Language of document : ECLI:EU:T:2015:23

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 gennaio 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Cina – Accettazione di un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping – Industria comunitaria – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑507/13,

SolarWorld AG, con sede a Bonn (Germania),

Brandoni solare SpA, con sede a Castelfidardo (Italia),

Global Sun Ltd, con sede a Sliema (Malta),

Silicio Solar, SAU, con sede a Madrid (Spagna),

Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, con sede a Puertollano (Spagna),

rappresentate da L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26), e della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 214),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz (relatore) e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La SolarWorld AG, la Brandoni solare SpA, la Global Sun Ltd, la Silicio Solar, SAU e la Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, ricorrenti, sono produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali, che sostengono la EU ProSun, un’associazione di produttori europei di merci simili. Il 25 luglio 2012 quest’ultima ha proposto alla Commissione europea una denuncia antidumping diretta contro le importazioni di tali prodotti provenienti dalla Cina. Le ricorrenti hanno cooperato all’indagine antidumping e hanno partecipato al procedimento come parti interessate.

2        Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 settembre 2012 (GU C 269, pag. 5), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese.

3        Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2012 (GU C 340, pag. 13), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni concernente le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese.

4        In un primo tempo la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori. In un secondo tempo essa ha accettato gli impegni degli esportatori cinesi in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base antidumping»). In un terzo tempo il Consiglio ha istituito dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi e la Commissione ha accettato un impegno modificato.

5        Nel caso di specie, con il suo regolamento (UE) n. 513/2013, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento provvisorio antidumping»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione europea di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

6        Con la decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26; in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), quest’ultima ha accettato un’offerta di impegno formulata da un gruppo di produttori-esportatori cinesi che hanno cooperato in collaborazione con la camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchine e di prodotti elettronici (in prosieguo: la «CCCME»). Un elenco delle imprese interessate figura nell’allegato di tale decisione.

7        Risulta dai punti 5 e 6 della prima decisione impugnata che gli esportatori cinesi di cui trattasi si sono impegnati, in primo luogo, a rispettare un prezzo minimo all’importazione per i moduli fotovoltaici e un prezzo per ciascuna delle relative componenti essenziali (celle e wafer). In secondo luogo essi hanno proposto di garantire che il volume delle importazioni effettuate nell’ambito dell’impegno sarebbe stato fissato a un livello annuale corrispondente approssimativamente ai loro risultati di mercato al momento della formulazione dell’offerta. Emerge, inoltre, dal punto 8 della medesima decisione che un dazio antidumping provvisorio sarebbe stato riscosso sulle importazioni al di sopra di detto volume annuale.

8        Il regolamento (UE) n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento n. 513/2013 (GU L 209, pag. 1), è stato adottato al fine di tener conto della prima decisione impugnata. Tra le altre modifiche esso ha introdotto un articolo 6 nel regolamento provvisorio antidumping, il quale prevede che, sempreché siano soddisfatte talune condizioni, le importazioni di determinati prodotti dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’allegato della prima decisione impugnata siano esenti dal dazio provvisorio antidumping istituito dall’articolo 1 del regolamento provvisorio antidumping.

9        La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 214; in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»). Emerge dal punto 4 di questa decisione che, in seguito all’adozione delle misure provvisorie antidumping, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, nonché sul parallelo procedimento antisovvenzioni. I wafer sono stati esclusi dal campo di applicazione di entrambe le inchieste e, conseguentemente, dal campo di applicazione delle misure definitive.

10      Risulta dai punti da 7 a 10 e dall’articolo 1 della seconda decisione impugnata che, in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, i produttori-esportatori cinesi, in collaborazione con la CCCME, hanno presentato una notifica di modifica della loro iniziale offerta di impegno. Tale modifica dell’impegno riguardava l’esclusione dei wafer dal campo di applicazione dell’inchiesta, la partecipazione di diversi altri produttori-esportatori a detto impegno e l’estensione dei termini dell’impegno per eliminare altresì gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

11      In base al punto 5 della seconda decisione impugnata, l’inchiesta antidumping ha confermato le conclusioni provvisorie in merito all’esistenza di un dumping pregiudizievole.

