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Sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 - Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft / Commissione

(Cause riunite T-213/01 e T-214/01)1

(Ricorso di annullamento - Concorrenza - regolamento n. 17 -Regolamento (CE) n. 2842/98 - Decisione 2001/462/CE/CECA - Consigliere auditore - Atto produttivo di effetti giuridici - Ricevibilità - Interesse legittimo - Qualità di richiedente o di denunciante - Cliente finale acquirente dei beni e dei servizi - Accesso alle comunicazioni degli addebiti - informazioni riservate - Interesse sufficiente)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Österreichische Postsparkasse AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: inizialmente M. Klusmann, F. Wiemer e A. Reidlinger, avvocati, successivamente, H.-J. Niemeyer, avvocato) e Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (Vienna) (rappresentante: H.-J. Niemeyer, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: S. Rating, agente)

Oggetto della causa

Annullamento delle decisioni del consigliere auditore 9 agosto 2001 e, rispettivamente, 25 luglio 2001, di trasmettere a un partito politico austriaco (il Freiheitliche Partei Österreichs) le versioni non confidenziali delle comunicazioni degli addebiti relative al procedimento di applicazione dell'art. 81 CE relativo alla fissazione delle tariffe bancarie (COMP/36.571 - Österreische Banken)

Dispositivo della sentenza

I ricorsi sono respinti.

Le ricorrenti sopportano due terzi delle spese relative al procedimento principale e l'insieme delle spese relative ai procedimenti sommari.

La Commissione sopporta un terzo delle spese relative al procedimento principale.

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1 - GU C 331 del 24.11.2001.