Language of document : ECLI:EU:T:2001:293

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

20 dicembre 2001 (1)

«Procedimento sommario - Concorrenza - Accesso ai documenti - Ricevibilità - Urgenza - Ponderazione degli interessi»

Nel procedimento T-214/01 R,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. H.J. Niemeyer,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda diretta, in via principale, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 25 luglio 2001, COMP/D-1/36.571, e, in via subordinata, a che sia ingiunto alla Commissione di non trasmettere la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e la comunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000, nel procedimento COMP/36.571, alla Freiheitliche Partei Österreichs,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    La richiedente è un istituto di credito austriaco.

2.
    Il 6 maggio 1997 la Commissione veniva a conoscenza di un documento dal titolo «Lombard 8.5» e, alla luce di tale documento, avviava d'ufficio un procedimento d'infrazione all'art. 81 CE contro la richiedente ed altre sette banche austriache, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204).

3.
    Con lettera del 24 giugno 1997, la Freiheitliche Partei Österreichs (in prosieguo: la «FPÖ») trasmetteva alla Commissione il documento «Lombard 8.5» e sollecitava l'apertura di un procedimento d'infrazione dell'art. 81 CE contro otto banche, tra cui figura la richiedente.

4.
    Con lettera del 26 febbraio 1998, la Commissione informava la FPÖ, nell'ambito del procedimento COMP/36.571 e conformemente all'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), in merito alla propria intenzione di respingere la sua richiesta. La Commissione motivava la sua posizione facendo valere che soltanto le persone o le associazioni di persone che hanno un legittimo interesse, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, sono autorizzate a presentare una domanda diretta a porre fine ad un'infrazione.

5.
    La FPÖ rispondeva, con lettera del 2 giugno 1998, affermando di essere, insieme ai suoi membri, finanziariamente interessata in quanto partecipe della vita economica. Essa faceva presente di effettuare quotidianamente innumerevoli operazioni bancarie. Per tali ragioni, chiedeva nuovamente di partecipare al procedimento d'infrazione e di prendere così conoscenza degli addebiti.

6.
    Il 16 dicembre 1998 le banche interessate trasmettevano alla Commissione, nell'ambito del procedimento COMP/36.571, una relazione comune sui fatti, accompagnata da 40 000 pagine di documenti giustificativi. In una nota preliminare, esse chiedevano alla Commissione di conferire a tale relazione un trattamento riservato. Nella detta nota si poteva leggere quanto segue:

«La relazione sui fatti qui allegata può essere consultata da tutte le banche interessate nell'ambito del procedimento IV/36.571. La Commissione è pregata, in forza dell'art. 20 del regolamento n. 17/62, di non divulgarla a terzi».

7.
    Con lettera del 13 settembre 1999, la Commissione trasmetteva alla richiedente la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, in cui contestava alla stessa di aver concluso accordi anticoncorrenziali con altre banche austriache relativi alle commissioni e alle condizioni applicabili alla clientela - privati ed imprese - e di avere violato, conseguentemente, l'art. 81 CE.

8.
    All'inizio di ottobre 1999, la Commissione informava verbalmente la richiedente in merito alla propria intenzione di comunicare alla FPÖ tutti gli addebiti formulati nell'ambito del procedimento, conformemente all'art. 7 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo [81 CE] e dell'articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18).

9.
    La richiedente rispondeva con due lettere in date 6 e 12 ottobre 1999. Essa vi affermava che la FPÖ non aveva alcun legittimo interesse ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e che la FPÖ non poteva quindi essere considerata come una richiedente ai sensi di tale disposizione.

10.
    La Commissione rispondeva con lettera del 5 novembre 1999. Essa affermava che la FPÖ possedeva, in qualità di cliente di una banca, un interesse legittimo a prendere conoscenza della comunicazione degli addebiti conformemente all'art. 7 del regolamento n. 2842/98. Al contempo, faceva pervenire alla richiedente un elenco delle parti che non dovevano essere comunicate alla FPÖ.

11.
    Il 18 e il 19 gennaio 2000 veniva organizzata un'audizione sui comportamenti contestati nella comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999. La FPÖ non partecipava a tale audizione.

12.
    In data 21 novembre 2000 la Commissione notificava alla richiedente una comunicazione degli addebiti integrativa in cui contestava alla medesima di aver concluso accordi anticoncorrenziali con altre banche austriache sulle commissioni bancarie applicabili al cambio tra valute ed euro.

13.
    Il 27 febbraio 2001 si svolgeva una seconda audizione, a cui la FPÖ, ancora una volta, non partecipava.

14.
    Con lettera del 27 marzo 2001, il consigliere uditore informava la richiedente che la FPÖ aveva ripresentato la sua domanda affiché le fosse trasmessa una copia non riservata delle comunicazioni degli addebiti e che egli aveva intenzione di rispondere positivamente a tale richiesta. In allegato alla sua lettera, il consigliere uditore allegava un elenco che, a suo parere, doveva assicurare la protezione del segreto commerciale e che prevedeva la soppressione di diversi nomi e descrizioni delle funzioni di persone fisiche. Il consigliere uditore affermava inoltre che soltanto l'allegato A della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, recante un elenco con riferimenti a tutti i documenti allegati a tale comunicazione degli addebiti, e non tali ultimi documenti, doveva essere trasmesso.

15.
    Con lettera del 18 aprile 2001, la richiedente si opponeva nuovamente alla trasmissione degli addebiti.

16.
    Con lettera del 5 giugno 2001, il consigliere uditore confermava la sua tesi e aggiungeva che il fatto che lo status di richiedente fosse riconosciuto alla FPÖ non poteva costituire oggetto di un ricorso autonomo.

17.
    In una lettera del 25 giugno 2001, la richiedente ribadiva nuovamente la sua posizione al consigliere uditore e lo pregava di informarla sul prosieguo del procedimento.

18.
    Infine, con lettera del consigliere uditore notificata il 25 luglio 2001, la richiedente veniva informata della decisione che poneva fine nei suoi confronti, nella pratica COMP/36.571, al procedimento relativo alla trasmissione alla FPÖ della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e della comunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

19.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 19 settembre 2001, la richiedente ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.

20.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la richiedente ha adito il giudice del procedimento sommario con la presente domanda, diretta, in via principale, alla sospensione dell'esecuzione della decisione controversa e, in via subordinata, a che sia ingiunto alla Commissione di non trasmettere la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e lacomunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000, nella pratica COMP/36.571, alla FPÖ.

21.
    Il 5 ottobre 2001, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.

22.
    L'8 novembre 2001 sono state sentite le osservazioni svolte dalle parti. Al termine dell'audizione, il giudice del procedimento sommario ha invitato la Commissione a precisare se era disposta ad accettare una soluzione in via amichevole rinunciando a trasmettere le comunicazioni degli addebiti alla FPÖ fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, a condizione che la richiedente consentisse, quale contropartita, di accelerare il procedimento rinunciando a depositare una memoria di replica e chiedendo di giudicare con priorità la causa dinanzi al Tribunale. Il giudice del procedimento sommario ha stabilito al 15 novembre 2001 il termine entro il quale la Commissione doveva prendere posizione.

23.
    Con lettera del 15 novembre 2001, la Commissione ha dichiarato di non poter accettare l'accordo in via amichevole proposto.

24.
    Con fax del 28 novembre 2001, la richiedente ha presentato le proprie osservazioni in merito alla lettera della Commissione del 15 ottobre 2001.

In diritto

25.
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere le misure provvisorie necessarie.

26.
    Ai sensi del disposto dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non costituisce una mera formalità, ma presuppone che il ricorso nel merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere esaminato dal Tribunale.

27.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a misure provvisorie debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Detti presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora uno di essi manchi[ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 59).

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

28.
    La Commissione fa valere che spetta al giudice dell'urgenza stabilire se, prima facie, l'atto introduttivo del ricorso di merito presenti elementi che consentono di concludere, con una certa probabilità, nel senso della sua ricevibilità. Orbene, nel caso di specie, il ricorso di merito sarebbe manifestamente irricevibile.

29.
    A tale riguardo, la Commissione sottolinea che la domanda nella causa principale è diretta all'annullamento della decisione controversa. Ora, l'unica decisione contenuta nella decisione controversa sarebbe il rigetto della domanda della richiedente diretta ad ottenere l'adozione di una nuova decisione di non trasmettere le comunicazioni degli addebiti, neppure in una versione non riservata, alla FPÖ. Per il resto, il consigliere uditore si limiterebbe, nella decisione controversa, a confermare le decisioni precedenti.

30.
    La richiedente solleciterebbe, quindi, nella sua domanda nella causa principale, l'adozione di una misura manifestamente priva di effetto, e cioè la sospensione dell'esecuzione di una decisione che nega la ricevibilità di una domanda, circostanza che non obbligherebbe la Commissione ad adottare la decisione veramente voluta dalla richiedente, sulla fondatezza della sua domanda. Il provvedimento richiesto non potrebbe, quindi, essere disposto dal giudice del procedimento sommario (ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Commissione, Racc. pag. II-1609, punto 41). Conseguentemente, la domanda di provvedimenti provvisori sarebbe, altresì, irricevibile.

31.
    Il ricorso sarebbe altresì irricevibile in quanto la richiedente tenterebbe di impedire qualsiasi trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ prima della decisione di merito, pur ammettendo che le versioni delle comunicazioni degli addebiti di cui è prevista la trasmissione non contengono segreti commerciali. La trasmissione di una versione non riservata delle comunicazioni degli addebiti alle «richiedenti» risulta, di fatto, obbligatoria dall'art. 7 del regolamento n. 2842/98. Essa non presupporrebbe alcuna decisione e non sarebbe, quindi, impugnabile.

32.
    D'altronde, la Commissione avrebbe già informato la richiedente, con lettera del 5 novembre 1999, che contava di procedere conformemente a tale disposizione. Orbene, la domanda di cui trattasi non riguarderebbe l'annullamento di una decisione adottata all'epoca.

33.
    Infine, anche supponendo che la Commissione abbia adottato una decisione relativa all'«ammissione» della FPÖ in qualità di «richiedente», si tratterebbe soltanto di una misura di organizzazione del procedimento. Tale decisione non avrebbe alcun effetto giuridico idoneo a ledere gli interessi della richiedente modificando in modo grave la sua situazione giuridica, cosicché essa non potrebbe costituire oggetto di un ricorso autonomo. Nella sua lettera del 27 marzo 2001, il consigliere uditore si sarebbe limitato a confermare alla richiedente che sarebbe stato riconosciuto l'interesse della FPÖ alla presentazione di una domanda e a tale riguardo avrebbe riproposto la propria spiegazione. Quanto al riconoscimento dell'interesse della FPÖ, tale lettera non costituirebbe una nuova decisione, ma una semplice conferma non impugnabile.

34.
    La richiedente fa valere che la decisione controversa è impugnabile. L'annuncio, per mezzo dell'atto impugnato, della trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ stabilirebbe in modo definitivo il punto di vista del consigliere uditore. La posizione giuridica della richiedente sarebbe quindi lesa in modo irrevocabile.

35.
    Non si tratterebbe semplicemente di un provvedimento intermedio volto a preparare una decisione definitiva. Nelle sentenze della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965, punto 17), e del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-353/94, Postbank/Commissione (Racc. pag. II-921, punto 35), la Corte ed il Tribunale avrebbero ammesso la natura di decisione di una lettera della Commissione che comunica la trasmissione di documenti ad una richiedente.

36.
    L'interesse ad agire della ricorrente risulterebbe dalla possibile violazione dei suoi diritti alla non divulgazione delle informazioni contenute nelle comunicazioni degli addebiti, nel caso in cui la Commissione trasmettesse tali comunicazioni alla FPÖ prima della chiusura del procedimento principale. Il consigliere uditore avrebbe dichiarato, con lettera del 2 agosto 2001, che avrebbe differito la trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ solo se la richiedente avesse depositato una domanda di provvedimenti provvisori. Quest'ultima sarebbe quindi indispensabile per salvaguardare i diritti della ricorrente.

37.
    Altrettanto varrebbe per quanto riguarda la domanda - semplicemente subordinata - volta a che sia ingiunto alla Commissione di non trasmettere gli addebiti alla FPÖ prima della pronuncia della sentenza nella causa principale.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

38.
    Secondo una costante giurisprudenza, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve essere, in via di principio, esaminato nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella specie, vengaeccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso [ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21, e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34; ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 121).

39.
    Nel caso di specie, il giudice del procedimento sommario, alla luce degli argomenti presentati dalla Commissione, ritiene che occorra verificare se il ricorso di annullamento presenti un siffatto carattere manifestamente irricevibile.