12      Le conclusioni definitive dell’inchiesta sono esposte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo antidumping»). Secondo l’articolo 1 del medesimo regolamento, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

13      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento antidumping definitivo, che si applica a taluni prodotti i cui riferimenti sono specificati in base alla nomenclatura doganale e che sono fatturati dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’allegato della seconda decisione impugnata, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

14      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping definitivo stabilisce che un’obbligazione doganale sorge all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate nel paragrafo precedente o qualora la Commissione ritiri la propria accettazione dell’impegno.

15      Inoltre, con il suo regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni definitivo»), il Consiglio ha istituito altresì un dazio compensativo definitivo sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sui relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Cina, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

16      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni definitivo, che si applica a taluni prodotti i cui riferimenti sono specificati in base alla nomenclatura doganale e che sono fatturati dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’allegato della seconda decisione impugnata, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dal suo articolo 1, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

17      L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni definitivo dispone che un’obbligazione doganale sorge all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate nell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento o qualora la Commissione ritiri la propria accettazione dell’impegno.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2013, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

19      Con atto depositato nella medesima data, le ricorrenti hanno chiesto che si statuisse mediante procedimento accelerato.

20      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2013, la Commissione si è opposta a che si statuisse con procedimento accelerato.

21      Con decisione del 24 ottobre 2013, il Tribunale (Quinta Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.

22      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2013, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di autorizzare l’adeguamento del ricorso cosicché la domanda di annullamento riguardasse altresì la seconda decisione impugnata e le violazioni del regolamento (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93) che ne discendono.

23      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2014, la Commissione ha dichiarato di non avere obiezioni riguardo all’ammissibilità dell’adeguamento del ricorso di annullamento.

24      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2014, le ricorrenti hanno proposto sostanzialmente al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento e istruttorie.

25      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2014, la Commissione ha invitato il Tribunale a respingere la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie.

26      Nel ricorso le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la prima decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      Nella domanda di adeguamento del loro ricorso le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        accogliere la domanda di adeguamento del ricorso;

–        dichiarare il ricorso, così come adeguato, ricevibile e fondato;

–        annullare la prima decisione impugnata e la seconda decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      Nel controricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, dichiarare il ricorso infondato in diritto;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

29      Nella controreplica, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso privo di oggetto, nella parte in cui è diretto all’annullamento della prima decisione impugnata;

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata e, in subordine, anche nella parte in cui è diretto all’annullamento della prima decisione impugnata;

–        in subordine, dichiarare il ricorso infondato in diritto;

–        condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

30      In forza dell’articolo 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.

31      Nel caso di specie, le parti si sono già espresse nei loro atti scritti in merito alla questione della ricevibilità del presente ricorso e, in particolare, sulla questione dell’incidenza diretta sulle ricorrenti. Il Tribunale, pertanto, ritiene che le parti siano state sentite, che esso sia sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non occorra avviare la fase orale del procedimento.

32      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile. In particolare, essa rileva che la prima decisione impugnata non è un atto regolamentare e comporta misure di esecuzione, che essa non incide direttamente e individualmente sulle ricorrenti e non esprime la posizione definitiva delle istituzioni dell’Unione, che il ricorso avverso la prima decisione impugnata è privo di oggetto e che le ricorrenti non hanno interesse ad agire nel caso di specie.

33      Riguardo alla domanda delle ricorrenti dell’11 dicembre 2013 diretta ad adeguare le loro conclusioni si deve ricordare che, poiché la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata al momento della sua proposizione, un ricorrente può essere autorizzato ad adeguare le sue conclusioni e motivi in modo da ricomprendervi la sopravvenienza di nuovi atti in corso di causa, solo qualora la sua domanda di annullamento dell’atto inizialmente impugnato fosse a sua volta ricevibile al momento della sua presentazione (ordinanza del 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Consiglio, T‑120/12, EU:T:2012:610, punto 57).

