Language of document : ECLI:EU:T:2012:584

Causa T‑137/10

Coordination bruxelloise d’institutions sociales e de santé (CBI)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Ospedali pubblici — Sovvenzioni concesse dalle autorità belghe agli ospedali pubblici appartenenti all’associazione IRIS — Decisione all’esito della fase preliminare — Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno — Servizio di interesse economico generale — Definizione del compito del servizio pubblico — Proporzionalità della compensazione per il servizio pubblico»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE — Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati — Ricevibilità — Motivi che possono essere dedotti

(Artt. 88, § 2, CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Circostanze che consentono di attestare l’esistenza di siffatte difficoltà — Insufficienza o incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione in sede di esame preliminare — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Artt. 88, § 2 e 3, CE)

3.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico — Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Criteri — Settore ospedaliero — Presa in considerazione dell’insussistenza di una dimensione commerciale (Art. 86, § 2, CE)

4.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Settore ospedaliero — Libertà relativa all’organizzazione e alla fornitura del servizio sanitario — Limiti — Rispetto del principio di uguaglianza di trattamento in caso di partecipazione di operatori privati al servizio pubblico

(Artt. 86, § 2, CE e 152, § 5, CE)

5.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Definizione dei servizi di interesse economico generale — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Atto di mandato per garantire una funzione di servizio pubblico — Scelta della forma

(Art. 86, § 2, CE)

6.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Supervisione della Commissione — Obbligo di svolgere una distinta valutazione su ciascuna delle misure di compensazione attuate

(Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Serie difficoltà — Estensione dell’ambito di indagine e complessità del fascicolo atti a costituire un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà

(Art. 88, §§ 2 e 3, CE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Distinzione tra il criterio Altmark, diretto a determinare l’esistenza di un aiuto, e il criterio di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE, che consente di accertare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

(Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE)

9.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Assoggettamento alle norme del Trattato — Valutazione della compatibilità del finanziamento statale con il mercato comune — Valutazione alla luce del costo sostenuto dall’impresa per garantire il servizio, indipendentemente dalla sua efficienza economica

(Art. 86, § 2, CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58, 59)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72-77, 164, 233)

3.      Considerata la natura particolare della funzione di servizio d’interesse economico generale in taluni settori, occorre dare prova di flessibilità nell’applicazione della sentenza Altmark e dei criteri ivi esposti ai fini della qualificazione di una misura come aiuto di Stato. Riguardo al servizio pubblico ospedaliero occorre, all’atto dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, CE, e dei criteri elaborati nella sentenza Altmark, prendere in considerazione l’assenza di dimensione commerciale del servizio pubblico in esame, mentre la sua qualificazione come servizio di interesse economico generale si spiega piuttosto con l’impatto che esso produce sul settore concorrenziale e commerciale.

(v. punti 86, 88)

4.      L’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, CE, al settore ospedaliero interessato deve tenere conto del rispetto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la definizione della loro politica sanitaria, nonché l’organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari e di cure mediche, considerazione che risulta in particolare dall’articolo 152, paragrafo 5, CE. In base a tali considerazioni, gli Stati membri organizzano il loro sistema sanitario nazionale in funzione dei principi che essi scelgono; in particolare, gli obblighi relativi al servizio pubblico ospedaliero possono includere sia obblighi imposti ad ogni ente ospedaliero, sia obblighi complementari imposti esclusivamente agli enti pubblici, tenuto conto della loro maggiore importanza per il buon funzionamento del sistema sanitario nazionale.

Nondimeno, poiché l’organizzazione della fornitura del servizio sanitario definita da uno Stato membro comporta l’imposizione di obblighi del servizio pubblico agli operatori privati, occorre tenere conto di questo fatto nel contesto della valutazione delle misure d’aiuto adottate nel settore. In particolare, qualora necessità diverse incombano agli enti, pubblici e privati, incaricati dello stesso servizio pubblico, con un livello diverso dei costi e della compensazione, tali differenze devono risultare chiaramente dai loro rispettivi mandati, in particolare, allo scopo di permettere di verificare la compatibilità della sovvenzione con il principio della parità di trattamento.

(v. punti 92-95)

5.      In materia di concorrenza, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che essi considerano servizio di interesse economico generale, definizione che può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. L’estensione del controllo effettuato dal giudice dell’Unione sulle valutazioni della Commissione quanto all’esistenza di una funzione di servizio pubblico tiene necessariamente conto di tale limitazione. Tale controllo deve nondimeno garantire il rispetto di taluni criteri minimi, segnatamente pertinenti alla presenza di un atto di pubblica autorità che incarica gli operatori di cui trattasi di una funzione di servizio di interesse economico generale, nonché all’universalità e obbligatorietà di detta funzione.

