Language of document : ECLI:EU:F:2011:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑70/05

Harald Mische

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Nomina – Vincitore di un concorso bandito anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto ma concluso dopo quest’ultima – Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Mische chiede, innanzitutto, l’annullamento della decisione della Commissione, dell’11 novembre 2004, che fissa il suo inquadramento nel grado A*6, secondo scatto, poi, il ripristino di tutti i suoi diritti derivanti da un corretto inquadramento nel grado e, infine, la concessione di un risarcimento danni.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 5, n. 5; allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Status di funzionario – Presupposti per l’acquisizione

(Statuto dei funzionari, art. 3)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 12, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 1, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

5.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 1, n. 2, e 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

6.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 5, n. 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

7.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere da parte del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Salvo impedire qualunque evoluzione legislativa, il principio di uguaglianza non può ostacolare la libertà del legislatore di apportare in qualunque momento alle disposizioni statutarie le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, in assenza di diritti quesiti, anche qualora tali nuove disposizioni si rivelino per i funzionari meno favorevoli delle precedenti.

Di conseguenza, non può essere validamente sostenuto che, all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il legislatore avrebbe dovuto prendere in considerazione la pubblicazione del bando di concorso per determinare le regole di inquadramento applicabili all’atto della nomina dei vincitori di concorsi pubblicati prima del 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma iscritti in un elenco di riserva e assunti dopo tale data, in quanto tale pubblicazione creerebbe, di per se stessa, quanto alla carriera, diritti quesiti a favore dei candidati.

Infatti, in quanto definisce nuovi criteri di inquadramento nel grado applicabili all’atto dell’assunzione dei vincitori di concorsi pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004, iscritti su elenchi degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra tali due date, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è conforme al principio secondo cui, in caso di modifica di disposizioni di applicazione generale e, in particolare, di disposizioni statutarie, la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte, pur senza essere interamente costituite, in vigenza della norma precedente. Orbene, un diritto è considerato quesito solo qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Per quanto riguarda l’inquadramento nel grado di un vincitore di concorso, tale inquadramento non può essere considerato acquisito finché l’interessato non abbia formato oggetto di una decisione di nomina in buona e debita forma.

Analogamente, il legislatore, senza violare il principio di uguaglianza, poteva prendere in considerazione la data dell’assunzione decisa dell’autorità che ha il potere di nomina, la quale è un elemento oggettivo e indipendente dalla volontà del legislatore come criterio che determina, a seconda del caso, l’applicazione delle norme di inquadramento del precedente Statuto o di quelle introdotte dalla riforma dello Statuto. La stessa conclusione si impone alla luce dell’art. 5, n. 5, dello Statuto il quale è espressione del principio di uguaglianza.

(v. punti 63, 64, 67, 127 e 128)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci e a./Commissione (punto 19); 6 ottobre 1982, causa 9/81, Williams/Corte dei conti (punto 21); 4 marzo 2010, causa C‑496/08 P, Angé Serrano e a./Parlamento (punto 84)

Tribunale di primo grado: 5 novembre 2003, causa T‑240/01, Cougnon/Corte di giustizia (punto 70); 29 novembre 2006, T‑135/05, Campoli/Commissione (punto 105); 11 luglio 2007, causa T‑93/03, Konidaris/Commissione (punto 110), e causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punti 51, 53, 61, 81, 86, 113 e 124)

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (punto 81)

2.      Risulta dall’art. 3 dello Statuto che la nomina di un funzionario trova necessariamente la sua origine in un atto unilaterale dell’autorità che ha il potere di nomina e che solo dopo essere stato oggetto di una siffatta decisione il vincitore di un concorso può rivendicare la qualità di funzionario e, pertanto, reclamare il beneficio delle disposizioni statutarie.

Pertanto, poiché i vincitori di concorso iscritti in elenchi degli idonei non hanno, in tale qualità, alcun diritto quesito ad essere nominati, ma solo un’aspettativa ad esserlo, il loro diritto ad un inquadramento in un grado determinato non può a fortiori essere considerato costituito finché essi non abbiano formato oggetto di una decisione di nomina in buona e debita forma.

(v. punti 65 e 66)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit. (punti 53‑55)

Tribunale della funzione pubblica: 8 luglio 2010, causa F‑67/06, Lesniak/Commissione (punto 106); 28 ottobre 2010, causa F‑85/05, Sørensen/Commissione (punto 92)

3.      Risulta dal principio secondo il quale la legittimità di un atto si valuta in relazione agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione che l’inquadramento di un vincitore di concorso iscritto in un elenco di riserva e assunto dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, poteva essere legittimamente fissato solo in applicazione dei criteri in vigore a tale data. Orbene, tali nuovi criteri erano fissati, durante il periodo transitorio 1° maggio 2004‑30 aprile 2006, dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Al riguardo un funzionario non può far valere che i gradi precedenti alla riforma dello Statuto avrebbero continuato ad esistere durante il periodo transitorio con la nuova denominazione prevista dall’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto. Infatti, tale disposizione, vista alla luce dell’art. 1, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti, ha avuto il solo scopo di ridenominare, durante lo stesso periodo, i gradi detenuti dalle persone aventi, al 30 aprile 2004, lo status di funzionario o di agente temporaneo e che lo conservavano dopo tale data, ma non ha avuto lo scopo di mantenere i gradi precedenti, con tale nuova denominazione, a vantaggio di coloro che non si trovavano in tale situazione.