34      Di conseguenza, l’adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento della seconda decisione impugnata è ammissibile solo nella misura in cui il ricorso, laddove è volto a ottenere l’annullamento della prima decisione impugnata, sia dichiarato ricevibile. Occorre quindi esaminare se il ricorso sia ricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della prima decisione impugnata.

35      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione».

36      Riguardo alla seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, le condizioni dell’incidenza diretta e individuale dell’atto di cui si chiede l’annullamento sono cumulative (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625, punto 76). Per quanto concerne la terza ipotesi contemplata nel medesimo articolo, le condizioni relative all’incidenza diretta di un atto regolamentare di cui si chiede l’annullamento e all’assenza di misure di esecuzione sono anch’esse cumulative.

37      Pertanto, si deve esaminare la condizione menzionata in dette due ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire se le ricorrenti, non essendo destinatarie della prima decisione impugnata, siano direttamente interessate da quest’ultima.

 Sul motivo di irricevibilità relativo a un difetto di legittimazione ad agire per mancanza di incidenza diretta sulle ricorrenti

38      Le ricorrenti ritengono che la prima decisione impugnata incida direttamente sulla loro situazione giuridica dato che essa esclude i dazi antidumping per circa il 70% delle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi proveniente dalla Cina. Inoltre, essa autorizzerebbe il proseguimento delle importazioni del prodotto interessato a livelli di prezzo che non escludono né il dumping né il pregiudizio. Ciò metterebbe in pericolo la sopravvivenza delle ricorrenti sul mercato dell’Unione. In quanto produttrici dell’Unione del prodotto simile, le ricorrenti sarebbero direttamente e individualmente interessate dalla prima decisione impugnata. In particolare, le ricorrenti avrebbero partecipato attivamente ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni come parti interessate. Di fatto, esse costituirebbero un gruppo ristretto e chiuso e avrebbero una posizione importante sul mercato dell’Unione, e l’accettazione dell’impegno di cui trattasi pregiudicherebbe i loro interessi economici e giuridici.

39      La Commissione fa valere che l’accettazione di un impegno riguarda direttamente soltanto gli esportatori che hanno offerto l’impegno e non le ricorrenti.

40      Occorre constatare che, nell’ambito di un ricorso proposto da persone fisiche o giuridiche in base alla seconda e terza ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE [conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, Racc., EU:C:2013:204, paragrafo 59) e Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:21, paragrafo 69)], la condizione relativa all’incidenza diretta richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire, da un lato, che l’atto di cui le ricorrenti chiedono l’annullamento produca effetti direttamente sulla loro situazione giuridica e, dall’altro, che tale atto non lasci ai propri destinatari incaricati della sua applicazione alcun potere discrezionale quanto all’applicazione stessa, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, ordinanza del 24 settembre 2009, Município de Gondomar/Commissione, C‑501/08 P, EU:C:2009:580, punto 25; sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, Racc., EU:C:2011:656, punto 66).

41      Quanto alle società che offrono un impegno, la giurisprudenza ha riconosciuto che potevano essere oggetto di ricorsi dell’esportatore interessato dinanzi ai giudici dell’Unione le decisioni della Commissione vertenti sulla revoca dell’accettazione di un impegno e il regolamento del Consiglio istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di detto esportatore (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, Usha Martin/Consiglio e Commissione, C‑552/10 P, Racc., EU:C:2012:736).

42      Per contro, la Corte ha dichiarato che un importatore, il cui ricorso era diretto all’annullamento delle disposizioni di un regolamento che recava accettazione degli impegni di prezzo offerti da un esportatore, non era direttamente e individualmente interessato da tali disposizioni (v., in tal senso, ordinanza dell’8 luglio 1987, Garelly/Commissione, 295/86, Racc., EU:C:1987:344, punti 2, 13 e 14).

