Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 - MMT / Commissione
(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Eccezione di irricevibilità)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH (Neustrelitz, Germania) (rappresentanti: R.-J. Kurschus, M. Zimmermann, M. Grehsin e C. Kupke, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2003, 2003/595/CE, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (GU L 202, pag. 15), nella misura in cui tale decisione qualifica come aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, il sostegno finanziario previsto dalla direttiva del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore per gli uffici condivisi nel territorio di paesi candidati ufficiali per l'adesione all'Unione europea.
Dispositivo
Il ricorso è respinto perché irricevibile.
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
____________1 - GU C 22 del 28.01.2006.