Language of document : ECLI:EU:T:2007:186

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

20 giugno 2007 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto marittimo – Decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE – Aiuti nuovi – Aiuti esistenti»

Nella causa T‑246/99,

Tirrenia di Navigazione SpA, già Tirrenia di Navigazione SpA e Adriatica di Navigazione SpA, con sede in Napoli,

Caremar SpA, con sede in Napoli,

Toremar SpA, con sede in Livorno,

Siremar SpA, con sede in Palermo,

Saremar SpA, con sede in Cagliari,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti A. Tizzano e G. Roberti, successivamente dagli avv.ti Roberti, A. Franchi e G. Bellitti,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou, V. Di Bucci e dalla sig.ra E. De Persio, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Navigazione Libera del Golfo SpA, con sede in Napoli, rappresentata dagli avv.ti S. Ravenna e A. Abate,

da

Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV), con sede in Messina, rappresentata dagli avv.ti B. Castaldo e C. Forte,

e da

Traghetti Pozzuoli Srl, con sede in Napoli,

Alilauro SpA, con sede in Napoli,

Linee Lauro Srl, con sede in Pozzuoli,

rappresentate dall’avv. E. Amato,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 6 agosto 1999 di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, concernente l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana alle imprese del Gruppo Tirrenia di Navigazione (GU 1999, C 306, pag. 2),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e procedimento

1        Avendo ricevuto diversi reclami secondo cui la Repubblica italiana avrebbe concesso un aiuto di Stato nel settore del trasporto marittimo senza averlo previamente notificato alla Commissione in conformità dell’art. 88, n. 3, CE, la Commissione ha rivolto alle autorità italiane, con lettera 12 marzo 1999, una richiesta di informazioni relativa ai servizi pubblici garantiti dalla Tirrenia di Navigazione. Tali autorità hanno risposto alla detta richiesta con lettera 11 maggio 1999.

2        Con lettera 6 agosto 1999 (in prosieguo: «la lettera di avvio»), la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana la propria decisione (in prosieguo: la «decisione controversa») di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (in prosieguo: il «procedimento d’indagine») relativo ad un aiuto di Stato concesso alle imprese del Gruppo Tirrenia di Navigazione (in prosieguo: il «gruppo Tirrenia»), che comprende le cinque società ricorrenti, e ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni. Tale lettera è stata integralmente riprodotta in lingua italiana nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1999, C 306, pag. 2), accompagnata in ogni versione linguistica da una sintesi nella lingua della detta versione.

3        Nella lettera di avvio, la Commissione rileva, in particolare, che ciascuno dei ricorrenti ha firmato un accordo con le autorità governative, in conformità della legge italiana 20 dicembre 1974, n. 684. Tali accordi prevedono la concessione di sovvenzioni che hanno per contropartita «obblighi di servizio pubblico» (in prosieguo: gli «OSP») relativi alla prestazione di taluni servizi di trasporto marittimo da parte delle ricorrenti. La Commissione nutre dubbi, in particolare, relativamente ai provvedimenti adottati dalla Repubblica italiana per garantire che la sovvenzione degli OSP sia limitata al minimo necessario per assicurare l’esecuzione degli OSP imposti. La Commissione ne deduce che esistono seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di tali provvedimenti, i quali sarebbero idonei a costituire aiuti di Stato a vantaggio delle imprese del gruppo Tirrenia. Quindi, con la decisione controversa, essa avvia riguardo a tali presunti aiuti il procedimento di indagine. In tale ambito, la Commissione tratta i provvedimenti di cui è causa come nuovi aiuti o modifiche di aiuti esistenti, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE (in prosieguo: i «nuovi aiuti») e non come aiuti esistenti, ai sensi dell’art. 88, n. 1, CE (in prosieguo: gli «aiuti esistenti»).

4        Nella parte della sua lettera intitolata «Conclusioni», la Commissione sostiene che essa si riserva il diritto di richiedere alle autorità italiane di sospendere il pagamento di ogni aiuto eccedente il supplemento netto dei costi collegati alla fornitura dei servizi di interesse economico generale. Inoltre, la Commissione invita le autorità italiane a confermare entro dieci giorni lavorativi la sospensione di tale pagamento, indicando poi che, qualora gli aiuti corrisposti in eccesso non vengano sospesi e l’importo sospeso non venga giustificato, essa potrà rivolgere alle autorità italiane un’ingiunzione in tal senso. La Commissione richiama l’attenzione delle autorità italiane sull’effetto sospensivo previsto all’art. 88, n. 3, CE, nonché sulla lettera inviata agli Stati membri il 22 febbraio 1995, in cui essa affermava che tutti gli aiuti concessi illegalmente potevano essere recuperati presso il beneficiario.

5        Il presente ricorso di annullamento della decisione controversa è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1999.

6        Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 8 novembre 2000, la Navigazione Libera del Golfo Spa, l’Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità Spa (in prosieguo: l’«Aliscafi SNAV»), la Traghetti Pozzuoli Srl, l’Alilauro Spa, la Linee Lauro Srl, la Gruppo Onorato Srl e la Moby Spa (già Moby Lines Srl), la Forship Spa (già Tourship Italia Spa) e la Grimaldi Holding Spa (già Grandi Traghetti SpA di Navigazione) sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il presidente della Prima Sezione ampliata ha altresì accolto, in parte, una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nei confronti delle parti intervenienti.

7        Il 21 giugno 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/851/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318, pag. 9). Salvo il rispetto di un certo numero di condizioni, essa ha dichiarato gli aiuti di cui trattasi compatibili con il mercato comune.

8        Con ordinanza 13 luglio 2001, il Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento fino alla pronuncia della sentenza della Corte sulla ricevibilità del ricorso nella connessa causa C-400/99, Italia/Commissione, avente ad oggetto l’annullamento della decisione, in conformità dell’art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte (divenuto art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte), in vigore all’epoca, e degli artt. 77, lett. a), e 78 del regolamento di procedura del Tribunale.

9        Con sentenza 9 ottobre 2001, causa C‑400/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑7303), la Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha ordinato la prosecuzione del procedimento nel merito. Con lettera 19 ottobre 2001, il Tribunale ha invitato le parti a depositare le loro osservazioni sul seguito che occorreva dare al procedimento alla luce di tale sentenza della Corte, cosa che esse hanno fatto.

10      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata, a cui la presente causa, di conseguenza, è stata attribuita.

11      Con ordinanza 28 marzo 2003, il Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento una seconda volta, fino alla pronuncia della sentenza della Corte sul merito della causa C‑400/99, Italia/Commissione, in conformità dell’art. 47, terzo comma, dello statuto CE della Corte, in vigore all’epoca, e degli artt. 77, lett. a), e 78 del regolamento di procedura del Tribunale.

12      Il 16 marzo 2004, la Commissione ha adottato la decisione 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29). Salvo un certo numero di eccezioni specifiche ed il rispetto di talune condizioni, essa ha dichiarato gli aiuti di cui trattasi compatibili con il mercato comune.

13      Con sentenza 10 maggio 2005, causa C‑400/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3657; in prosieguo: «la sentenza 10 maggio 2005»), la Corte ha annullato la decisione impugnata «in quanto implicava, fino alla notifica alle autorità italiane della decisione di conclusione del procedimento relativo all’impresa interessata [decisione 2001/851 o decisione 2005/163], la sospensione del regime fiscale applicato all’approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti per le navi del [gruppo Tirrenia]». Per il resto, la Corte ha respinto il ricorso.

14      Con lettera 13 giugno 2005, il Tribunale ha invitato le parti a depositare le loro osservazioni sul seguito che occorreva dare al procedimento alla luce di tale sentenza della Corte, cosa che esse hanno fatto. Nell’ambito delle loro osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2005, le ricorrenti hanno precisato, in particolare, che una di esse, l’Adriatica di Navigazione SpA, si era fusa per incorporazione nella Tirrenia di Navigazione nel 2004, cosicché quest’ultima «è subentrata in tutte le posizioni giuridiche spettanti precedentemente ad Adriatica [di Navigazione]». In risposta ad un quesito del Tribunale, le ricorrenti hanno confermato, in udienza, che la ricorrente Adriatica di Navigazione, a seguito di tale operazione, non esisteva quindi più autonomamente. In tale contesto, il Tribunale ha preso atto di detta fusione. Pertanto, la Tirrenia di Navigazione è divenuta titolare dell’insieme dei diritti che discendono, se del caso, dalla partecipazione dell’Adriatica di Navigazione al presente procedimento in qualità di ricorrente.

15      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1º luglio 2005, la Forship e la Grimaldi Holding hanno rinunciato ai loro interventi. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2005, la Gruppo Onorato e la Moby hanno rinunciato al loro comune intervento. Il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha preso atto di tali rinunce con ordinanza 7 novembre 2005, sentite le altri parti.

16      Ai sensi dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale, dopo aver sentito le parti ex art. 51 del medesimo regolamento, ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ristretto.

17      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure d’organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto una serie di quesiti scritti alle parti, le quali vi hanno risposto nel termine impartito.

