Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 luglio 2015 –
Bimbo/UAMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)
(causa T‑357/11 INTP)
«Procedura – Interpretazione di una sentenza»
1. Procedimento giurisdizionale – Interpretazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129) (v. punti 9‑13)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14)
Oggetto
| Domanda d’interpretazione della sentenza del 14 dicembre 2012, Bimbo/UAMI (GRUPO BIMBO) (T‑357/11, EU:T:2012:696). |
Dispositivo
1) | | La domanda di interpretazione è manifestamente irricevibile. |
2) | | La Bimbo SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |