Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

    

Sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003 nella causa T-212/01, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee1

(Dipendenti -- Copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale -- Aggravamento delle lesioni -- Cumulo del capitale e dell'indennità previsti rispettivamente dagli artt. 12 e 14 della regolamentazione comune)

    

    Lingua processuale: il francese

Nella causa T-212/01, Arnaldo Lucaccioni, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in St. Leonard-on-Sea (Regno Unito), rappresentato dall'avv. J. R. Iturriagagoitia Bassas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e J.-L. Fagnart), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2000, con la quale quest'ultima interrompeva il procedimento di esame di una domanda diretta all'accertamento dell'aggravamento della malattia professionale del ricorrente e si rifiutava di dar seguito a tale domanda, nonché una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. M. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. N. J. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 26 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della Commissione, notificata al ricorrente con lettera 16 novembre 2000, di interrompere il procedimento previsto dall'art. 22 della regolamentazione comune e di non dar seguito alla domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'accertamento di un aggravamento della sua malattia professionale, è annullata.

2)Per il resto, il ricorso è respinto.

3)La Commissione è condannata alle spese.

____________

1 - (GU C 331, del 24.11.01.