Language of document : ECLI:EU:T:2015:23

Causa T‑507/13

SolarWorld AG e altri

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Cina – Accettazione di un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping – Industria comunitaria – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Elemento nuovo – Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Condizioni aventi carattere cumulativo

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che accetta un impegno offerto da un esportatore in relazione a un procedimento antidumping – Ricorsi di produttori dell’Unione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 8, §§ 1 e 6; decisione della Commissione 2013/423)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento – Obbligo delle parti che offrano un impegno di prezzo di fornire una versione non riservata di quest’ultimo – Comunicazione successiva alla decisione che accetta l’impegno – Ammissibilità – Violazione dei diritti processuali delle parti interessate dall’indagine – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 8, § 4)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che accetta un impegno offerto da un esportatore in relazione a un procedimento antidumping – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009; decisione della Commissione 2013/423)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 65)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 36)

3.      Nell’ambito di un ricorso proposto da persone fisiche o giuridiche in base alla seconda e terza ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la condizione relativa all’incidenza diretta richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire, da un lato, che l’atto di cui le ricorrenti chiedono l’annullamento produca effetti direttamente sulla loro situazione giuridica e, dall’altro, che tale atto non lasci ai propri destinatari incaricati della sua applicazione alcun potere discrezionale quanto all’applicazione stessa, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie. Tali condizioni non possono essere rimesse in discussione dal diritto dei singoli a una tutela giurisdizionale effettiva.

Non produce effetti giuridici tali da incidere direttamente sulla situazione giuridica dei produttori dell’Unione una decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, che accetta un impegno offerto da un esportatore di prodotti oggetto di dazi antidumping in forza di regolamenti della Commissione e del Consiglio che istituiscono, rispettivamente, dazi antidumping provvisori e definitivi. Infatti, dal sistema istituito dal regolamento n. 1225/2009 emerge che le importazioni oggetto di detti impegni non sono esentate da dazi antidumping a causa dell’adozione della decisione di accettazione degli impegni. Orbene, l’esenzione risulta dalle disposizioni adottate o da parte della Commissione nel regolamento che istituisce i dazi provvisori antidumping o da parte del Consiglio nel regolamento che istituisce i dazi definitivi antidumping ai fini dell’attuazione degli impegni di cui trattasi.

Sebbene, l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1225/2009 preveda che, qualora la Commissione accetti una tale offerta, e per tutto il periodo in cui hanno effetto gli impegni di cui trattasi, i dazi provvisori o definitivi istituiti non si applichino alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione che accetta gli impegni, detta disposizione richiede tuttavia, per il periodo in cui ha effetto un impegno, l’esenzione da dazi antidumping che risulta dalle disposizioni che sono adottate dalla Commissione nel regolamento che istituisce i dazi provvisori antidumping oppure dal Consiglio nel regolamento che istituisce i dazi definitivi antidumping.

(v. punti 40, 48, 51, 52, 54)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

5.      Non costituisce un atto regolamentare ai sensi della terza ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE una decisione che accetti un impegno offerto da un esportatore di prodotti oggetto di dazi provvisori antidumping. Infatti, poiché la nozione di atto regolamentare deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi, detta decisione, anche se non costituisce un atto legislativo, non ha portata generale perché non si applica a situazioni determinate oggettivamente e non produce effetti giuridici in relazione a categorie di persone considerate in generale e in astratto.

(v. punto 64)