43      Inoltre, è stato dichiarato che il rigetto da parte della Commissione di una proposta di impegno non era un atto che producesse effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi di una società che offriva un impegno, dato che la Commissione poteva ritornare sulla sua decisione o il Consiglio poteva decidere di non istituire un dazio antidumping. Un siffatto rigetto è un provvedimento intermedio, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva e non costituisce nemmeno, pertanto, un atto impugnabile (sentenza del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C‑156/87, Racc., EU:C:1990:116, punto 8). Tuttavia, gli operatori economici, impugnando il regolamento istitutivo di dazi antidumping definitivi, possono, se del caso, far valere qualsiasi irregolarità relativa al rigetto delle loro offerte di impegno (sentenza del 14 marzo 1990, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, Racc., EU:C:1990:115, punto 10).

44      Per quanto concerne gli impegni ai sensi del regolamento di base antidumping va ricordato che, secondo la giurisprudenza, lo scopo dell’articolo 8 del regolamento di base antidumping è quello di garantire l’eliminazione del pregiudizio causato dal dumping subito dall’industria dell’Unione, fermo restando che tale scopo si basa principalmente sull’obbligo di collaborazione dell’esportatore così come sul controllo del corretto adempimento dell’impegno sottoscritto da quest’ultimo (sentenza Usha Martin/Consiglio e Commissione, punto 41 supra, EU:C:2012:736, punto 36).

45      Tuttavia, è giocoforza rilevare che da detto scopo non risulta che operatori economici come le ricorrenti possano proporre un ricorso di annullamento contro una decisione di accettazione di un impegno in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping, come, nel caso di specie, la prima decisione impugnata.

46      Va rilevato che l’adozione della prima decisione impugnata non ha modificato la situazione giuridica delle ricorrenti. Infatti, l’esame del sistema istituito dal regolamento di base antidumping porta alla constatazione che una decisione di accettazione di un impegno, adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo, non produce effetti giuridici tali da incidere direttamente sulla situazione dei produttori dell’Unione delle merci interessate, come le ricorrenti nel caso di specie.

47      In base alla disposizione di cui trattasi, riguardante gli impegni, qualora sia stata constatata l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l’offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi onde evitare di esportare i prodotti interessati a prezzi di dumping, se essa ritiene che l’effetto di pregiudizio causato dal dumping sia eliminato grazie a tale impegno (sentenza Usha Martin/Consiglio e Commissione, punto 41 supra, EU:C:2012:736, punto 22).

48      Orbene, dal sistema istituito dal regolamento di base antidumping emerge che le importazioni oggetto di detti impegni non sono esentate da dazi antidumping a causa dell’adozione della decisione di accettazione degli impegni, dato che l’esenzione risulta piuttosto dalle disposizioni adottate o da parte della Commissione nel regolamento provvisorio antidumping modificato o da parte del Consiglio nel regolamento definitivo antidumping ai fini dell’attuazione degli impegni accettati dalla Commissione. Un obbligo del genere grava sul Consiglio in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, il quale stabilisce che un regolamento deve istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un prodotto oggetto di dumping e che causano pregiudizio, prevedendo un’eccezione per le importazioni provenienti da fonti il cui impegno sia stato eventualmente accettato.

49      Occorre infatti constatare che, quand’anche una decisione di accettazione degli impegni sia stata adottata, i dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping, solo mediante regolamento, e tale disposizione prevede anche che la loro riscossione da parte degli Stati membri sia effettuata secondo gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo, tra i quali figurano le condizioni enunciate per l’attuazione degli impegni accettati.

50      Inoltre, qualora, al contrario, l’esame vertente sull’esistenza di un dumping o di un pregiudizio sia negativo, l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base antidumping prevede che un impegno già accettato diventi automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all’esistenza di un impegno. Questa disposizione lascia quindi un certo margine discrezionale alle istituzioni se un impegno resta in vigore.

51      È vero che l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base antidumping prevede che, qualora la Commissione accetti una tale offerta, e per tutto il periodo in cui hanno effetto gli impegni di cui trattasi, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping o i dazi definitivi istituiti dal Consiglio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento, a seconda del caso, non si applichino alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione di accettazione degli impegni e nelle successive modifiche di tale decisione. Tuttavia, si deve osservare che l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base antidumping si rivolge alla Commissione e al Consiglio e richiede, per il periodo in cui ha effetto un impegno, l’esenzione da dazi antidumping che risulta dalle disposizioni che sono adottate dalla Commissione nel regolamento provvisorio antidumping modificato oppure dal Consiglio nel regolamento definitivo antidumping.