18      All’udienza del 21 novembre 2006 sono state sentite le difese orali delle parti principali e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale, mentre le intervenienti non vi erano rappresentate. In particolare, le ricorrenti hanno confermato in udienza, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che il loro ricorso mirava all’annullamento parziale della decisione controversa, in quanto questa si riferisce agli aiuti intesi a compensare l’adempimento da parte loro degli OSP, e non in quanto essa si riferisce al piano di ristrutturazione del gruppo Tirrenia e al trattamento fiscale degli oli combustibili. Il Tribunale ne ha preso atto.

 Conclusioni delle parti

19      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata in quanto questa si riferisce alle sovvenzioni intese a compensare l’adempimento degli OSP;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso nella parte che riguarda il contenuto degli OSP e i contratti ad essi afferenti;

–        respingere il ricorso per il resto o, in via subordinata, nel suo insieme;

–        nella sua controreplica, condannare la ricorrente alle spese.

21      La Navigazione Libera del Golfo conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

22      L’Aliscafi SNAV conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in via subordinata, respingere il ricorso nel merito.

23      La Linee Lauro conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

24      La Traghetti Pozzuoli e l’Alilauro non hanno formulato conclusioni nelle loro memorie d’intervento, limitandosi a rinviare alle conclusioni e ai motivi dedotti dalla Linee Lauro.

 In diritto

25      Le ricorrenti deducono tre ordini di motivi.

26      Innanzitutto, le ricorrenti rimettono in discussione la competenza della Commissione ad esaminare il contenuto del regime degli OSP. Esse fanno valere, in primo luogo, che la determinazione del contenuto degli OSP rientra nella competenza delle autorità italiane e, in secondo luogo, sostengono, in buona sostanza, che l’art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), ha privato la Commissione di ogni competenza per rimettere in discussione la legittimità dei contratti che prevedono gli OSP e la relativa compensazione. Le ricorrenti a tal proposito deducono tre motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione degli artt. 86, n. 2, CE e 88 CE, in combinato disposto con l’art. 4, n. 3, del detto regolamento, ad una violazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e del rispetto dei diritti quesiti, e ad una mancanza di motivazione.

27      In secondo luogo, le ricorrenti deducono tre motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in combinato disposto con gli artt. 1, lett. b), e 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), nonché del principio generale di tutela del legittimo affidamento, ad uno sviamento di potere per la mancata adozione di provvedimenti d’istruzione e ad una mancanza di motivazione, in quanto gli aiuti di cui trattasi sarebbero stati notificati alla Commissione e, esplicitamente o implicitamente, da questa autorizzati.

28      In terzo luogo, esse deducono quattro motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione dell’art. 88 CE, ad una violazione dell’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999, ad uno sviamento di potere per mancata adozione di provvedimenti istruttori, e ad una mancanza di motivazione, in quanto gli elementi essenziali degli OSP e delle relative compensazioni risalgono ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni del Trattato CE relative al settore del cabotaggio marittimo.

1.     Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

29      La Commissione afferma che, secondo una giurisprudenza costante, la decisione di avviare il procedimento d’indagine produce effetti giuridici, e costituisce quindi un atto impugnabile, soltanto in quanto essa comporta una qualificazione dell’aiuto come nuovo o esistente e, pertanto, una scelta delle norme procedurali applicabili (sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C‑312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4117, punti 17, 20 e 24). Il controllo effettuato dal giudice comunitario non riguarderebbe quindi, in questa fase, la valutazione della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune (sentenza Spagna/Commissione, cit., punto 10).

30      Secondo la Commissione, sostenuta a questo proposito dalla Linee Lauro, il presente ricorso è dunque parzialmente irricevibile, e comunque infondato, in quanto esso riguarda l’annullamento della decisione controversa nel suo insieme, mentre quest’ultima non riguarda esclusivamente gli aiuti ritenuti aiuti esistenti dalle ricorrenti. Queste ultime, infatti, non sosterrebbero nel loro ricorso che gli aiuti contenuti nel piano di ristrutturazione industriale del gruppo Tirrenia, nonché il trattamento fiscale favorevole degli oli combustibili, proposto nel 1995, sarebbero aiuti esistenti, cosa che secondo la Commissione chiaramente non è. Nella sua controreplica, la Commissione afferma che essa prende atto delle precisazioni addotte dalle ricorrenti nella replica che confermano che esse contestano la decisione impugnata soltanto in quanto essa si riferisce agli aiuti destinati a compensare gli OSP imposti alle società del gruppo Tirrenia. Così, secondo la Commissione, occorre considerare che il presente ricorso mira soltanto all’annullamento parziale della decisione controversa.

31      Peraltro, la Commissione, sostenuta a questo proposito dalla Navigazione Libera del Golfo e dall’Aliscafi SNAV, fa valere che i motivi del primo ordine sono irricevibili, dal momento che le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver tenuto in debita considerazione l’autonomia delle autorità italiane in merito alla definizione del contenuto degli OSP, e che detta violazione sarebbe totalmente estranea all’unica questione giuridica che è consentito sollevare in questa fase, in conformità della sentenza Spagna/Commissione, citata al precedente punto 29. In ogni caso, secondo l’Aliscafi SNAV, l’art. 86, n. 3, CE sarebbe privato del suo effetto utile nel caso di specie se la Commissione non fosse competente ad avviare il procedimento d’indagine al fine di verificare la compatibilità delle sovvenzioni di cui trattasi con il mercato comune.

32      L’Aliscafi SNAV rileva, peraltro, che la Repubblica italiana non ha effettivamente sospeso il versamento delle sovvenzioni di cui trattasi alle ricorrenti in seguito all’adozione della decisione controversa. Essa sostiene che un atto potrebbe essere impugnato per il fatto che ordina la sospensione di un aiuto unicamente nell’ipotesi in cui il versamento di questo fosse stato realmente sospeso. La Commissione ha altresì rilevato detta circostanza nelle sue osservazioni sulla sentenza della Corte 10 maggio 2005, Italia/Commissione, citata al precedente punto 13. In questa fase essa fa valere che, tenuto conto dell’adozione delle decisioni 2001/851 e 2005/163, è ormai certo che l’obbligo di sospendere gli aiuti in parola non avrà mai alcun effetto pratico.

33      L’Aliscafi SNAV sottolinea altresì a tale riguardo che la decisione controversa impone di sospendere le sovvenzioni corrisposte alle ricorrenti solamente in quanto eccedono i pagamenti necessari per compensare il supplemento netto dei costi collegati alla fornitura dei servizi rientranti negli OSP loro incombenti.

34      Nelle loro osservazioni sulla sentenza della Corte Italia/Commissione, citata al precedente punto 9, la Commissione e l’Aliscafi SNAV hanno fatto osservare che, nonostante tale sentenza, il presente ricorso resterebbe irricevibile, in parte, per le ragioni esposte nelle loro memorie.

35      Nelle sue osservazioni sulla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, la Commissione ha chiesto al Tribunale di constatare che il presente ricorso è divenuto privo oggetto dal momento che essa ha adottato, il 21 giugno 2001 ed il 16 marzo 2004, due decisioni finali che chiudono il procedimento d’indagine, confermando così la sua constatazione fatta nella decisione impugnata secondo cui le sovvenzioni di cui trattasi sono aiuti nuovi.

36      Le ricorrenti considerano senza oggetto l’eccezione di irricevibilità parziale basata sul fatto che il ricorso non rimette in discussione la qualificazione quali aiuti nuovi degli aiuti contenuti nel piano di ristrutturazione industriale del gruppo Tirrenia, nonché del trattamento fiscale favorevole degli oli combustibili. Esse, infatti, avrebbero precisato nell’atto introduttivo che il presente ricorso non riguardava tali aspetti della decisione impugnata.

37      Per quanto riguarda la ricevibilità del primo ordine di motivi, le ricorrenti sostengono che la Commissione non era competente a rimettere in discussione il regime degli OSP nel suo insieme, dal momento che la determinazione di questi rientra nella competenza delle autorità italiane. L’istituzione, infatti, avrebbe dovuto limitare la sua indagine alla sola questione se tale regime desse luogo all’attribuzione di compensazioni in eccesso a favore delle ricorrenti.

38      Questo errore commesso dalla Commissione avrebbe avuto effetti giuridici diretti sulle ricorrenti in quanto la decisione controversa ha creato un obbligo per le autorità italiane di sospendere il pagamento di tutti gli aiuti accordati ai sensi del regime in esame, in conformità dell’art. 88, n. 3, in fine. La realizzazione da parte delle ricorrenti dei collegamenti marittimi che sono oggetto degli OSP, nonché l’equilibrio dei loro conti, ne avrebbero risentito. Di conseguenza, occorrerebbe dichiarare tali motivi ricevibili.