40.
    Occorre verificare se, così come prescritto dalla Corte nella sua sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9), la decisione controversa costituisca un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del richiedente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, o se essa costituisca un mero atto preparatorio contro la cui eventuale illegittimità ci si possa sufficientemente tutelare impugnando la decisione che conclude il procedimento.

41.
    A tale riguardo, la decisione di trasmettere le comunicazioni degli addebiti alla FPÖ costituisce formalmente un atto. Tale atto presuppone una decisione precedente con cui la Commissione ha stimato che la FPÖ avesse lo status di richiedente ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17 e che quest'ultima avesse pertanto, conformemente all'art. 7 del regolamento n. 2842/98, il diritto di ricevere una copia della versione non riservata delle comunicazioni degli addebiti.

42.
    Orbene, per quanto riguarda la decisione che stabilisce la posizione procedurale della FPÖ, la Commissione è soltanto in grado, nelle sue osservazioni scritte, di indicare che tale decisione è stata adottata nel 1999. Ora, nella sua lettera del 27 marzo 2001, il consigliere uditore afferma che nuovi sviluppi nella pratica lo hanno indotto a riesaminare un problema discusso nel corso della seconda metà del 1999, problema per il quale non era stata trovata una soluzione. Si trattava della richiesta della FPÖ di essere considerata come richiedente ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 e quindi di poter partecipare al procedimento ed ottenere versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti. Ne risulta, prima facie, che la decisione che stabilisce la posizione procedurale della FPÖ si sarebbe materializzata soltanto al momento dell'adozione della decisione controversa.

43.
    Per quanto riguarda le lettere inviate dalla Commissione e dal consigliere uditore alla richiedente prima della decisione controversa, nessuna tra queste annunciava che la Commissione avrebbe proceduto automaticamente alla trasmissione alla FPÖ delle versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti. Al contrario, tutte queste lettere concedevano alla richiedente la possibilità di presentare leproprie osservazioni su possibili versioni delle dette comunicazioni da trasmettere. Ne risulta che tali lettere sembrano costituire atti preparatori, mentre la decisione controversa contiene, prima facie, la posizione definitiva della Commissione circa la trasmissione delle versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 2 maggio 1997, causa T-90/96, Peugeot/Commissione, Racc. pag. II-663, punti 34 e 36).

44.
    Tali circostanze confortano la conclusione prima facie che è solo con l'adozione della decisione controversa che la posizione giuridica della richiedente può essere stata modificata in misura rilevante e che i suoi interessi possono essere stati pregiudicati.

45.
    Non c'è dubbio che l'eventuale trasmissione dei documenti è destinata ad agevolare l'istruzione della pratica. A tale riguardo, e oltre al fatto che non può escludersi che la decisione controversa abbia una natura definitiva, occorre, tuttavia, ritenere che quest'ultima sia autonoma rispetto alla decisione da adottare in merito all'esistenza dell'infrazione dell'art. 81 CE. La possibilità per la richiedente di ricorrere contro la decisione finale con cui si accerti la trasgressione delle norme sulla concorrenza non è atta a garantire, in questo campo, un'adeguata tutela dei suoi diritti (v., in tal senso, sentenza AKZO Chemie/Commissione, cit., punto 20). E' possibile, infatti, che il procedimento amministrativo non si concluda con una decisione che accerti la trasgressione. Inoltre, il ricorso contro tale decisione, ove questa venga adottata, non consente comunque alla richiedente di evitare le conseguenze prodotte da un'illegittima trasmissione delle comunicazioni degli addebiti in questione.

46.
    In tali circostanze, non può escludersi che la decisione controversa costituisca un atto impugnabile e, pertanto, che la richiedente possa domandarne l'annullamento in forza dell'art. 230, quarto comma, CE. Conseguentemente, la ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori non può essere esclusa.

47.
    Alla luce di quanto sopra, il giudice del procedimento sommario rileva che occorre esaminare se sussistano i requisiti relativi all'urgenza e alla ponderazione degli interessi.

Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi

Argomenti delle parti

48.
    La richiedente fa valere che l'esecuzione della decisione controversa le provocherà danni gravi ed irreparabili.

49.
    L'esecuzione immediata della decisione controversa comporterebbe il rischio che la FPÖ divulghi le contestazioni contenute negli addebiti in modo mirato perfinalità politiche. La FPÖ e i suoi membri dirigenti avrebbero come strategia quella di avviare in modo sistematico azioni giudiziarie contro i loro avversari politici per costringerli al silenzio. La richiedente potrebbe, quindi, temere legittimamente che la FPÖ e i suoi membri dirigenti utilizzino le informazioni contenute nelle comunicazioni degli addebiti per esercitare una pressione sulle banche o sui membri dei consigli d'amministrazione di queste ultime.

50.
    La divulgazione mirata di taluni dettagli relativi agli addebiti avrebbe l'effetto di indurre il pubblico a condannare anticipatamente la richiedente e i membri del suo consiglio d'amministrazione, di pregiudicare in modo rilevante l'immagine della richiedente e conseguentemente di causarle un danno economico irrimediabile provocato dalla perdita di clientela.

51.
    La prospettiva di un danno grave ed irreparabile si baserebbe altresì sul fatto che, nel contesto di un'azione collettiva avviata dinanzi alla District Cour (Corte distrettuale) del Southern District di New York, un gran numero di cittadini americani pretenderebbero il risarcimento dei danni nei confronti di diverse banche europee, fra cui la richiedente e la sua consociata (Österreichische Postsparkasse), danni derivanti dalla riscossione da parte di queste ultime di commissioni ritenute eccessive al momento delle operazioni di cambio di determinati importi in contanti. Tale azione collettiva sarebbe stata oggetto di numerosi articoli circostanziati da parte della stampa austriaca. La ricorrente potrebbe quindi legittimamente temere che membri della FPÖ, o la stampa, mettano a disposizione dei ricorrenti in tale azione collettiva le comunicazioni degli addebiti.

52.
    Poiché i nomi delle banche sarebbero menzionati nella versione non riservata delle comunicazioni degli addebiti, e poiché le asserite intese sarebbero descritte in modo circostanziato, l'utilizzo degli addebiti avrebbe un impatto fortemente negativo sulle banche austriache. Gli addebiti integrativi, in particolare, conterrebbero un certo numero di insinuazioni tali da indurre in errore, e un certo numero di accuse infondate mosse nei confronti della richiedente. Se tali addebiti fossero formalmente presentati nel procedimento dinanzi al giudice americano, il rispetto del principio di eguaglianza delle parti dinanzi ad un giudice nazionale non sarebbe garantito (ordinanza del presidente del Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-353/94 R, Postbank/Commissione, Racc. pag. II-1141, punto 31).

53.
    Il procedimento dinanzi al giudice americano sarebbe, inoltre, pubblico. Un'ampia diffusione degli addebiti rischierebbe di indurre altre persone a proporre nuovi ricorsi sulla base di tali addebiti.

54.
    Infine, se la Commissione potesse trasmettere immediatamente le comunicazioni degli addebiti alla FPÖ, un successivo annullamento della decisione controversa non avrebbe più alcuna utilità.

55.
    Quanto alla ponderazione degli interessi, la richiedente fa valere che, considerati i suoi argomenti relativi all'urgenza, il proprio interesse ad ottenere la sospensionedell'esecuzione della decisione controversa prevale su eventuali interessi della Commissione o della FPÖ. L'eventuale interesse della Commissione a porre fine rapidamente al procedimento non meriterebbe alcuna tutela. La Commissione avrebbe potuto adottare la decisione definitiva sulla trasmissione degli addebiti alla FPÖ già a partire dal mese di ottobre 1999, dopo l'audizione della richiedente. La controversia sulla legittimità di tale decisione avrebbe potuto essere discussa in quel momento dinanzi al Tribunale e risolta già due anni fa. La circostanza che il giudice del procedimento sommario accolga la presente domanda non porrebbe, inoltre, alcun problema alla Commissione - eccetto il ritardo.

56.
    La richiedente non ravvisa alcun interesse meritevole di tutela che la FPÖ potrebbe invocare avverso la sospensione dell'esecuzione. Tra la sua domanda iniziale del giugno 1998 e la riproposizione di tale domanda nel marzo 2001, la FPÖ avrebbe lasciato trascorrere quasi tre anni. Pertanto, la sospensione dell'esecuzione non ostacolerebbe seriamente, tantomeno in modo sproporzionato, l'esercizio dei propri diritti da parte della FPÖ.

