Language of document : ECLI:EU:F:2013:193

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

11 dicembre 2013

Causa F‑142/12

A

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Infortunio o malattia professionale – Articolo 73 dello Statuto – Invalidità permanente parziale – Domanda di risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale A chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea, dell’11 gennaio 2012, che gli riconosce un tasso di invalidità permanente parziale del 20% e fissa la data di consolidamento dei postumi della sua malattia professionale al 25 febbraio 2010 e, dall’altro, la condanna della Commissione a risarcirlo dei vari danni subiti a causa, da una parte, della durata eccessiva del procedimento sfociato nella decisione dell’11 gennaio 2012 e, dall’altra, della malattia professionale.

Decisione:      La decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2012 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea a seguito della malattia professionale contratta da A è annullata. La Commissione europea è condannata a versare ad A la somma di EUR 3 500. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da A.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Potere discrezionale della commissione medica – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 73)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Obbligo di motivazione della commissione medica – Portata – Motivazione insufficiente e contraddittoria – Conseguenze giuridiche – Annullamento della decisione fondata sul parere della commissione medica

(Statuto dei funzionari, art. 73)

3.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Facoltà dell’autorità che ha il potere di nomina di discostarsi dalla valutazione della commissione medica – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 73)

4.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Prolungamento della situazione di attesa provocato dall’illegittimità della decisione di un’istituzione – Risarcimento del danno morale mediante un adeguato indennizzo

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 73)

5.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Indennità forfettaria in base al regime statutario – Domanda di risarcimento integrativo fondata su un illecito che fa sorgere la responsabilità dell’istituzione – Valutazione della domanda di risarcimento integrativo che necessita del ricorso a una perizia medica – Irricevibilità nel periodo di durata del procedimento svolto in base al regime statutario

(Statuto dei funzionari, art. 73)

1.      Per quanto riguarda la commissione medica di cui all’articolo 22 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione, le valutazioni mediche propriamente dette che essa formula devono essere considerate definitive qualora siano state emesse in condizioni regolari. Il giudice ha unicamente il potere di verificare, da una parte, se detta commissione sia stata costituita e abbia funzionato regolarmente e, dall’altra, se il suo parere sia regolare, in particolare se contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondato e se presenti un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che esso stesso contiene e le conclusioni cui giunge. In particolare, qualora sia investita di questioni di carattere medico complesse, relative a una diagnosi difficile o al nesso causale tra il disturbo da cui è affetto il dipendente interessato e l’esercizio della sua attività lavorativa presso un’istituzione, la commissione medica è tenuta a indicare nel parere gli elementi del fascicolo sui quali si fonda e a precisare, in caso di significativa divergenza, le ragioni per cui si discosti da relazioni mediche, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 settembre 2010, AE/Commissione, F‑79/09, punti 64 e 65, e la giurisprudenza citata

2.      La relazione della commissione medica di cui all’articolo 22 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione deve contenere una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondata e stabilire un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che contiene e le conclusioni cui giunge.

Quando la commissione medica, per giustificare la fissazione della data di consolidamento definitiva, si fonda solo su considerazioni di carattere amministrativo e si limita, in particolare, a indicare la data in cui i medici si sono riuniti e hanno visionato la cartella clinica, la motivazione deve essere considerata insufficiente.

Quando la commissione medica si discosta, poi, nella relazione, dalle proprie precedenti valutazioni mediche, senza precisare le ragioni di ordine medico che l’hanno indotta a tali conclusioni, la motivazione assume carattere contraddittorio.

Avendo formulato una motivazione insufficiente e contraddittoria siffatta, la commissione medica non ha consentito all’interessato di cogliere in modo comprensibile il nesso che essa ha inteso stabilire tra le sue valutazioni mediche e le conclusioni cui è giunta riguardo alla data di consolidamento dei postumi.

Orbene, i diritti dell’interessato alla fissazione del suo tasso di invalidità permanente parziale e, di conseguenza, al capitale di cui all’articolo 73, paragrafo 2, dello Statuto nonché all’indennità complementare all’invalidità permanente parziale di cui all’articolo 13 della Regolamentazione di copertura possono essere definiti solo in relazione alla data di consolidamento dei postumi della malattia professionale, tenuto conto, in particolare, dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 2006, della tabella, sempreché le lesioni del medesimo si siano consolidate successivamente a tale data, circostanza che spetta alla commissione medica precisare, motivando sufficientemente la propria valutazione.

Pertanto, la constatazione dell’insufficienza di motivazione del parere della commissione medica riguardo alla data di consolidamento comporta l’annullamento della decisione che fissa tale data.