39      Nelle loro osservazioni sulle memorie di intervento, le ricorrenti sostengono che le affermazioni presenti in quelle dell’Alilauro e della Traghetti Pozzuoli sono irricevibili, poiché tali intervenienti si limitano, nelle proprie memorie, a fare riferimento alla memoria presentata dalla Linee Lauro. Così i requisiti dell’art. 116, n. 4, del regolamento di procedura relativi alla presentazione delle conclusioni nonché dei motivi e argomenti dedotti non sarebbero soddisfatti. Le ricorrenti sostengono, peraltro, che le osservazioni delle parti intervenienti, secondo cui il presente ricorso è irricevibile nel suo complesso, sono esse stesse irricevibili in quanto oltrepassano l’ambito della controversia stabilito dalle memorie delle parti principali. Esse rilevano a tale proposito che la Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso solo per quanto riguarda il contenuto degli OSP e dei relativi contratti.

40      Per quanto riguarda l’argomentazione dell’Aliscafi SNAV relativa alla mancata sospensione effettiva dell’aiuto, le ricorrenti sostengono che questa è irricevibile perché non dedotta dalla Commissione, e, comunque, infondata dal momento che la decisione impugnata ha prodotto effetti giuridici per il fatto di aver messo in discussione la legittimità delle sovvenzioni corrisposte alle ricorrenti.

41      Inoltre, nelle loro osservazioni presentate a seguito della sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, le ricorrenti sostengono che il presente ricorso conserva il suo oggetto. A sostegno della loro tesi, esse fanno valere i termini della sentenza stessa, e in particolare i punti 15‑17, da cui deriverebbe che la Corte ha deciso in tal senso, nonostante l’adozione della decisione 2001/851 nel corso della fase scritta del procedimento precedente detta sentenza.

42      Infine, nelle osservazioni in parola, le ricorrenti hanno fatto valere che la Commissione ha avviato a torto il procedimento d’indagine qualificando come aiuti le compensazioni annuali previste dai contratti stipulati fra lo Stato e le compagnie del gruppo Tirrenia.

 Giudizio del Tribunale

43      Prima di esaminare i motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione nel suo controricorso, nonché dall’interveniente Aliscafi SNAV, occorre rilevare che la Corte ha ricordato, nel contesto della connessa causa C‑400/99, Italia/Commissione, che, qualora la Commissione decida di avviare il procedimento d’indagine nei confronti di una misura in corso di esecuzione da essa qualificata come aiuto nuovo, mentre lo Stato membro interessato sostiene che essa costituisce un aiuto esistente, la scelta operata dalla Commissione comporta effetti giuridici autonomi, segnatamente per quanto riguarda la sospensione della misura considerata, cosicché il ricorso di annullamento proposto dallo Stato membro interessato avverso tale decisione non può essere considerato privo di oggetto (sentenza Italia/Commissione, citata al precedente punto 9, punti 57 e 65). La Corte ha pertanto confermato la sua giurisprudenza precedente, secondo cui la decisione di avviare il procedimento d’indagine, con la motivazione che un aiuto è nuovo e non esistente, è un atto impugnabile, implicando la scelta, da parte dell’istituzione competente, di una procedura di controllo che comporta, fra l’altro, la sospensione del versamento dell’aiuto progettato (v., in questo senso, sentenza Spagna/Commissione, citata al precedente punto 29, punti 17‑24).

44      Occorre poi rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni sulla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, gli effetti giuridici autonomi prodotti dalla decisione di avviare il procedimento d’indagine non sono tali da scomparire in maniera completa, e retroattivamente, in seguito all’adozione di una decisione finale. La Corte, infatti, nella connessa causa C‑400/99, al punto 18 della sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, ha affermato che il ricorso della Repubblica italiana conservava il proprio oggetto nonostante l’adozione da parte della Commissione della decisione 2001/851, divenuta in un secondo tempo definitiva, che disponeva la conclusione parziale del procedimento avviato con la decisione controversa, e che confermava la valutazione preliminare in essa accolta secondo cui le sovvenzioni versate alla Tirrenia di Navigazione a fronte dei suoi OSP costituivano nuovi aiuti ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE. Al punto 17 della sua sentenza, la Corte ha considerato che il ricorso della Repubblica italiana avverso la decisione controversa era sostanzialmente diretto a far dichiarare che le misure di cui la Commissione aveva chiesto la sospensione in tale decisione non dovevano essere sospese fino alla decisione o alle decisioni conclusive del procedimento avviato con la decisione impugnata, e che tale questione non rientrava nell’oggetto di una decisione conclusiva del procedimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE, nonché degli artt. 7, nn. 2‑5, e 14 del regolamento n. 659/1999.

45      Per motivi analoghi, occorre dunque dichiarare che, nel caso di specie, il presente ricorso conserva il suo oggetto nonostante l’adozione, da parte della Commissione, delle decisioni 2001/851 e 2005/163.

46      A tale riguardo occorre in particolare respingere l’argomentazione dell’Aliscafi SNAV e della Commissione basata sulla mancata sospensione effettiva del versamento degli aiuti controversi. Anche ritenendo che le autorità italiane non abbiano sospeso il versamento degli aiuti di cui trattasi, il fatto che una decisione non sia rispettata in pratica dal suo destinatario non è tale da privarla dei suoi effetti sul piano giuridico. Dal momento che la Corte ha dichiarato che la decisione impugnata conservava detti effetti, siffatta argomentazione è in ogni caso priva di rilevanza.

47      Inoltre, la circostanza, rilevata dall’Aliscafi SNAV, che la sospensione in questione riguarda solamente il pagamento di ogni aiuto eccedente il supplemento netto dei costi collegati alla fornitura dei servizi di interesse economico generale, ossia una parte delle sovvenzioni di cui trattasi, non priva la decisione controversa di effetti giuridici propri. La Corte, infatti, ha essa stessa interpretato la decisione impugnata in maniera analoga nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13 (punto 60), senza per questo ritenere che tale circostanza privasse il ricorso della Repubblica italiana del suo oggetto (punti 17 e 18 della sentenza).

48      Quanto all’argomentazione della Commissione e di talune intervenienti secondo cui i tre motivi del primo ordine sarebbero irricevibili, va osservato che, con tali motivi, le ricorrenti tentano di rimettere in discussione la competenza della Commissione ad esaminare il contenuto del regime degli OSP per due ragioni collegate, benché distinte.

49      In primo luogo, esse affermano che la determinazione del contenuto degli OSP rientra nella competenza delle autorità italiane e, in secondo luogo, esse sostengono, in sostanza, che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 ha, in ogni caso, privato la Commissione di ogni competenza a contestare la legittimità delle convenzioni, adottate in base alla disciplina legislativa italiana, che impongono alle ricorrenti gli OSP e ne prevedono la relativa compensazione. A loro parere, la Commissione avrebbe dunque dovuto limitare la propria indagine alla sola questione se tale disciplina desse luogo all’attribuzione di compensazioni in eccesso a favore delle ricorrenti.

50      Dal momento che i motivi del primo ordine concernono la competenza della Commissione ad esaminare il contenuto degli OSP fissati dalle autorità italiane, va rilevato che tale questione è estranea a quella se gli aiuti controversi siano aiuti nuovi o esistenti. Così, poiché la decisione di avviare un procedimento d’indagine è un atto impugnabile solo in quanto rappresenta una scelta fra le procedure relative, rispettivamente, agli aiuti nuovi ed agli aiuti esistenti, occorre ritenere che detti motivi siano irricevibili (v., in questo senso, la giurisprudenza citata al precedente punto 43).

51      Giova altresì ricordare che, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, la Commissione è sempre competente ad avviare un’indagine ove nutra seri dubbi sul se una sovvenzione che è realmente un aiuto nuovo costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Pertanto, tale parte dell’argomentazione delle ricorrenti non può comunque essere accolta.

52      Va osservato che, in quanto le ricorrenti si richiamano all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, che si propone ed ha come effetto la liberalizzazione dei mercati del trasporto marittimo, va tenuto conto di differenti considerazioni. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «[i] contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza».

53      A tal proposito occorre ricordare che, nella sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II‑2319, punto 143), il Tribunale, nel contesto analogo del trasporto su strada, ha affermato che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza doveva essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

54      Di conseguenza, se l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 si applica nel caso di specie e se nessun’altra norma giuridica ne impedisce l’applicazione, questioni attinenti al merito della causa, esso potrebbe avere l’effetto di trasformare le sovvenzioni degli OSP esistenti al momento della liberalizzazione in aiuti esistenti. Nell’ambito del presente ricorso, occorre pertanto rilevare che l’argomentazione delle ricorrenti basata su tale disposizione si riferisce in realtà alla questione di accertare se gli aiuti in parola siano aiuti nuovi o aiuti esistenti.

55      Alla luce di quanto precede, il motivo del primo ordine, fondato su un’asserita violazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, va riqualificato come motivo attinente all’errata qualificazione degli aiuti controversi quali aiuti nuovi e, di conseguenza, va esaminato nell’ambito del terzo ordine di motivi, secondo i quali gli elementi essenziali degli OSP e delle compensazioni ad essi relative sono aiuti esistenti, poiché ad essi è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del Trattato CE concernenti il settore del trasporto marittimo e, segnatamente, del sottosettore del cabotaggio marittimo.

