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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 4 febbraio 2021 – X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-69/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se un aumento significativo dell’intensità del dolore a causa dell’interruzione di cure mediche in una patologia invariata possa configurare una situazione contraria all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta, qualora non venga autorizzato un rinvio dell’obbligo di partenza derivante dalla direttiva 2008/115/CE 1 (in prosieguo: la «direttiva rimpatrio»).

Se la fissazione di un termine prestabilito entro il quale devono concretizzarsi gli effetti dell’interruzione di cure mediche per dover presumere ostacoli medici per un obbligo di rimpatrio derivante dalla direttiva rimpatrio sia compatibile con l’articolo 4 della Carta in combinato disposto con l’articolo 1 della Carta. Qualora la fissazione di un termine non sia contraria al diritto dell’Unione, se sia consentito a uno Stato membro stabilire un termine generale, identico per tutte le possibili patologie mediche e per tutte le possibili conseguenze mediche.

Se sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta e con la direttiva rimpatrio, stabilire che le conseguenze dell’allontanamento di fatto devono essere valutate esclusivamente alla luce della questione di determinare se, e a quali condizioni, lo straniero possa viaggiare.

Se l’articolo 7 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta e alla luce della direttiva rimpatrio, esiga che la condizione clinica dello straniero e le cure mediche che egli ha in precedenza ricevuto nello Stato membro devono essere prese in considerazione per valutare se la vita privata debba determinare l’autorizzazione del soggiorno. Se l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta e alla luce della direttiva rimpatrio, esiga che, per valutare se problemi medici possano configurare ostacoli per l’allontanamento, si debba tenere conto della vita privata e della vita familiare, ai sensi dell’articolo 7 della Carta.

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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).