Language of document : ECLI:EU:T:2013:607





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 novembre 2013 – Mory e altri / Commissione

(causa T‑545/12)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Corriere tradizionale e corriere espresso – Decisione di non estendere l’obbligo di recupero ai potenziali acquirenti del beneficiario in amministrazione controllata – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto avverso una decisione della Commissione vertente sulla questione delle modalità di recupero degli aiuti illegali e incompatibili – Ricorso proposto dai concorrenti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, posti in liquidazione giudiziaria – Semplice partecipazione al procedimento amministrativo insufficiente a far nascere di per sé un interesse ad agire – Assenza di una minaccia sostanziale per la posizione dei ricorrenti sul mercato – Situazione giuridica futura e incerta – Eventuale annullamento senza alcun nesso con un ricorso per risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali – Carattere ipotetico di un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/99, art. 14) (v. punti 26‑34, 37, 47‑50, 53, 59)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 2401 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2012, riguardante l’acquisizione dell’attivo del gruppo Sernam nell’ambito della sua amministrazione controllata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento della Repubblica francese e della Calberson.

3)

La Mory SA, la Mory Team e la Superga Invest sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica francese e la Calberson, che hanno presentato istanza d’intervento, sopporteranno le proprie spese.