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Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2014 – AN / Commissione

(Causa T-512/13 P)1

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Art. 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto - Omessa pronuncia - Snaturamento degli elementi di fatto»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AN (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot e R. Murru)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013, AN/Commissione (F-111/10, RaccFP, EU:F:2013:114).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione), AN/Commissione (F-111/10, RaccFP, EU:F:2013:114) è annullata in quanto ha omesso di pronunciarsi sul motivo attinente all’irregolarità dell’indagine registrata come CMS 07/041.

L’impugnazione è respinta per il resto.

Il ricorso proposto da AN dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-111/10 è respinto.

AN sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea relative sia al grado di giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente grado di giudizio.

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese relative sia al grado di giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente grado di giudizio.

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1 GU C 367 del 14.12.2013.