possa essere deciso in futuro dal Consiglio a carico delle persone colpite dall’atto annullato – Mantenimento degli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati fino alla scadenza del termine per l’impugnazione o fino al rigetto dell’impugnazione

(Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 363/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38‑40, 46‑50)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 48)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 53‑56, 63‑68)

4.      Per quanto attiene ad atti del Consiglio che infliggono misure restrittive nei confronti della Siria l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula in particolare che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una determinata persona negli elenchi di persone cui siano inflitte sanzioni, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione si fonda su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati. È all’autorità competente dell’Unione che, in caso di contestazione, incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Occorre che le informazioni o gli elementi prodotti dall’autorità in questione suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell’Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto.

Quando gli elementi forniti dal Consiglio non contengono alcun indizio idoneo a suffragare le affermazioni a carico del ricorrente, ne consegue che il Consiglio non ha assolto l’onere della prova ad esso incombente in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

(v. punti 80, 81, 85, 86)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 88‑94)