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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Regno Unito contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2005

(Causa T-143/05)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 aprile 2005 il Regno Unito, rappresentato dal sig. C. Jackson, agente, assistito dal sig. M. Hoskins, barrister, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare il diniego della Commissione, contenuto nella lettera 1° febbraio 2005, di prendere in considerazione il piano nazionale di assegnazione modificato presentato dal Regno Unito il 10 novembre 2004; e

-    condannare la Commissione a pagare le spese di questo ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Il 30 aprile 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione un piano nazionale di assegnazione provvisorio ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CEE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1. Il Regno Unito ha identificato, nel piano, una serie di attività in corso che, a suo modo di vedere, avevano carattere provvisorio.

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato la decisione C(2004)2515/4 def., relativa al suddetto piano, nella quale ha individuato alcune incompatibilità con l'allegato III della direttiva.

A seguito del completamento delle attività indicate nel piano nazionale di assegnazione provvisorio, il 10 novembre 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione che intendeva modificare il piano nazionale di assegnazione in modo da tener conto dei risultati del suo lavoro.

Con lettera 1° febbraio 2005 la Commissione ha informato il Regno Unito che la sua richiesta di modificare il piano nazionale di assegnazione era inammissibile in quanto un incremento di 19,8 tonnellate della quantità totale di quote non era diretto ad incidere sulle incompatibilità riscontrate dalla Commissione nella sua decisione.

Il Regno Unito contesta tale diniego e afferma che la lettera della Commissione 1° febbraio 2005 è un atto che può essere impugnato ai sensi dell'art. 230 CE dato che è diretto a produrre effetti giuridici poiché la Commissione ha adottato una posizione definitiva sul fatto che il Regno Unito abbia o meno il diritto di apportare modifiche al piano nazionale provvisorio di assegnazione.

Il Regno Unito sostiene poi che la lettera della Commissione 1° febbraio 2005 è errata in diritto poiché:

-    gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 11, n. 1, della direttiva consentono modifiche alle quote totali di emissioni che uno Stato membro intende assegnare solo previa decisione della Commissione ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva;

-    l'art. 3, n. 3, della decisione della Commissione C(2004)2515/4 def. prevede che possano essere introdotte modifiche per far fronte a questioni diverse dalle incompatibilità ravvisate nella direttiva, e

-    il Regno Unito non può soddisfare pienamente gli obblighi ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva finché la Commissione non avrà considerato il piano nazionale di assegnazione modificato ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva.

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1 - GU L 275, pag. 32.