57.
    La Commissione fa valere che l'argomento della richiedente, relativo alla asserita urgenza della sua domanda di provvedimenti provvisori, è incomprensibile. La richiedente potrebbe opporsi alla trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ soltanto se tale trasmissione comportasse i «pregiudizi gravi ed irreparabili» dedotti dalla richiedente. Secondo le affermazioni di quest'ultima, ciò potrebbe avvenire solo in due modi: o tramite la trasmissione mirata di taluni dettagli per finalità politiche, o tramite l'uso delle comunicazioni degli addebiti come elementi di prova nell'ambito della denuncia collettiva pendente negli Stati Uniti d'America.

58.
    Il modo in cui un terzo potrebbe utilizzare le comunicazioni degli addebiti sarebbe rilevante per giudicare in merito alla legittimità della loro trasmissione soltanto qualora tali comunicazioni contenessero indicazioni che possono beneficiare del trattamento riservato garantito dal diritto comunitario (sentenza AKZO Chemie/Commissione, citata, punto 17). La richiedente avrebbe risposto negativamente a tale quesito nella sua lettera del 18 aprile 2001. Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la richiedente non indicherebbe che cosa renderebbe riservate le versioni delle comunicazioni degli addebiti di cui il consigliere uditore ha annunciato la trasmissione nella sua lettera del 5 giugno 2001.

59.
    Il Tribunale avrebbe definito la nozione di segreto commerciale nella sua sentenza Postbank/Commissione, citata (punto 87). Tale definizione costituirebbe l'aspetto determinante al momento della valutazione di una trasmissione di documenti. Contrariamente a quanto avrebbe affermato il Tribunale, la richiedente non affermerebbe che la semplice trasmissione delle comunicazioni degli addebiti le provocherà un danno diretto. Il rischio di un uso abusivo delle comunicazioni degliaddebiti successivamente alla loro trasmissione non avrebbe quindi alcun nesso con il fatto che esse contengono indicazioni confidenziali.

60.
    Comunque, la richiedente potrebbe reagire ad un eventuale rischio di abuso con misure adeguate e con un supplemento di informazioni. Conseguentemente, dovrebbe prevalere l'interesse della richiedente, tutelato dal regolamento n. 2842/98, a sapere come la Commissione ha replicato alla sua domanda che sollecitava la cessazione delle infrazioni e ad avere l'occasione di presentare le proprio osservazioni sulla questione.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

61.
    Risulta da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14; ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43).

62.
    Anche se, per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e Grecia/Commissione, cit., punto 15].

63.
    I danni gravi ed irreparabili invocati dalla richiedente sarebbero costituiti, in primo luogo, da danni materiali, vale a dire una perdita di clientela e, in secondo luogo, da danni morali, vale a dire un pregiudizio per la sua reputazione. Tali danni deriverebbero dalla condanna anticipata che la richiedente teme di subire ad opera di terzi, così come dalla probabile produzione, secondo la richiedente, delle comunicazioni degli addebiti nell'azione collettiva pendente negli Stati Uniti d'America.

64.
    Quanto agli invocati danni materiali, e più precisamente in merito alla pretesa perdita di clientela, quest'ultima assume un carattere finanziario tenuto conto del fatto che essa consiste in un mancato guadagno. Orbene, è pacifico che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile e neppure difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109,punto 24, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 42).

65.
    In applicazione di detti principi, la sospensione richiesta sarebbe giustificata, date le circostanze del caso in esame, solo se risultasse che, in sua assenza, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre a repentaglio la sua stessa esistenza o da modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato. Ora, la richiedente non ha prodotto alcuna prova che consenta di ritenere che, in assenza di un tale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, si troverebbe in una situazione del genere.

66.
    Comunque, occorre dichiarare che la perdita di clientela temuta dalla richiedente costituisce un pregiudizio di natura puramente ipotetica, in quanto presuppone la sopravvenienza di eventi futuri ed incerti, vale a dire un'utilizzazione pubblica delle comunicazioni degli addebiti da parte della FPÖ con intenti denigratori (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/Commissione, Racc. pag. II-703, punto 20; 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Union Carbide/Commissione, Racc. pag. II-1159 punto 31, e 15 gennaio 2001, causa T-241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-37, punto 37).