(v. punti da 70 a 78)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: AE/Commissione, cit., punto 64, e la giurisprudenza citata; 13 giugno 2012, Guittet/Commissione, F‑31/10, punti 54 e 68, e la giurisprudenza citata

3.      Lo scopo perseguito dalle disposizioni dello Statuto relative alla commissione medica adita nell’ambito dell’articolo 73 è di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di ordine medico, che nessuna autorità che ha il potere di nomina, per la sua composizione amministrativa interna, potrebbe operare. Di conseguenza, l’autorità che ha il potere di nomina non può, senza commettere un errore di diritto, discostarsi dalle valutazioni mediche formulate dalla commissione medica, salvo stabilire che siffatte valutazioni siano irrilevanti per essere state formulate in circostanze irregolari. Anche in caso di erroneità della valutazione medica formulata dalla commissione medica, l’autorità che ha il potere di nomina non può comunque, senza eccedere i suoi poteri, sostituirsi a tale commissione pronunciandosi essa stessa su questioni di ordine medico.

Per quanto riguarda la fissazione della data di consolidamento, è sufficiente rammentare che il consolidamento delle lesioni è una nozione di ordine medico, rientrante nella valutazione della commissione medica, e non può essere datato in funzione della durata dell’accollo delle cure mediche ai sensi della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione.

Pertanto, fissando il consolidamento dei postumi della malattia a una data diversa da quella considerata dalla commissione medica, l’autorità che ha il potere di nomina eccede i suoi poteri e inficia la sua decisione, su tale punto, con un errore di diritto.

(v. punti da 81 a 85)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 7 maggio 2013, McCoy/Comitato delle regioni, F‑86/11, punto 78

4.      In caso di sentenza che dichiari l’annullamento della decisione di un’istituzione che abbia fissato un determinato tasso di invalidità permanente parziale, spetta alla medesima istituzione, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta e, in particolare, adottare, nel rispetto del principio di legalità, ogni atto idoneo a compensare equamente lo svantaggio derivato al ricorrente dall’atto annullato, salva la possibilità per il ricorrente di presentare successivamente un ricorso contro i provvedimenti adottati dall’istituzione in esecuzione della sentenza di annullamento.

Tuttavia, dato che il consolidamento delle lesioni non viene fissato per gli stessi effetti della sentenza di annullamento, non si può considerare di valutare in tale fase la ragionevolezza della durata del procedimento; la decisione recante fissazione definitiva del tasso di invalidità del ricorrente con cui si concluderà il procedimento potrà essere adottata, infatti, solo dopo la fissazione della data di consolidamento definitivo delle lesioni.

Siccome, però, per effetto della sentenza di annullamento il ricorrente si trova nuovamente in attesa della chiusura definitiva del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, siffatto prolungamento della situazione di attesa e di incertezza, provocato dall’illegittimità della decisione impugnata, costituisce un danno morale che è dovere dell’istituzione compensare con un risarcimento adeguato, determinabile ex aequo et bono nell’ambito della sentenza di annullamento.

(v. punti da 90 a 92)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, punto 98

Tribunale della funzione pubblica: 24 giugno 2008, Andres e a./BCE, F‑15/05, punto 132; 13 giugno 2012, BL/Commissione, F‑63/10, punto 108

5.      Il funzionario vittima di una malattia professionale può chiedere un risarcimento integrativo secondo il diritto comune solo qualora il regime statutario istituito dall’articolo 73 dello Statuto non consenta un risarcimento adeguato. Di conseguenza e in via di principio, la domanda diretta al risarcimento del danno materiale e morale che sarebbe stato causato a un funzionario da una malattia professionale non è ricevibile finché non sia concluso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto.

È vero che dal mero fatto di essere il procedimento medico ancora in corso non si può sistematicamente dedurre il carattere prematuro di una domanda diretta al risarcimento dei danni cagionati da un presunto illecito amministrativo dell’istituzione. È per ragioni di economia dei mezzi processuali che la ricevibilità del ricorso per risarcimento di diritto comune è subordinata all’esaurimento della via dell’indennizzo statutario.

Eppure, quando l’individuazione del nesso causale tra le condizioni di esercizio delle funzioni da parte dell’interessato e il danno lamentato, nonché la valutazione del danno impongono di ricorrere a una perizia medica, di modo che non si potrà procedere all’individuazione del nesso causale e del danno asserito prima che sia terminato il procedimento promosso ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali causati dalla malattia professionale è prematura.

(v. punti da 95 a 97)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1999, Latino/Commissione, T‑300/97, punto 94; 10 dicembre 2008, Nardone/Commissione, T‑57/99, punto 56

Tribunale della funzione pubblica: 13 gennaio 2010, A e G/Commissione, F‑124/05 e F‑96/06, punti 151 e 152