Language of document : ECLI:EU:T:2007:50

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 febbraio 2007

Causa T‑435/04

Manuel Simões Dos Santos

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Funzionari e agenti dell’UAMI – Valutazione e promozione – Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati – Regime transitorio – Ricorso di annullamento – Eccezione di illegittimità – Irretroattività – Principi di legalità e di certezza del diritto – Fondamento giuridico – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell’UAMI del 7 luglio 2004, recante rigetto del reclamo del ricorrente dell’11 marzo 2004, e, dall’altro, della decisione dell’UAMI del 15 dicembre 2003, che stabilisce il totale di punti di merito accumulati dal ricorrente per l’esercizio di promozione 2003, nonché del parere del comitato paritetico di valutazione del 12 dicembre 2003.

Decisione: La decisione dell’UAMI del 15 dicembre 2003, recante attribuzione definitiva dei punti di merito del ricorrente per l’esercizio di promozione 2003, nonché la decisione dell’UAMI del 7 luglio 2004, recante rigetto del reclamo del ricorrente dell’11 marzo 2004, sono annullate nella misura in cui implicano l’accertamento dell’azzeramento del saldo di punti di merito del ricorrente, quale riconosciuto dalla decisione del 30 marzo 2004, PERS‑PROM‑39‑03rev1, relativa alla promozione. Per il resto, il ricorso è respinto. L’UAMI è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Principi – Principi di legalità e di certezza del diritto

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)

1.      Non si configura retroattività quando le modifiche di una normativa si applicano agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della normativa precedente, dato che il principio del legittimo affidamento non può essere esteso fino al punto di impedire, in maniera generale, tale applicazione. Pertanto, non si configura un’applicazione retroattiva di una normativa interna adottata da un’istituzione in ordine all’attuazione di un nuovo sistema di valutazione e di promozione quando, come conseguenza del nuovo modo di calcolo dei punti di promozione, a partire dall’esercizio di promozione posteriore alla sua entrata in vigore, essa abbia avuto per effetto la mancata presa in considerazione del vecchio saldo di punti di merito di un funzionario riconosciuto sulla base della normativa precedente. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema, l’amministrazione è tenuta a ricollegare ai fatti anteriori che hanno determinato il riconoscimento del saldo di punti di merito per gli esercizi di promozione precedenti, in vigenza dei regimi precedenti e nel frattempo abrogati, le conseguenze giuridiche previste dalle nuove disposizioni.

D’altro canto, non costituisce neppure un’applicazione retroattiva della nuova normativa il fatto che il calcolo di taluni punti di promozione avvenga con riferimento all’anzianità del funzionario nel grado acquisita ad una data – o a partire da una data – anteriore alla sua entrata in vigore, dal momento che tale data costituisce semplicemente il punto di collegamento ai fini dell’applicazione della nuova normativa alla situazione futura del funzionario interessato. Una siffatta normativa si limita a disciplinare lo svolgimento successivo della carriera dell’interessato, pur prendendo in considerazione, in maniera lecita, periodi di servizio compiuti e fatti avvenuti precedentemente.

(v. punti 95, 100, 101, 103 e 104)

Riferimento: Corte 29 giugno 1999, causa C‑60/98, Butterfly Music (Racc. pag. I‑3939, punti 24 e 25, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Non esiste alcun obbligo per le istituzioni di adottare un sistema particolare di valutazione e di promozione, alla luce dell’ampio margine discrezionale di cui esse dispongono per attuare, conformemente alle proprie esigenze di organizzazione e di gestione del loro personale, gli obiettivi dell’art. 45 dello Statuto. Infatti, ogni cambiamento del metodo vigente per la valutazione e per la promozione dei funzionari ha, per definizione, lo scopo di rimediare a taluni inconvenienti derivanti dall’applicazione delle vecchie regole. È pertanto inerente ad un tale processo di riforma, la cui necessità l’amministrazione può valutare con ampio margine discrezionale, il fatto di far partire, a decorrere da una data determinata, la valutazione dei meriti dei funzionari su nuove basi. Una presa in considerazione integrale, in termini identici, dei punti di merito attribuiti ai funzionari in vigenza del regime precedente non può essere pretesa dall’amministrazione nell’ambito di quello nuovo, in quanto essa avrebbe la conseguenza quasi inevitabile di privare la riforma delle modalità di promozione di qualunque portata pratica, ancorché non esista alcun diritto, per i dipendenti, al mantenimento della normativa vigente.

