Language of document : ECLI:EU:T:2006:119

Causa T-439/04

Eurohypo AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio denominativo EUROHYPO — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 — Ricevibilità degli elementi di fatto prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

Il marchio denominativo EUROHYPO, di cui si chiede la registrazione per i servizi «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari e finanziamenti», della classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza, è privo di carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in quanto esso è descrittivo di tali servizi. Infatti, il consumatore medio germanofono percepisce l’elemento «euro», nel settore finanziario, come la moneta avente corso legale all’interno dell’Unione europea e come descrittivo di tale spazio monetario. Inoltre, nell’ambito dei servizi finanziari, l’elemento «hypo» è inteso dal detto consumatore come abbreviazione del termine «ipoteca». Ogni elemento designa quindi, quanto meno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei servizi finanziari di cui trattasi. Infine, da un lato, EUROHYPO è una semplice combinazione di due elementi descrittivi che non crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione degli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi. Dall’altro, non è dimostrato che tale parola composta sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato proprio.

(v. punti 51-52, 55, 57)