56      A tale riguardo, la circostanza che le ricorrenti sollevino la questione dell’effetto della liberalizzazione del mercato del cabotaggio marittimo nelle loro osservazioni sulle memorie d’intervento, in risposta ad argomenti prospettati da una delle intervenienti, non viola il divieto di dedurre motivi nuovi sancito all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Dato che, infatti, il ragionamento delle ricorrenti relativo agli effetti giuridici dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, è stato esposto nel ricorso, occorre constatare che questo ragionamento si inserisce nella prosecuzione di un motivo esplicitamente dedotto sin dal momento della proposizione del ricorso.

57      Per il resto, invece, vale a dire in quanto le ricorrenti rimettono in discussione la competenza della Commissione ad indagare sulle sovvenzioni di cui trattasi, dato che in tal modo essa usurperebbe le competenze nazionali per definire il contenuto degli OSP, i motivi del primo ordine vanno dichiarati irricevibili.

58      Infine, in quanto le ricorrenti, nelle loro osservazioni sulla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, affermano che la Commissione ha a torto avviato il procedimento d’indagine qualificando come aiuti le compensazioni annuali previste dai contratti stipulati fra lo Stato e le compagnie del gruppo Tirrenia, è giocoforza constatare che questo argomento non è stato esposto nel ricorso. In via di principio, quindi, l’argomento in questione costituisce un motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, a meno che il Tribunale non dovesse ritenere che esso è strettamente connesso con uno degli altri motivi dedotti dalle ricorrenti nel loro ricorso.

59      Questo argomento non presenta siffatto nesso con i motivi del secondo e terzo ordine. Tali motivi, infatti, concernono la questione se gli aiuti controversi dovevano essere considerati come aiuti nuovi o esistenti e non quella, necessariamente anteriore, se gli aiuti in parola fossero effettivamente aiuti ai sensi dell’art. 87 CE.

60      Questo nuovo argomento non può nemmeno essere considerato ricevibile in quanto strettamente connesso ai motivi del primo ordine. È, infatti, sufficiente ricordare che tali motivi sono stati a loro volta dichiarati irricevibili, salvo in quanto uno di essi ha potuto essere riqualificato come rientrante, in realtà, nel terzo ordine (v. precedenti punti 55 e 57). Pertanto, il nuovo argomento, esposto dopo la fase del ricorso, non può essere ritenuto ricevibile poiché strettamente connesso con il primo ordine di motivi dal momento che questi ultimi sono a loro volta irricevibili in quanto tali.

61      In ogni caso, i motivi in parola si basano sull’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato i limiti delle proprie competenze. Orbene, le ricorrenti non hanno spiegato in cosa il loro nuovo argomento, relativo alla questione se le compensazioni di cui trattasi siano aiuti di Stato, presenti un nesso con detta asserzione.

62      Tenuto conto di quanto precede, l’argomento delle ricorrenti relativo alla questione se le sovvenzioni controverse nel caso di specie siano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE costituisce un motivo nuovo, non dedotto nel ricorso, e pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

63      Infine, in quanto le ricorrenti eccepiscono l’irricevibilità delle memorie di intervento delle intervenienti Traghetti Pozzuoli e Alilauro per il motivo che dette società si sarebbero limitate a rinviare complessivamente alle memorie dall’interveniente Linee Lauro, occorre innanzitutto rilevare che le tre intervenienti in parola sono rappresentate dal medesimo avvocato. Inoltre, la memoria di intervento della Linee Lauro e le memorie delle altre due intervenienti che ad essa rinviano sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale il medesimo giorno.

64      In tale specifica situazione, caratterizzata da una stretta connessione fra i tre interventi, segnatamente nel senso che le tre intervenienti sostengono la stessa parte principale in un’unica e medesima causa e sono rappresentate dallo stesso avvocato, il Tribunale reputa che si può accettare il rinvio complessivo operato nelle memorie delle intervenienti Traghetti Pozzuoli e Alilauro alla memoria presentata dalla Linee Lauro (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑37/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1901, punto 47). Nel prosieguo della presente sentenza, va dunque considerato che le memorie delle intervenienti Traghetti Pozzuoli e Alilauro contengono i motivi e le conclusioni esposti nella memoria presentata dalla Linee Lauro.

2.     Sul merito

 Osservazioni preliminari delle parti

65      Le ricorrenti illustrano innanzi tutto il contesto normativo del regime italiano di sovvenzione statale dei servizi di trasporto marittimo. «Linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale» sarebbero state create dai decreti legge 7 dicembre 1936, nn. 2081 e 2082, nonché dal decreto ministeriale 5 gennaio 1937 (in prosieguo: il «decreto ministeriale»), e garantiti dalla Costituzione della Repubblica italiana, allo scopo di assicurare la continuità territoriale e lo sviluppo dei territori insulari italiani. A seguito dell’adozione delle leggi n. 684 e 19 maggio 1975, n. 169, i servizi di cui trattasi sarebbero stati affidati a imprese pubbliche, nel caso in esame le società del gruppo Finmare, nei diritti delle quali sono succedute le società ricorrenti del gruppo Tirrenia, anziché a concessionari. La determinazione degli OSP sovvenzionati, previsti dalle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, e 26 marzo 1959, n. 178, non sarebbe stata modificata.

66      Il contenuto degli OSP sarebbe determinato per periodi di cinque anni dal Parlamento e dall’amministrazione italiani, essendo il ruolo delle società prestatrici dei servizi in esame limitato alla presentazione di proposte di ordine tecnico. Gli OSP riguarderebbero la frequenza oraria di ogni linea, i tipi di navi da mettere in servizio su ogni linea, la creazione di nuove linee, le tariffe da applicare e l’organizzazione sociale delle prestatrici. Il rispetto di tali obblighi sarebbe garantito da un regime elaborato di sanzioni e di controlli, e le sovvenzioni percepite dalle ricorrenti sarebbero il risultato della differenza tra gli introiti di gestione e il costo del servizio fornito, tenendo conto di un rendimento adeguato del capitale investito. Peraltro dopo l’adozione della legge 5 dicembre 1986, n. 856, i costi presi in considerazione a tale fine non sarebbero più quelli effettivamente sostenuti, ma quelli calcolati secondo parametri medi obiettivi.

67      La Commissione rileva, in via preliminare, che il secondo e il terzo ordine di motivi vertono sulla questione se gli aiuti che costituiscono oggetto della decisione controversa siano aiuti esistenti o aiuti nuovi. Essa fa valere che, secondo la giurisprudenza, un aiuto è esistente, ai sensi dell’art. 88 CE, in primo luogo, se esisteva prima della data di entrata in vigore del Trattato CE o, in secondo luogo, se è stato regolarmente eseguito in conformità delle condizioni previste dall’art. 88, n. 3, CE. Per contro, ogni provvedimento che tenda a istituire o modificare aiuti sarebbe soggetto all’obbligo di notifica previsto dall’art. 88, n. 3, CE (v. sentenze della Corte 9 agosto 1994, causa C‑44/93, Namur‑les assurances du crédit, Racc. pag. I‑3829, e 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio, Racc. pag. I‑3735, punto 48). La Linee Lauro osserva a tale proposito che anche un semplice rifinanziamento di un regime di aiuti è sufficiente per trasformare questi ultimi in aiuti nuovi (sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813; sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971).

68      Nelle sue osservazioni sulla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, la Commissione fa valere che i motivi e gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel merito sono molto simili a quelli che sono stati respinti dalla Corte nella detta sentenza ed invita il Tribunale a respingerli per le stesse ragioni.

 Sul primo ordine di motivi, relativi alla mancata presa in considerazione dell’autonomia delle autorità italiane quanto alla determinazione del contenuto degli OSP

69      Giova ricordare che i motivi del primo ordine sono stati dichiarati irricevibili, eccetto quello relativo alla violazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92. Dal momento che detto motivo è stato riqualificato e considerato come rientrante nel terzo ordine di motivi, non vi sono altri motivi del primo ordine da esaminare nel merito.

 Sul secondo ordine di motivi, relativi alla mancata presa in considerazione della notifica degli aiuti controversi alla Commissione e dell’autorizzazione esplicita o implicita da parte di quest’utima

 Argomenti delle parti

–       Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in combinato disposto con gli artt. 1, lett. b), e 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999

70      Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l’art. 88, n. 2, CE avviando il procedimento di indagine nel caso di specie, mentre gli aiuti di Stato di cui trattasi erano aiuti esistenti che avrebbero dovuto essere esaminati, eventualmente, con la procedura prevista dall’art. 88, n. 1, CE. La Commissione, infatti, avrebbe già autorizzato esplicitamente il regime di aiuti previsto dalla legge n. 856, nell’ambito di un procedimento di indagine avviato il 3 maggio 1989. I provvedimenti individuali di aiuto adottati in conformità al regime di sovvenzioni previsto da tale legge e che costituiscono oggetto della decisione controversa sarebbero perciò aiuti esistenti.