Di conseguenza, l’art. 45 dello Statuto lascia alle istituzioni, nell’ambito della loro politica di gestione del personale, un ampio margine discrezionale quanto all’attuazione e alla modificazione del sistema di valutazione e di promozione mediante l’adozione di provvedimenti di portata generale. Pertanto, un funzionario non può, in linea di principio, avvalersi di un legittimo affidamento nell’adozione, nei suoi confronti, di taluni provvedimenti che garantiscono il mantenimento di vantaggi derivanti dalla precedente normativa abrogata, con la conseguenza di ridurre, in maniera non appropriata, tale potere discrezionale. Solo in via del tutto eccezionale e in circostanze molto particolari il ricorso al principio di tutela del legittimo affidamento contro un siffatto provvedimento di portata generale può avere successo. Infatti, se il giudice comunitario può controllare se l’istituzione competente, nell’esercizio di tale ampio potere discrezionale, rispetti pienamente i limiti di tale potere, nondimeno la portata di tale controllo è solo ridotta e si limita alla questione se i provvedimenti adottati presentino un carattere manifestamente non appropriato e se la valutazione dell’istituzione al riguardo sia manifestamente erronea.

(v. punti 132 e 133)

Riferimento: Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I‑4973, punto 90); Tribunale 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 55 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 28 giugno 2005, causa T‑158/03, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. II‑2425, punto 95)

3.      Ogni provvedimento individuale che arreca pregiudizio ad un funzionario richiede, conformemente alle esigenze derivanti dai principi di legalità e di certezza del diritto, la presenza di un fondamento giuridico espresso, preciso e inequivocabile. Infatti, i funzionari e gli agenti si trovano soggetti all’esercizio di un ampio potere discrezionale dell’amministrazione nelle cause di personale, bilanciato solo in maniera limitata dal dovere di sollecitudine di quest’ultima. Appare quindi tanto più importante che ogni atto individuale adottato nell’esercizio di tale ampio potere discrezionale, che arreca pregiudizio al funzionario e lede la sua situazione di diritto personale, sia, quanto meno, basato su un fondamento giuridico espresso e sufficientemente preciso e chiaro a tal fine. Inoltre, unicamente nel rispetto incondizionato del principio dell’esigenza di un fondamento giuridico espresso, che discende dai principi di legalità e di certezza del diritto, ai quali è soggetta ogni istituzione comunitaria nella gestione del suo personale, può essere garantito un minimo di prevedibilità e di trasparenza quanto alla portata degli atti individuali che possono essere adottati contro il funzionario nell’esercizio del detto ampio potere discrezionale.

(v. punto 143)

Riferimento: Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38); Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑663, punti 28‑34)

4.      Una normativa interna adottata da un’istituzione in ordine all’attuazione di un nuovo sistema di valutazione e di promozione le cui disposizioni generali e transitorie non fanno riferimento ai punti di merito derivanti dal sistema precedente abrogato non costituisce un fondamento giuridico sufficiente per il ritiro del saldo dei punti di merito di un funzionario acquisiti sulla base della normativa precedente. Infatti, la soppressione, anche solo implicita, del detto saldo costituisce un provvedimento di portata individuale arrecante pregiudizio all’interessato, che richiede, conformemente alle esigenze derivanti dai principi di legalità e di certezza del diritto, l’esistenza di un fondamento giuridico espresso, preciso e inequivocabile. Neppure la disposizione della nuova normativa che impone, in maniera generale, l’abrogazione e la sostituzione del precedente regime di promozione e di valutazione con il nuovo regime costituisce un siffatto fondamento giuridico espresso e preciso a tal fine.

(v. punto 144)