67.
    Per quanto riguarda il danno grave ed irreparabile che deriverebbe secondo la richiedente dalla produzione delle comunicazioni degli addebiti nell'azione collettiva pendente negli Stati Uniti d'America, nonché dalla proposizione di nuovi ricorsi da parte di altre persone con l'ausilio di tali comunicazioni degli addebiti, occorre dichiarare che si tratta anche qui di un pregiudizio di natura puramente ipotetica, in quanto presuppone, in primo luogo, la trasmissione delle dette comunicazioni degli addebiti da parte della FPÖ alle ricorrenti in tale azione collettiva e l'ammissione di tali documenti come elementi di prova da parte dei giudici americani e, in secondo luogo, la proposizione di nuovi ricorsi per mezzo di tali documenti.

68.
    Quanto all'asserito danno morale fatto valere dalla richiedente, che risulterebbe in particolare da un utilizzo abusivo da parte della FPÖ delle comunicazioni degli addebiti per finalità politiche, occorre innanzitutto rammentare che le versioni delle comunicazioni degli addebiti di cui si tratta sono le versioni non riservate predisposte dalla Commissione.

69.
    Occorre altresì rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, possono essere presi in considerazione, nel contesto dell'esame del requisito relativo all'urgenza, soltanto i danni che possono essere causati alla richiedente (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit., punto 136). Ne consegue che eventuali danni alla reputazione personale di taluni impiegati e membri del consiglio di amministrazione della richiedente, o il fatto che la FPÖ potrebbe esercitare una pressione su tali persone, non possono essere considerati nell'ambito dell'esame del detto requisito, a meno che la richiedente non riesca a dimostrare che unpregiudizio del genere è idoneo a ledere gravemente la sua reputazione. Orbene, ciò non avviene nel caso specifico.

70.
    Di fatto, la richiedente non ha prodotto elementi che possano rendere plausibile, con un grado di probabilità sufficiente, la prospettiva di un danno grave ed irreparabile alla sua reputazione. La sola prospettiva, peraltro ipotetica, che la FPÖ utilizzi le comunicazioni degli addebiti per finalità politiche non consente al giudice del procedimento sommario di giungere ad una diversa conclusione. A tale riguardo, occorre dichiarare che non sembra, almeno a prima vista, che una semplice diffusione presso il pubblico da parte della FPÖ delle informazioni non riservate relative alla richiedente possa causare a quest'ultima un danno irreparabile. Comunque, occorre rilevare che, come è stato in sostanza ricordato dal consigliere uditore alla richiedente nella lettera del 27 marzo 2001, la trasmissione della comunicazione degli addebiti all'autore della denuncia avviene nel solo contesto e per le sole finalità del procedimento avviato dalla Commissione. Si ritiene dunque che l'autore della denuncia utilizzi le informazioni contenute in tale comunicazione esclusivamente in tale contesto. Qualsiasi uso improprio o ingannevole delle informazioni contenute nelle comunicazioni degli addebiti potrebbe, all'occorrenza, essere contestato dinanzi al giudice nazionale.

71.
    Anche se gli asseriti danni potessero costituire un danno grave ed irreparabile, la ponderazione, da un lato, dell'interesse della richiedente a ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa e, dall'altro, dell'interesse pubblico collegato all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito dei regolamenti n. 17 e n. 2842/98 e dell'interesse dei terzi che sarebbero direttamente interessati da una tale sospensione dell'esecuzione conduce al rigetto della domanda in esame.

72.
    Infatti, nel caso di specie, l'interesse comunitario a che i terzi cui la Commissione ha riconosciuto un legittimo interesse a presentare una domanda in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17 possano essere in grado di presentare osservazioni utili sugli addebiti mossi dalla Commissione deve prevalere su quello della richiedente a differire la trasmissione delle comunicazioni degli addebiti.

73.
    Poiché il requisito relativo all'urgenza non è soddisfatto e la ponderazione degli interessi non induce a propendere per la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, occorre respingere la presente domanda, senza che occorra esaminare gli altri argomenti dedotti dalla richiedente e relativi al fumus boni iuris della sua domanda.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 dicembre 2001

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.