71      Le ricorrenti osservano che, in occasione del procedimento di indagine avviato il 3 maggio 1989, il governo italiano ha formalmente notificato alla Commissione la legge n. 856. Soltanto dopo aver analizzato, tra gli altri elementi, le disposizioni di tale legge, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento d’indagine, cosa di cui ha informato le autorità italiane con lettera 6 luglio 1990, che contiene i seguenti passaggi:

«Dato che le vostre autorità si sono impegnate a modificare l’articolo 2 della legge [n. 856] in modo da non più riconnettere l’aiuto al valore di una nave di nuova costruzione, e dato che la legge in causa è conforme agli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato a favore delle società di navigazione della Comunità, la Commissione può ora rinunciare a formulare obiezioni nei riguardi dell’applicazione della legge [n. 856] dopo la modifica apportata conformemente alla bozza comunicata alla Commissione.

(…)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura (...) e autorizza, alle condizioni fissate dalla presente lettera l’applicazione delle leggi (…) e [n. 856] (…)».

72      Ne deriverebbe che la Commissione si era fin da allora pronunciata espressamente a favore della compatibilità della legge n. 856 con il mercato comune ben prima di adottare la decisione controversa. Quantomeno, tale lettera avrebbe creato un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti riguardo alla regolarità di ogni disposizione della legge n. 856 rispetto al diritto comunitario.

73      Le ricorrenti rilevano altresì che, nella lettera di avvio, la Commissione stessa ha considerato che «il programma di sovvenzioni a favore del gruppo Tirrenia è stato consolidato dagli artt. 11, 12 e 13 della [legge 856]». La Commissione avrebbe affermato, peraltro, che tale programma è stato «incluso nelle disposizioni che figurano nella [legge 5 maggio 1989, n. 160]», il che significa, secondo le ricorrenti, che esso non è stato modificato.

74      Inoltre, la Commissione avrebbe considerato, in una lettera del 22 settembre 1994, inviata alle autorità italiane nell’ambito di un altro procedimento relativo alla ricapitalizzazione delle società Lloyd Triestino e Italia di Navigazione, che gli aiuti accordati in conformità della legge n. 856 potevano essere esaminati soltanto ai sensi dell’art. 88, n. 1, CE.

75      Le ricorrenti sostengono che la Commissione non adduce alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi secondo cui la lettera del 6 luglio 1990 avrebbe avuto come scopo soltanto l’approvazione degli aiuti di Stato alla costruzione navale, mentre è l’istituzione, piuttosto che le ricorrenti, che dispone dei documenti del fascicolo di indagine relativi all’oggetto del procedimento chiuso da tale lettera. Inoltre, le autorità degli Stati membri non avrebbero necessità di procedere a diverse notifiche distinte allorché una sola legge nazionale istituisce un regime che consente di autorizzare aiuti di Stato in vari settori.

76      Peraltro, la Commissione non può invocare la circostanza di non aver espresso specificamente, nella lettera 6 luglio 1990, le ragioni per le quali gli aiuti accordati alle ricorrenti in forza del regime degli OSP, e in particolare della legge n. 856, erano stati giudicati conformi al mercato comune. Infatti, tale mancanza di motivazione della conclusione alla quale la Commissione è giunta nella sua lettera costituirebbe una mancanza dell’istituzione, di cui quest’ultima non potrebbe servirsi come argomento.

77      Le ricorrenti affermano che la legittimità delle sovvenzioni in forza del regime degli OSP era talmente pacifica che la Commissione non ha probabilmente considerato necessario motivarla. A tale proposito, esse fanno valere che la legge n. 856 autorizza espressamente soltanto gli aiuti alle compagnie di navigazione. Così, gli aiuti ai cantieri navali che costituiscono oggetto dell’indagine chiusa con la lettera del 6 luglio 1990 avrebbero potuto essere autorizzati soltanto con la via indiretta dell’autorizzazione degli aiuti a tali compagnie. Il riferimento in tale lettera all’art. 2 della legge n. 856, lungi dal significare che tale articolo era l’unica disposizione di tale legge che era stata esaminata, significherebbe piuttosto che era l’unica disposizione di quest’ultima che sollevava difficoltà potenziali rispetto al diritto comunitario.

78      In ogni caso, la Commissione avrebbe approvato implicitamente gli aiuti di Stato che costituiscono oggetto della decisione controversa.

79      Le ricorrenti rilevano, a tale proposito, che l’art. 1, lett. b), sub iii), del regolamento n. 659/1999 qualifica come aiuti esistenti, in particolare, «gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’art. 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista». In forza dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, gli aiuti si ritengono autorizzati dalla Commissione se questa non adotta una decisione entro il termine di due mesi previsto dall’art. 4, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione di una notifica completa. Ai sensi dello stesso n. 5, «[l]a notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. (…)». Le ricorrenti ricordano che gli aiuti esistenti non sono soggetti all’obbligo di notifica previsto all’art. 88, n. 3, CE.

80      Le disposizioni menzionate al punto precedente sarebbero ispirate dalla sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471, punti 4 e 6).

81      A tal proposito, le ricorrenti asseriscono che le autorità italiane hanno inviato un fax alla Commissione il 13 marzo 1990 in risposta a richieste di informazioni che esse avevano ricevuto dalla direzione generale (DG) «Concorrenza». In detto fax, le autorità italiane avrebbero risposto alle domande relative ad alcune «sovvenzioni alle imprese assuntrici di servizi» precisando che le imprese di cui trattasi erano le società ricorrenti e avrebbero attirato l’attenzione dell’istituzione sulla circostanza che quest’ultima aveva già conoscenza della legge n. 856, nonché indirettamente della legge n. 684. Inoltre, esse avrebbero esposto gli elementi del regime italiano di sovvenzioni al cabotaggio marittimo nonché le ragioni per cui tali sovvenzioni erano necessarie e non costituivano, in ogni caso, aiuti di Stato. Tali risposte avrebbero consentito ai servizi della Commissione di comprendere la natura delle operazioni di cui trattasi, dal momento che la DG «Concorrenza» ha successivamente trasmesso il fascicolo alla DG «Trasporti».

82      Circa un anno dopo aver ricevuto tale fax, ossia il 7 marzo 1991, la DG «Trasporti» avrebbe inviato alle autorità italiane una richiesta d’informazioni complementari in merito alle sovvenzioni ai collegamenti marittimi, pena l’avvio del procedimento d’indagine. In particolare, si richiedeva il testo della legge n. 160, nonché il contratto da concludere con la società Adriatica di Navigazione e una sintesi dei contratti relativi alle altre società ricorrenti.

83      Le ricorrenti fanno osservare che, nella sua richiesta del 7 marzo 1991, la Commissione chiedeva alle autorità italiane di fornirle documenti precisi. Infatti, tra i testi legislativi citati dalle autorità italiane nel fax 13 marzo 1990 (le leggi nn. 684, 169, 856 e 160), il solo di cui la Commissione ha chiesto la comunicazione è la legge n. 160. Le ricorrenti rilevano che tale legge è la sola fra quelle menzionate nel fax che è stata adottata dopo la legge n. 856, la quale era già stata comunicata alla Commissione.

84      Nella loro risposta del 25 marzo 1991, le autorità italiane avrebbero fornito alla Commissione tutte le informazioni richieste, nonché altri elementi pertinenti, fra cui in particolare un’esposizione dettagliata della legislazione italiana relativa al regime di sovvenzioni di cui trattasi che risale al 1974. Poiché aveva ricevuto la detta risposta, la Commissione non ha avviato il procedimento d’indagine nei riguardi di tale regime, prima di avviare il procedimento che costituisce oggetto del presente ricorso otto anni più tardi, nel 1999, e ciò nonostante il fatto che essa avesse esaminato altri presunti aiuti a favore delle ricorrenti nel corso degli anni ’90.

85      Le ricorrenti ne deducono che la Commissione era pienamente convinta, almeno a partire dal 1991, che il regime di cui trattasi fosse conforme al diritto comunitario sia perché le somme versate a titolo del finanziamento degli OSP non costituivano affatto aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, sia a seguito dell’applicazione della norma sancita nell’art. 86, n. 2, CE.

86      In ogni caso, il silenzio della Commissione durante un così lungo periodo, che supera largamente i due mesi previsti dal regolamento n. 659/1999, rappresenterebbe un’approvazione implicita degli aiuti individuali oggetto della decisione controversa e ne farebbe aiuti esistenti. Peraltro, tale silenzio avrebbe creato un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti, che sarebbe stato violato dalla decisione controversa.

87      Secondo le ricorrenti, l’argomento della Commissione secondo cui gli aiuti di cui trattasi non hanno potuto essere autorizzati, dal momento che essi non hanno mai costituito oggetto di una notifica formale prima della loro esecuzione, è troppo formalista e non tiene per nulla in conto il fatto che la Commissione li ha esaminati in maniera esaustiva. In ogni caso, le ricorrenti considerano, alla luce dell’insieme dei contatti tra la Commissione e le autorità italiane descritti sopra, che queste ultime hanno notificato le sovvenzioni controverse di modo che il termine previsto dalla sentenza Lorenz, citata al precedente punto 80, ha cominciato a decorrere, nel caso di specie, al più tardi nel 1991.

