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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 gennaio 2024 – K. M. H. / Obshtina Stara Zagora

(Causa C-43/24, Shipov 1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in Cassazione: K. M. H.

Resistente in Cassazione: Obshtina Stara Zagora

Questioni pregiudiziali

1)    Se i principi di uguaglianza dei cittadini dell'Unione e di libera circolazione, sanciti dall'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 8 e 21 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ribaditi dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro che esclude la possibilità di modificare le iscrizioni relative al proprio sesso, al proprio nome e al proprio numero di identificazione (EGN) contenute nei documenti anagrafici di un richiedente che indichi di essere transessuale.

2)    Se i principi di uguaglianza dei cittadini dell'Unione e di libera circolazione sanciti dall'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 8 e 21 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nonché il divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale sancito dall'articolo 10 del TFUE, ribaditi dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva, ostino ad una giurisprudenza nazionale (nel caso di specie, la decisione interpretativa n. 2/2023 dell'Obshto sabranie na grazhdanskata kolegia [Sezioni Unite Civili] del Varhoven kasatsionen sad [Corte Suprema di Cassazione]), secondo la quale il diritto oggettivo sostanziale applicabile nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea non prevede alcuna possibilità di modificazione del sesso, del nome e del numero di identificazione negli atti di stato civile di un richiedente che si dichiari transessuale, ponendolo così in una situazione diversa da quella in cui si troverebbe in un altro Stato membro la cui giurisprudenza ammetta il contrario.

Se sia ammissibile una giurisprudenza nazionale la quale, sulla base di valori religiosi e concezioni morali, non consenta la modificazione dell'identità di genere della persona, salvo il caso in cui ciò sia necessario per motivi medici nel caso di determinate persone (intersessuali).

Se sia ammissibile una giurisprudenza nazionale la quale, sulla base di valori religiosi e concezioni morali, consenta la modificazione del sesso solo per ragioni mediche in determinati casi e per determinate persone (intersessuali), escludendola tuttavia in altri casi di cambiamento dell’identità di genere dettato da altre e distinte ragioni mediche.

3)    Se l'obbligo degli Stati membri dell'Unione europea, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (con le sentenze nelle cause С-673/16 1 e С-490/20 2 ) con riguardo all'applicazione della direttiva 2004/38/UE 3 e dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di riconoscere lo stato civile di una persona accertato in un altro Stato membro conformemente alla legge dello Stato medesimo, si applichi anche con riguardo al sesso della persona, quale elemento essenziale delle registrazioni anagrafiche, e se il mutamento di sesso da parte di una persona avente parimenti la cittadinanza bulgara, accertato in un altro Stato membro, esiga l’annotazione di tale circostanza nei pertinenti registri della Repubblica di Bulgaria.

4)    Se, a fronte del diritto a un equo processo sancito dalla Carta e dalla CEDU, sia ammissibile un'interpretazione vincolante della Costituzione, risultante da una sentenza del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), secondo la quale la nozione di «sesso» dev’essere intesa esclusivamente in senso biologico; se tale interpretazione sia compatibile con i requisiti del diritto dell'Unione e se essa possa costituire un ostacolo giuridico alla registrazione di un mutamento del sesso.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 ECLI:EU:C:2018:385.

1 ECLI:EU:C:2021:1008.

1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, 200, pag. 77).