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Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2013 – Mory e a. / Commissione

(Causa T-545/12) 1

(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Corriere tradizionale e corriere espresso – Decisione di non estendere l’obbligo di recupero ai potenziali acquirenti del beneficiario in amministrazione controllata – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA (Pantin, Francia); Mory Team (Pantin); Superga Invest, già Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, Francia) (rappresentanti: B. Vatiert e F. Loubières, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 2401 def. della Commissione, del 4 aprile 2012, riguardante l’acquisizione dell’attivo del gruppo Sernam nell’ambito della sua amministrazione controllata.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento della Repubblica francese e della Calberson.

La Mory SA, la Mory Team e la Superga Invest sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica francese e la Calberson, che hanno presentato istanza d’intervento, sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 71 del 9.3.2013.