Occorre al riguardo osservare che un ente può essere considerato provvisto dell’esercizio della pubblica autorità qualora sia composto di una maggioranza di rappresentanti dei pubblici poteri e qualora debba rispettare, all’atto dell’adozione di una decisione, un certo numero di criteri di interesse pubblico. Così, per poter qualificare come atti pubblici le decisioni di un ente, i suoi organi devono essere composti da persone investite da una funzione di interesse pubblico e le pubbliche amministrazioni devono disporre di un potere effettivo di controllo sulle decisioni.

Con riferimento alla scelta della forma giuridica di un atto o degli atti di mandato di operatori, gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale; il conferimento che attribuisce la funzione di servizio pubblico può essere definito in diversi atti distinti, sia in quelli che fissano la disciplina generale di settore sia in quelli che sono specificamente diretti a determinati enti. Tale conferimento può anche recepire atti convenzionali, purché essi promanino dalla pubblica autorità e siano vincolanti. Ciò è vero a fortiori qualora tali atti concretizzino gli obblighi imposti dalla normativa.

(v. punti 99-101, 107-109, 111, 112)

6.      I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione in base ad una funzione di servizio di interesse economico generale devono essere definiti preliminarmente in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. Tuttavia, nulla vieta al legislatore nazionale di lasciare alle autorità nazionali un certo margine discrezionale. Al contrario, lo Stato membro dispone di un ampio margine discrezionale non soltanto in merito alla definizione di una funzione di servizio di interesse economico generale, ma anche per quanto riguarda la determinazione della compensazione dei costi collegati ai servizi di interesse economico generale. I parametri di cui trattasi devono nondimeno essere precisati in modo da escludere qualsiasi ricorso abusivo da parte dello Stato membro alla nozione di servizio di interesse economico generale.

Al riguardo, poiché gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità pratiche per garantire il rispetto di tale condizione, purché le modalità di fissazione della compensazione restino obiettive e trasparenti, la valutazione della Commissione a tale scopo deve essere sorretta da un’analisi delle concrete condizioni giuridiche ed economiche alla luce delle quali viene determinato l’importo della compensazione.

Pertanto, nell’ipotesi del ricorso da parte di uno Stato membro a diverse misure di compensazione, qualora la Commissione ometta di svolgere una valutazione distinta dei parametri di finanziamento relativi ad una delle misure, essa ha operato un esame incompleto della misura di aiuto di cui trattasi. Orbene, anche ammettendo che si tratti di compensazioni che servono a colmare esclusivamente il ritardo considerevole nei pagamenti e che devono essere successivamente restituite, non si può escludere che esse conferiscano un vantaggio ai beneficiari, per quanto temporaneo, e che, a tale titolo, possano essere qualificate come misure di compensazione distinte.

(v. punti 189, 191, 192, 214, 215)

7.      In materia di aiuti di Stato, l’estensione dell’ambito oggetto dell’inchiesta della Commissione durante l’indagine preliminare nonché la complessità del fascicolo considerato possono indicare che la procedura in parola ha notevolmente ecceduto ciò che un primo esame, effettuato nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 3, CE, normalmente implica. Orbene, tale circostanza costituisce un indizio probante dell’esistenza di gravi difficoltà.

(v. punto 285)

8.      La quarta condizione stabilita dalla sentenza Altmark, relativa all’analisi dei costi rispetto ad un’impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente attrezzata, che va applicata per stabilire, nell’ipotesi in cui la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della compensazione necessaria e, quindi, evidenziare l’esistenza di un eventuale aiuto di Stato non viene in considerazione nella valutazione della compatibilità delle misure di aiuto in forza dell’articolo 86, paragrafo 2, CE.

(v. punti 289, 292)

9.      Allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’efficienza economica di un’impresa cui la pubblica autorità ha affidato la fornitura di un servizio di interesse economico generale non deve essere presa in considerazione nel valutare se un aiuto di Stato concesso a tale impresa sia compatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, CE.

Infatti, se tale disposizione impone di valutare la proporzionalità dell’aiuto concesso è soltanto per evitare che l’impresa benefici di un finanziamento che supera i costi netti, da essa sopportati, del servizio pubblico ad essa affidato.

Orbene, in assenza di una disciplina comunitaria armonizzata, la Commissione non è autorizzata a pronunciarsi sull’estensione delle funzioni di servizio pubblico, cioè il livello dei costi collegati a tale servizio, né sull’opportunità delle scelte politiche adottate, al riguardo, dalle autorità nazionali, né sull’efficienza economica del gestore pubblico.

(v. punti 293, 294, 300)