Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 - Grau Ferrer / UAMI - Rubio Ferrer (Bugui va)
(Causa T-543/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Spagna), Alberto Rubio Ferrer (Xeraco)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso, dell'11 ottobre 2012, procedimenti R 274/2011-4 e R 520/2011-4, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché all'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, respingendo quindi integralmente il marchio figurativo comunitario n. 7 338 031 "Bugui va", per tutti i prodotti e servizi richiesti (classi 31, 35 e 39);
condannare le parti convenute alle spese, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del RMC.
Motivi e principali argomenti
Richiedenti il marchio comunitario: Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "Bugui va" per prodotti e servizi delle classi 31, 35 e 39 - Domanda di marchio comunitario n. 7 338 031
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo "Bugui" e marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo "BUGUI De la huerta a casa FRUITS FROM THE SPANISH VEGETABLE GARDEN", per prodotti e servizi delle classi 31, 32 e 39
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto in toto dell'opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, nonché violazione della regola 48 del regolamento n. 2868/95
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