88      Secondo la Commissione, il regime di aiuti di Stato di cui trattasi non ha costituito oggetto di un’autorizzazione espressa in forza della decisione contenuta nella lettera del 6 luglio 1990. Dal contesto, infatti, nonché da una lettura d’insieme di tale lettera risulterebbe che il procedimento chiuso da tale decisione ha riguardato esclusivamente la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti concessi a cantieri navali in particolare in base alla legge n. 856.

89      Peraltro, la Commissione fa valere che il regime di aiuti controversi non ha costituito oggetto di un’autorizzazione implicita per il fatto che taluni testi legislativi sono stati comunicati all’istituzione, senza che quest’ultima abbia avviato il procedimento d’indagine. La Commissione sottolinea, sostenuta a tale riguardo dalla Navigazione Libera del Golfo, che, nella sua sentenza Lorenz, (citata al precedente punto 80), che regolava la situazione all’epoca dei fatti, la Corte ha precisato che lo Stato membro che ha notificato un aiuto può eseguirlo, allo scadere di un termine di due mesi, soltanto dopo averne avvisato previamente la Commissione, cosa che la Repubblica italiana non ha mai fatto nel caso di specie.

90      In ogni caso, la soluzione adottata nella sentenza Lorenz, citata al precedente punto 80, non sarebbe applicabile al caso di specie, dal momento che essa riguarda soltanto gli aiuti debitamente notificati prima della loro esecuzione, in conformità dell’art. 88, n. 3, CE. Lo stesso vale per il regolamento n. 659/1999. Anche se una copia delle leggi elencate dalle ricorrenti nel ricorso è stata inviata ai servizi della Commissione da parte delle autorità italiane, al regime di aiuti alle ricorrenti era già stata data esecuzione all’epoca ed esso non ha dunque costituito oggetto di previa notifica formale al segretariato generale della Commissione, in conformità dell’art. 88, n. 3, CE.

91      Con riguardo alle affermazioni delle ricorrenti fondate sul legittimo affidamento, la Commissione rileva che la deduzione di detto principio nel presente contesto permetterebbe di aggirare la giurisprudenza derivante dalla sentenza Lorenz, citata al precedente punto 80.

–       Sul motivo relativo ad uno sviamento di potere

92      Le ricorrenti fanno valere uno sviamento di potere dovuto alla mancata adozione di provvedimenti istruttori, ma non deducono alcuna argomentazione specifica a sostegno di tale motivo e non precisano quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati.

93      La Commissione non risponde esplicitamente a tale motivo nelle sue memorie.

–       Sul motivo relativo alla mancanza di motivazione

94      Le ricorrenti fanno valere che la conclusione, cui è pervenuta la Commissione, secondo cui gli aiuti che costituiscono oggetto della decisione impugnata sarebbero nuovi aiuti, non sarebbe stata affatto motivata nella lettera di avvio, in violazione dell’art. 253 CE. Tenuto conto dei numerosi contatti tra le autorità italiane e la Commissione a proposito del regime di aiuti di Stato di cui trattasi, le ricorrenti considerano che la Commissione era tenuta a spiegare per quali ragioni gli aiuti alle ricorrenti non erano aiuti esistenti. Esse fanno osservare, a tale proposito, che la Commissione non ha preso in considerazione i documenti sopra esaminati, nella decisione controversa, nonostante il fatto che il governo italiano le avesse ricordato, nella sua lettera dell’11 maggio 1999, che la normativa in parola era stata debitamente portata a conoscenza della Commissione al più tardi nel 1991.

95      La Commissione ricorda, a tale proposito, che, secondo giurisprudenza costante, la questione se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all’art. 253 CE è da valutare alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratti (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86). In particolare, come la Corte avrebbe affermato nella sua sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I‑1719, punto 64), la Commissione non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari.

96      Nel caso di specie, la Commissione non sarebbe stata tenuta ad esporre, nella decisione controversa, le ragioni per cui essa considerava che gli aiuti di cui trattasi erano aiuti nuovi, anziché aiuti esistenti, tenuto conto in particolare del fatto che la decisione controversa è stata adottata a conclusione di un semplice esame preliminare che la Commissione doveva effettuare nell’arco di due mesi. In particolare, essa non avrebbe avuto alcuna ragione di considerare la possibilità che gli aiuti in parola fossero stati autorizzati con la decisione notificata alle autorità italiane con lettera del 6 luglio 1990, dal momento che tale decisione verteva esclusivamente su aiuti ai cantieri navali.

–       Risposte delle parti al quesito scritto n. 2 del Tribunale

97      Nell’ambito delle misure d’organizzazione del procedimento adottate prima dell’udienza (v. precedente punto 17), il Tribunale ha posto alle parti taluni quesiti scritti, fra cui il seguente:

«Il Tribunale attira l’attenzione delle parti sulla giurisprudenza ben consolidata secondo la quale la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (v. sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II‑2925, punto 48, e 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II‑2427, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il Tribunale rileva che dalla sentenza della Corte 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, risulta che la Commissione si è basata, in tale causa, sulla circostanza che le autorità italiane non avevano fatto valere il carattere di aiuto esistente della sovvenzione nella fase del procedimento amministrativo, e che la Corte, in seguito a verifica, ha quindi esaminato l’argomento della ricorrente a tal riguardo solo in quanto basato sul regolamento n. 3577/92, il quale è stato fatto valere in tempo utile (punti 50‑52 della sentenza).

Il Tribunale rileva che non sembra che la Commissione abbia dedotto un argomento analogo nella fattispecie e chiede ad entrambe le parti di prendere posizione, per iscritto prima dell’udienza, sull’eventuale pertinenza della giurisprudenza citata nel paragrafo precedente nell’ambito del presente procedimento, in particolare per quanto riguarda il secondo e [il] terzo ordine di motivi. A tal riguardo, le parti sono invitate a comunicare al Tribunale, nell’ambito della loro risposta scritta, se le varie censure e [i vari] elementi dedotti dalle ricorrenti nella fattispecie siano stat[i] dedott[i] anche dall[a Repubblica italiana] nel corso del procedimento preliminare che è stato chiuso con la decisione [controversa]».

98      In risposta a tale quesito, le ricorrenti adducono argomenti diretti ad escludere l’applicazione della giurisprudenza sopra citata al presente procedimento. In primo luogo, esse sottolineano la circostanza che la decisione impugnata è una decisione di avviare un procedimento d’indagine e che, quindi, prima dell’adozione di tale atto esse non avevano un diritto procedurale a partecipare alla fase istruttoria avviata dalla Commissione. Esse dunque non potevano neppure avere l’onere di produrre elementi. Solo successivamente all’adozione di tale atto esse hanno potuto contestarne la legittimità, come esse hanno fatto introducendo il presente ricorso. La presente causa sarebbe pertanto diversa da quella oggetto della giurisprudenza sopra citata, in quanto quest’ultima si riferisce a decisioni finali sulla compatibilità di un aiuto, adottate in esito ad un procedimento reso pubblico dalla Commissione tramite comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e al quale i terzi hanno potuto partecipare.

99      In secondo luogo, le ricorrenti rilevano che la questione se gli aiuti controversi nel caso di specie fossero aiuti nuovi o esistenti era già stata oggetto di un esame approfondito nelle relazioni e nella corrispondenza scambiate fra le autorità italiane e i servizi della Commissione prima dell’avvio del procedimento ad opera della decisione controversa. A tal proposito, esse fanno osservare che, nell’incontro tenutosi il 3 giugno 1999 e nella lettera dell’11 maggio 1999, menzionata nella decisione controversa, esse hanno riaffermato la propria posizione ufficiale in materia, che sarebbe stata condivisa dalla Commissione, come attesterebbero diversi documenti.

100    Infine, le ricorrenti osservano che la Commissione non si è basata sulla giurisprudenza di cui trattasi nelle sue memorie depositate nell’ambito del presente procedimento.

101    La Commissione, in sostanza, nella sua risposta indica che, a suo parere, la giurisprudenza citata dal Tribunale dovrebbe essere applicata nel caso di specie. Pertanto, dal momento che le autorità italiane non hanno utilmente invocato gli elementi dedotti dalle ricorrenti nella presente causa, l’argomento di queste ultime basato su detti elementi dovrebbe essere respinto.

 Giudizio del Tribunale

102    In via preliminare, per quanto riguarda la considerazione, nell’ambito del presente ricorso, della risposta al quesito scritto n. 2 del Tribunale (v. precedente punto 101), giova ricordare che, nell’ordinanza 13 giugno 2006, causa C‑172/05 P, Mancini/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 41), la Corte, in risposta ad un motivo di impugnazione con cui si addebitava al Tribunale di aver statuito ultra petita basando la sua valutazione su un motivo che non era stato dedotto dalla convenuta, ha dichiarato che, pur dovendo decidere solamente su quanto domandato dalle parti, cui spetta delimitare l’ambito della controversia, il giudice comunitario non può essere vincolato dai soli argomenti fatti valere da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (v. anche, in questo senso, ordinanza 27 settembre 2004, causa C‑470/02 P, UER/M6 e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 69).