52      Da dette considerazioni emerge che una decisione di accettazione di un impegno, adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping, non produce effetti giuridici tali da incidere direttamente sulla situazione giuridica dei produttori dell’Unione, come le ricorrenti nel caso di specie.

53      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti formulati dalle ricorrenti.

54      In primo luogo, per quanto concerne l’argomento delle ricorrenti secondo cui la lesione dei loro interessi giuridici risulta dai motivi sollevati nel proprio ricorso, si deve osservare che il rinvio globale ai motivi del ricorso non è sufficiente a spiegare il motivo per cui le ricorrenti considerano che, alla luce della giurisprudenza citata nel precedente punto 40, la prima decisione impugnata produce effetti direttamente sulla loro situazione giuridica e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari della misura di cui trattasi incaricati della sua attuazione, poiché quest’ultima ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie. Nella misura in cui le ricorrenti cercano in realtà di sostenere che la tutela giurisdizionale dei loro pretesi diritti imporrebbe di ritenere che esse siano interessate direttamente dalla prima decisione impugnata, è giocoforza constatare che, anche se, per giurisprudenza costante, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diritto a una siffatta tutela non può tuttavia rimettere in discussione le condizioni poste all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza Município de Gondomar/Commissione, cit. al punto 40 supra, EU:C:2009:580, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

55      In tale contesto si deve osservare che, nel ricorso, le ricorrenti sollevano nel merito tre motivi contro la prima decisione impugnata. Innanzitutto, esse considerano che la Commissione ha concluso un accordo con il governo cinese e con la CCCME, la quale agisce a nome di un grande gruppo di produttori-esportatori cinesi, senza divulgare in modo appropriato e adeguato gli elementi essenziali dell’impegno negoziato e senza dare la possibilità di presentare tempestivamente e in modo efficace osservazioni su tale impegno. Poi, le ricorrenti affermano che la Commissione ha accettato arbitrariamente livelli di prezzi minimi che sono manifestamente inadeguati ad evitare il pregiudizio causato ai produttori dell’Unione. Infine, le ricorrenti deducono che la prima decisione impugnata ha accettato e rafforzato un accordo orizzontale sui prezzi.

56      In ogni caso, riguardo al primo motivo concernente i diritti procedurali, le ricorrenti fanno valere sostanzialmente che l’adozione della prima decisione impugnata ha violato il loro diritto all’accesso a una versione non riservata dell’impegno in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento non contiene alcuna indicazione, né tanto meno alcun obbligo, riguardo al momento in cui è opportuno inserire la copia dell’impegno di prezzo nel fascicolo non riservato del procedimento (sentenza del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio, T‑190/08, Racc., EU:T:2011:618, punto 85). Le ricorrenti sostengono, a torto, che tale giurisprudenza non si applica nel caso di specie a causa dell’asserito ruolo del governo cinese nei negoziati relativi all’impegno di cui trattasi.

57      Per quanto concerne il secondo e il terzo motivo, le ricorrenti si limitano a contestare la fondatezza della prima decisione impugnata.

58      Pertanto, tali argomenti non dimostrano nel caso di specie che la prima decisione impugnata produce direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti. In proposito, si deve osservare che non è escluso che le ricorrenti possano sollevare i motivi che esse fanno valere nell’ambito di un ricorso di annullamento contro il regolamento antidumping provvisorio o definitivo, purché siano legittimate ad agire in un simile caso.

59      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che un effetto diretto della prima decisione impugnata deriva dal fatto che essa non comporta alcuna misura di esecuzione ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

60      Va ricordato che, per quanto concerne le condizioni della ricevibilità di un ricorso contemplate all’articolo 263, quarto comma, TFUE, il criterio secondo cui l’atto impugnato deve riguardare le ricorrenti direttamente e quello in base al quale esso non deve comportare alcuna misura di esecuzione sono criteri distinti. Ne consegue che l’asserito soddisfacimento di uno di questi criteri di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE non può indicare l’osservanza dell’altro.

