Language of document : ECLI:EU:T:2015:534





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 luglio 2015 –
Bimbo/UAMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

(causa T‑357/11 INTP)

«Procedura – Interpretazione di una sentenza»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Interpretazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129) (v. punti 9‑13)

2.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14)

Oggetto

Domanda d’interpretazione della sentenza del 14 dicembre 2012, Bimbo/UAMI (GRUPO BIMBO) (T‑357/11, EU:T:2012:696).

Dispositivo

1)

La domanda di interpretazione è manifestamente irricevibile.

2)

La Bimbo SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).