103    Occorre, infatti, rilevare che, in quanto l’istituzione convenuta, nell’ambito di un ricorso di annullamento, trascuri di esporre una considerazione di diritto la cui deduzione avrebbe dimostrato che l’atto impugnato è lecito, il giudice comunitario potrebbe dover annullare detto atto qualora non gli fosse consentito di tenere conto di tale considerazione. Pertanto, in conformità di quanto deciso dalla Corte nella causa Mancini, citata al precedente punto 102, spetta al giudice comunitario tenere conto di una considerazione di diritto del genere e così facendo esso non statuisce ultra petita.

104    In ogni caso, l’argomentazione addotta dalla Commissione in risposta al quesito scritto n. 2 del Tribunale si colloca nel prosieguo di quanto essa ha fatto valere nel suo controricorso, rispondendo al motivo relativo ad una presunta carenza di motivazione.

105    Giova, infatti, ricordare che, nella sua argomentazione relativa a detto motivo, la Commissione ha sostenuto di non essere tenuta ad illustrare, nella decisione controversa, le ragioni per cui essa riteneva che gli aiuti in parola fossero aiuti nuovi piuttosto che aiuti esistenti, tenuto conto, segnatamente, del fatto che la decisione impugnata era stata adottata a seguito di un mero esame preliminare. In particolare, essa ha osservato che essa non aveva alcuna ragione di considerare la possibilità che gli aiuti di cui trattasi fossero stati autorizzati dalla decisione notificata alle autorità italiane con lettera del 6 luglio 1990, dal momento che tale decisione verteva esclusivamente su aiuti ai cantieri navali.

106    Con tale argomentazione, in buona sostanza, la Commissione ha sostenuto che la portata del suo esame preliminare, attinente al carattere delle sovvenzioni controverse, per quanto riguarda la distinzione fra aiuti nuovi ed esistenti, era condizionata dalle circostanze in cui tale esame era stato effettuato. Orbene, l’argomentazione successivamente addotta in risposta al quesito scritto n. 2 del Tribunale, secondo la quale le asserzioni delle ricorrenti basate su elementi non utilmente fatti valere dalla Repubblica italiana nell’ambito del procedimento di esame preliminare vanno respinte, costituisce lo sviluppo del medesimo ragionamento.

107    Ne consegue che il Tribunale non ha né offerto alle ricorrenti la possibilità di dedurre un motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, né statuito ultra petita, tenendo conto della risposta della Commissione al quesito scritto n. 2 nelle circostanze del caso di specie.

108    Quanto al merito, occorre innanzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e che le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (v. sentenze Salomon/Commissione, citata al precedente punto 97, punto 48, e Graphischer Maschinenbau/Commissione, citata al precedente punto 97, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

109    Nell’ambito della connessa causa, C‑400/99, la Corte, nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, ha dichiarato che, nella loro risposta alla prima richiesta di informazioni della Commissione, le autorità italiane hanno fatto notare che i contratti di servizio pubblico conclusi con le imprese del gruppo Tirrenia si fondavano sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, ciò che, secondo la Corte, in fondo equivaleva a sostenere che i finanziamenti derivanti dai detti contratti erano legali e non costituivano, quindi, aiuti nuovi, bensì aiuti esistenti (punto 51 della sentenza).

110    Al contrario, la Corte ha considerato che il semplice riferimento, in tale risposta, a vari scambi che sarebbero intercorsi fra le ricorrenti e la Commissione fra il 1991 ed il 1997, senza che fosse stato dimostrato alcun nesso tra gli elementi trasmessi nel corso di tali scambi e l’eventuale qualificazione come aiuti esistenti delle misure in causa, era insufficiente perché il governo italiano potesse addebitare alla Commissione di non aver tenuto conto di tali elementi nel valutare se le misure in questione avessero il carattere di nuovi aiuti o di aiuti esistenti prima che fosse avviato il procedimento d’indagine (punto 51 della sentenza). Nel prosieguo della sentenza, la Corte ha pertanto esaminato il motivo dedotto dal governo italiano, relativo al preteso carattere esistente degli aiuti controversi, solo in quanto si basava sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di tener conto delle disposizioni dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 per esaminare le misure di cui è causa come nuovi aiuti anziché come aiuti esistenti (punto 52 della sentenza).

111    A tal proposito occorre constatare che la lettera dell’11 maggio 1999, richiamata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale e allegata alle loro risposte scritte ai quesiti di quest’ultimo, figura nella risposta alla prima richiesta d’informazioni della Commissione cui la Corte fa riferimento al punto 51 della propria sentenza. La Corte, quindi, dichiarando nel medesimo punto che il semplice riferimento, in tale risposta, a vari scambi intercorsi fra il 1991 ed il 1997 non è sufficiente perché il governo italiano possa addebitare alla Commissione di non aver tenuto conto di tali elementi nel valutare il carattere di nuovi aiuti o di aiuti esistenti delle misure di cui trattasi, ha respinto i medesimi argomenti, del resto fondati sugli stessi elementi, di quelli addotti dinanzi al Tribunale. Poiché le ricorrenti si riferiscono altresì, nel caso di specie, ad una riunione tenutasi il 3 giugno 1999, è sufficiente constatare che esse non hanno sostenuto che le autorità italiane, nel corso di tale riunione, avessero prospettato argomenti o elementi diversi da quelli addotti nella lettera dell’11 maggio 1999. Del resto, le ricorrenti, fra gli altri allegati alle loro risposte ai quesiti del Tribunale, non hanno prodotto alcuna documentazione da cui risulti che il governo italiano ha addotto siffatti argomenti o elementi dinanzi alla Commissione, né nel corso della riunione in parola, né in alcun altro momento nel corso del procedimento preliminare che ha preceduto l’adozione della decisione controversa.

112    Risulta quindi dalla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, che la Corte ha già esaminato e respinto l’argomentazione ed i relativi elementi di prova addotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale per dimostrare che la Commissione era tenuta a prendere posizione sulla questione se essa avesse già approvato esplicitamente o implicitamente gli aiuti controversi.

113    Infatti, in quanto gli argomenti e gli elementi avanzati a tal proposito nei due procedimenti risultano essere gli stessi, occorre prendere in considerazione l’interpretazione degli elementi di cui trattasi operata dalla Corte. Il Tribunale, tuttavia, deve prendere in considerazione gli argomenti addotti dalle ricorrenti nella fattispecie in quanto differenti da quelli cui la Corte ha già dato risposta, dal momento che le ricorrenti nel presente procedimento non hanno avuto l’opportunità di essere sentite dalla Corte, poiché l’intervento di privati dinanzi a tale giudice in una controversia del genere non è previsto.

114    A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che non è opportuno limitare gli elementi di fatto e gli argomenti che possono essere presi in considerazione nel caso di specie a quelli addotti dalla Repubblica italiana nella fase dell’esame preliminare dato che le ricorrenti non avevano un diritto procedurale a partecipare a quest’ultimo. In risposta a detto argomento, occorre rilevare che la decisione di avviare un procedimento d’indagine si basa per assioma su una valutazione provvisoria della situazione fattuale in discussione, effettuata in assenza di osservazioni da parte dei terzi interessati, che in taluni casi possono essere determinanti. Se le ricorrenti sono certamente legittimate a presentare un ricorso di annullamento avverso la decisione di avviare un procedimento, conformemente alla giurisprudenza, esse non possono ottenere l’annullamento di detta decisione sulla base di elementi che non siano stati presentati alla Commissione dalle autorità nazionali. In quanto, infatti, terzi interessati ritengano esistere altri elementi pertinenti o altre interpretazioni possibili degli elementi in parola rispetto a quelli addotti dallo Stato membro prima dell’adozione della decisione di avvio, è nella fase del procedimento d’indagine che i terzi interessati hanno l’opportunità di presentarli.

115    Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che, nelle circostanze del caso di specie, il mero riferimento operato dalle autorità italiane nella lettera dell’11 maggio 1999, addirittura reiterato nel corso della riunione del 3 giugno 1999, a vari scambi intercorsi con la Commissione fra il 1991 ed il 1997, senza che fosse dimostrato alcun nesso tra gli elementi trasmessi nel corso di tali scambi e l’eventuale qualificazione come aiuti esistenti delle misure controverse, era insufficiente perché potesse essere addebitato alla Commissione, anche da parte delle ricorrenti che non avevano partecipato al procedimento amministrativo preliminare, di non aver tenuto conto di tali elementi nel valutare se le misure in questione avessero il carattere di nuovi aiuti o di aiuti esistenti prima che fosse avviato il procedimento d’indagine.

116    In siffatto contesto, i motivi del secondo ordine non possono dimostrare l’esistenza di un’illegittimità che infici la decisione controversa e occorre respingerli nel loro complesso, senza che sia necessario un loro esame più dettagliato nel merito.