(v. punti 70 e 71)

4.      Un vincitore di concorso assunto dopo il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, non può sostenere di essere vittima di una discriminazione rispetto ai vincitori di concorsi analoghi a quello da lui superato e che siano stati assunti prima di tale data, poiché non si può ritenere che questi ultimi si siano trovati nella sua stessa situazione giuridica.

A questo proposito, la circostanza che un’istituzione, in violazione del principio di non discriminazione, avrebbe potuto rallentare lo svolgimento di un concorso al fine di assumere prioritariamente vincitori di altri concorsi in data anteriore non può incidere sulla legittimità della decisione di assunzione dell’interessato. Infatti, anche ammettendo che taluni concorsi e talune assunzioni abbiano così potuto essere trattati prioritariamente, l’osservanza del principio della parità di trattamento dei funzionari deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito che sia stato commesso a favore di altri.

(v. punti 72 e 73)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit. (punti 154 e 155)

5.      Dal combinato disposto dell’art. 1, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto e dell’art. 12, n. 3, dello stesso allegato, risulta che il termine «assunti» figurante in quest’ultima disposizione riveste un significato preciso e dev’essere inteso nel senso che riguarda i funzionari entrati in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 in un posto resosi disponibile dopo la loro iscrizione, anteriormente al 1° maggio 2006, in un elenco degli idonei conclusivo di un concorso indetto in vigenza del precedente Statuto.

Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel grado di un funzionario neoassunto, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non prende in considerazione la circostanza che l’interessato sia stato in precedenza agente temporaneo o agente ausiliario. A questo proposito, salvo disposizioni particolari vertenti su un punto particolare dello Statuto, gli agenti temporanei o ausiliari vincitori di concorsi generali non hanno un diritto quesito ad un trattamento specifico e devono pertanto essere equiparati a candidati esterni che abbiano superato concorsi del genere.

Pertanto, non può essere considerata discriminatoria l’attribuzione ad un funzionario, in applicazione dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, di un inquadramento nel grado inferiore a quello da lui posseduto in qualità di agente non titolare quand’anche egli rimanesse assegnato allo stesso posto da lui coperto anteriormente al 1° maggio 2004 e svolgesse mansioni identiche, o addirittura più importanti rispetto al passato.

(v. punti 75, 76, 78 e 80)

6.      La circostanza che il legislatore, adottando l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, abbia vegliato a che i vincitori di un concorso avente per oggetto o per effetto di consentire il passaggio in una categoria superiore possano eccezionalmente essere nominati, in qualità di funzionari in prova, nel grado da essi detenuto nella precedente categoria non ha il risultato di operare a loro vantaggio una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto agli agenti temporanei, vincitori di un concorso generale, assunti come funzionari nella categoria a cui essi appartenevano. Infatti, questi ultimi agenti temporanei non si trovano nella stessa situazione dei vincitori di un concorso avente per oggetto o per effetto di consentire il passaggio in una categoria superiore e quindi un avanzamento decisivo nella loro carriera.

Per giunta, l’interpretazione estensiva del detto art. 5, n. 4, per non tener conto dell’interposizione tra il contratto di agente temporaneo e la nomina come funzionario in prova di un periodo di lavoro quale agente ausiliario, sarebbe tale da far venire meno la parità di trattamento tra i vincitori di uno stesso concorso generale, i quali si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga e debbono poter beneficiare dello stesso trattamento, in particolare in materia di inquadramento, fatta salva la libertà del legislatore dell’Unione di apportare ad ogni momento alle norme dello Statuto le modifiche che esso ritenga conformi all’interesse del servizio.

(v. punto 85)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Lesniak/Commissione, cit. (punti 60 e 61, e giurisprudenza ivi citata); Sørensen/Commissione, cit. (punti 53 e 54)

7.      Un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una disposizione regolamentare nuova, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale. Per giunta, nessuno può far valere una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli siano state fornite dall’amministrazione, assicurazioni che devono essere conformi alle norme applicabili.

Un ex agente ausiliario nominato funzionario in prova dopo il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, dopo aver partecipato ad un concorso pubblicato anteriormente a tale data, non può far valere, in mancanza di accenni alla riforma statutaria nel bando di concorso, assicurazioni di un’istituzione tali da far sorgere in lui legittime aspettative nel mantenimento dei precedenti criteri statutari di inquadramento nel grado dei funzionari. Infatti, il legittimo affidamento richiede una promessa esplicita, non bastando un silenzio.

(v. punti 133, 134, 136 e 137)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punto 91)

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione (punto 106); 4 maggio 2005, causa T‑398/03, Castets/Commissione (punto 34); 23 febbraio 2006, causa T‑282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (punto 77); Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit. (punto 95); 4 febbraio 2009, causa T‑145/06, Omya/Commissione (punto 117)