61      In ogni caso, si è già ricordato nel precedente punto 48 che l’esenzione da dazi antidumping di cui beneficiano le importazioni oggetto degli impegni risulta dalle disposizioni che devono essere adottate, o dalla Commissione nel regolamento provvisorio antidumping modificato o dal Consiglio nel regolamento definitivo antidumping ai fini dell’attuazione degli impegni di cui trattasi. Nel caso di specie questa esenzione è quindi intervenuta, in occasione della proposizione del presente ricorso, con il regolamento provvisorio antidumping, come modificato dal regolamento n. 748/2013. Pertanto, dato che la prima decisione impugnata è stata attuata mediante un altro atto che poteva essere oggetto di un ricorso o dinanzi al giudice dell’Unione o dinanzi ai giudici degli Stati membri (v., in tal senso, ordinanza del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio, T‑596/11, EU:T:2014:53, punto 23 e giurisprudenza ivi citata), essa comportava misure di esecuzione.

62      Di conseguenza, e contrariamente a un terzo argomento delle ricorrenti, un’asserita perdita di fatturato – supponendo che sia esistita – dovuta alle importazioni del prodotto di cui trattasi proveniente dalla Cina a prezzi inferiori a quelli delle ricorrenti non risulterebbe, riguardo a queste ultime, dalla prima decisione impugnata.

63      Dato che le ricorrenti non sono direttamente interessate dalla prima decisione impugnata e, pertanto, una delle condizioni della seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE non è soddisfatta, non è necessario esaminare se altri criteri della seconda e della terza ipotesi contemplate all’articolo 263, quarto comma, TFUE siano soddisfatti.

64      Si deve comunque osservare che la prima decisione impugnata non costituisce un atto regolamentare ai sensi della terza ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Per quanto concerne l’argomento delle ricorrenti secondo cui la prima decisione impugnata è un atto regolamentare perché costituisce un atto non legislativo, occorre constatare che è vero che la nozione di atto regolamentare, ai sensi della terza ipotesi contemplata all’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanze del 4 giugno 2012, Eurofer/Commissione, T‑381/11, Racc., EU:T:2012:273, punto 42, e del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, EU:T:2014:143, punto 23). Nel caso di specie la prima decisione impugnata non costituisce un atto legislativo, non essendo stata adottata secondo il procedimento legislativo ordinario o secondo un procedimento legislativo speciale a norma dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 21; ordinanza FESI/Consiglio, cit., EU:T:2014:143, punto 25]. Tuttavia, essa non ha portata generale perché non si applica a situazioni determinate oggettivamente e non produce effetti giuridici in relazione a categorie di persone considerate in generale e in astratto (v., in tal senso, ordinanze Bricmate/Consiglio, cit. al punto 61 supra, EU:T:2014:53, punto 65, e FESI/Consiglio, cit., EU:T:2014:143, punto 24). Infatti, la prima decisione impugnata riguarda l’accettazione di un impegno concreto da parte della Commissione e si rivolge alle sole società elencate nel suo allegato accettando la loro offerta di impegno. Pertanto, essa non costituisce un atto regolamentare, il che esclude anche che il ricorso sia ricevibile in forza della terza ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

65      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso, alla luce della seconda e della terza ipotesi contemplate all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto diretto all’annullamento della prima decisione impugnata, deve essere respinto in quanto irricevibile. Per tale motivo, tenuto conto della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 33, occorre altresì dichiarare irricevibile la domanda di adeguamento delle conclusioni. Ciò considerato, non è neanche più necessario statuire sulla proposta volta all’adozione di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie.

 Sulle spese

66      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La SolarWorld AG, la Brandoni solare SpA, la Global Sun Ltd, la Silicio Solar, SAU e la Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sono condannate alle spese.

Lussemburgo, 14 gennaio 2015

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      A. Dittrich


* Lingua processuale: l’inglese.