Language of document :

Ricorso proposto il 5 marzo 2021 – Parlamento / Commissione

(Causa C-144/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l’articolo 1, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, recante parziale autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (Chemservice GmbH e a.), nella parte in cui essi riguardano le autorizzazioni relative agli usi 2, 4 e 5 (nonché all’uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) numerate da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27;

in subordine, annullare la decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, nella sua interezza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dei requisiti stabiliti dall’articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dovrebbe di conseguenza essere annullata nella parte in cui essa riguarda l’autorizzazione per gli usi 2, 4 e 5 (nonché per l’uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) numerate da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27. In subordine, ove la Corte dovesse riscontrare che le autorizzazioni di cui alla decisione impugnata in riferimento all’uso 6, numerate da REACH/20/18/28 a REACH/20/18/34, sono a tal punto indissolubilmente connesse alle autorizzazioni per altri usi che le autorizzazioni concesse per gli usi 2, 4 e 5 (nonché per l’uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) non sono separabili dalla decisione impugnata, il ricorrente ritiene che la decisione debba essere annullata nella sua interezza.

____________

1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).