 Sul terzo ordine di motivi, relativi al fatto che gli elementi essenziali degli OSP e delle relative compensazioni risalgono ad un periodo precedente all’entrata in applicazione del Trattato CE nel settore del trasporto marittimo

 Argomenti delle parti

–       Sulle censure relative all’asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE

117    Secondo le ricorrenti, i principali aspetti degli OSP contestati dalla Commissione nella lettera di avvio sarebbero stati previsti essenzialmente dai decreti legge nn. 2081 e 2082 o dal decreto ministeriale. In particolare, il decreto legge n. 2081 avrebbe istituito «linee di navigazione di preminente interesse nazionale» (specificate dal decreto ministeriale), tra cui figuravano le linee gestite dalle società Tirrenia di Navigazione e Adriatica di Navigazione. Tale decreto legge avrebbe previsto che i costi aggiuntivi sopportati dalle società concessionarie per la gestione di tali linee sarebbero stati coperti dallo Stato attraverso una sovvenzione determinata nell’ambito di convenzioni concluse per una durata ventennale tra tali società, da una parte, e il Ministero delle Comunicazioni e il Ministero delle Finanze italiani, dall’altra. Inoltre, il decreto legge n. 2081 avrebbe specificamente designato la Tirrenia di Navigazione e l’Adriatica di Navigazione come concessionarie per le linee di cui trattasi.

118    Peraltro, la legge n. 34 avrebbe stabilito gli OSP applicabili agli altri collegamenti che costituiscono oggetto della decisione controversa, collegamenti imposti all’epoca a società operatrici diverse dalle ricorrenti. Tali collegamenti sarebbero stati affidati alle società Saremar, Siremar, Caremar e Toremar fra il 1974 ed il 1975, a causa dell’insufficienza dei servizi prestati dalle altre società.

119    Se è vero che, nel caso di specie, talune modalità del regime degli OSP sono state modificate dopo la loro istituzione, e in particolare al momento dell’adozione della legge n. 169, tali modifiche comporterebbero essenzialmente un appesantimento degli obblighi che gravano sulle società beneficiarie, accompagnato da una diminuzione dell’aiuto percepito. Allo stesso modo, la legge n. 856, e in particolare il suo art. 11, avrebbe avuto l’effetto di limitare i costi presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione corrisposta dallo Stato. Tali modifiche non possono tuttavia giustificare il fatto che la Commissione qualifichi le sovvenzioni di cui trattasi come nuovi aiuti. Ci sarebbe comunque una continuità sostanziale riguardo all’oggetto degli OSP sovvenzionati dopo la legge n. 34, in particolare in quanto i gruppi di isole interessate dai collegamenti di cui trattasi sono sempre restati gli stessi.

120    A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che la Corte ha considerato, nella sentenza Namur-les assurances du crédit, citata al precedente punto 67 (punti 32 e 33), che l’adozione delle disposizioni che modificano l’ambito di attività di un’impresa che beneficia di un regime di sostegno pubblico e che comportano, per questo motivo, un aumento delle risorse pubbliche che possono essere trasferite a quest’ultima non comporta una modifica sostanziale del regime esistente ai sensi dell’art. 88 CE. Infatti, ammettere il contrario attribuirebbe alla Commissione una competenza troppo ampia e nuocerebbe alla certezza del diritto delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato. Peraltro, nelle sue conclusioni per la sentenza della Corte 23 gennaio 1975, causa 51/74, Van der Hulst (Racc. pag. 79, in particolare pag. 99), l’avvocato generale Trabucchi avrebbe considerato che gli adattamenti di importanza secondaria di un aiuto esistente non ne fanno un nuovo aiuto. Infine, anche la sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Government of Gibraltar/Commissione (Racc. pag. II‑2309), suffragherebbe la tesi da esse sostenuta.

121    Poiché gli aiuti che costituiscono oggetto della decisione impugnata sono dunque aiuti esistenti, la Commissione avrebbe violato l’art. 88 CE, nonché l’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999 a seguito dell’adozione di tale decisione.

122    Secondo la Commissione, gli aiuti alle ricorrenti non possono essere considerati come aiuti esistenti per il fatto che il regime degli OSP è stato istituito da una normativa risalente al 1936 e modificata nel 1953. Secondo la Commissione, se i decreti legge nn. 2081 e 2082 e la legge n. 34 hanno creato linee di navigazione sovvenzionate di cui talune coincidono con quelle utilizzate oggi, questo non basta per giungere alla conclusione secondo cui il regime di aiuti di cui trattasi nel caso di specie è un regime di aiuti esistenti, nonostante le molteplici modifiche di tale regime intervenute da allora.

123    Comunque, se è vero che, secondo la sentenza Namur-les assurances du crédit, citata al precedente punto 67, gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione le modifiche puramente formali o finanziarie apportate ad un regime di aiuti esistenti, essi devono, nondimeno, notificare ogni modifica sostanziale di tale regime. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, le modifiche apportate al regime di cui trattasi nel caso di specie dalle leggi nn. 856 e 160 sarebbero state sostanziali. In particolare, anche supponendo che sia esatto che il cambiamento del metodo di calcolo della sovvenzione compensativa abbia avuto l’effetto di ridurre l’importo globale di quest’ultima, affermazione a sostegno della quale le ricorrenti non avrebbero fornito alcuna prova, soltanto la Commissione è competente a valutare la sua incidenza sulla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con le disposizioni del Trattato CE e tale circostanza non avrebbe dunque dispensato le autorità italiane dalla notifica ad essa di tale significativa modifica del regime controverso.

124    Secondo la Commissione, non si può escludere che le modifiche apportate al detto regime nel 1986 e nel 1989 abbiano comportato nuove incompatibilità con il diritto comunitario. Infatti, l’appesantimento degli OSP, a cui le ricorrenti fanno riferimento nel loro ricorso, avrebbe causato un aumento anziché una riduzione della sovvenzione in esame, dato che questa è calcolata a partire dai costi sostenuti per soddisfare tali obblighi.

125    L’Aliscafi SNAV contesta altresì l’affermazione delle ricorrenti secondo cui le leggi successive che modificano il regime degli OSP in esame non hanno modificato tale regime in modo sostanziale. Essa rileva, in particolare, che la legge n. 169 ha affidato il servizio pubblico nei settori di cui trattasi a società pubbliche costituite a tale fine per un periodo di 20 anni, mentre la legislazione precedentemente in vigore prevedeva un sistema di aggiudicazione per gara pubblica che permetteva la partecipazione di imprese private. Per quando riguarda le convenzioni concluse tra le autorità italiane e le società del gruppo Tirrenia nel 1991, l’Aliscafi SNAV fa notare che le convenzioni previste dalla legislazione italiana dovevano coprire il periodo di 20 anni dal 1975/1976 al 1994/1995. Ne deriverebbe che, in quanto le convenzioni concluse nel 1991 prevedono nuovamente un arco di tempo di 20 anni che supera ampiamente la scadenza iniziale del 1994/1995, tali aiuti non rientrano nella detta legislazione e devono essere considerati come aiuti nuovi esorbitanti.

126    Infine, la Navigazione Libera del Golfo rileva che le sovvenzioni realmente corrisposte alle società del gruppo Tirrenia dalla Repubblica italiana superano quelle previste dalla normativa italiana e ne deduce che tale parte delle sovvenzioni non può in alcun caso essere considerata come un aiuto esistente.

–       Sulle censure relative all’asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92

127    Le ricorrenti asseriscono che, alla luce del dettato dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, gli accordi fra le ricorrenti e le autorità italiane, stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92, sono intangibili in quanto non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria.

128    Secondo le ricorrenti, l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 sottrae i contratti di servizio pubblico esistenti ad un esame da parte della Commissione. Tale soluzione sarebbe giustificata, in particolare, dalla circostanza secondo cui, qualora l’equilibrio dei rapporti fra il prestatore di servizi pubblici e lo Stato fosse alterato a detrimento del prestatore, la prestazione dei servizi in parola in conformità all’accordo in vigore potrebbe risultarne compromessa. A torto, dunque, nel controricorso la Commissione invocherebbe il regolamento n. 3577/92 a sostegno del suo argomento in base al quale il regime degli OSP sarebbe stato rimesso in discussione dall’entrata in vigore di tale regolamento.

129    Inoltre, l’interpretazione restrittiva dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, sostenuta dalla Commissione, secondo la quale il regime degli OSP, e segnatamente delle compensazioni finanziarie previste, non rientrerebbe nell’ambito di tale disposizione, non può essere accolta.

130    Secondo le ricorrenti, l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 ha per scopo di assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali esistenti, in conformità dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e del rispetto dei diritti quesiti. Secondo le ricorrenti, escludere dalla sua portata le clausole essenziali dei contratti di cui trattasi nel caso di specie, che precisano le prestazioni che le parti devono eseguire, significherebbe privare tale disposizione di effetto utile. La decisione controversa avrebbe violato i principi di tutela del legittimo affidamento nonché di rispetto dei diritti acquisiti delle ricorrenti, dal momento che essa sconvolge rapporti giuridici esistenti, lecitamente posti in essere.

131    Nelle loro osservazioni sulle memorie d’intervento, le ricorrenti rilevano, a tale riguardo, che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non permette, comunque, il versamento di somme eccedenti gli importi strettamente necessari per l’adempimento dei compiti di interesse economico generale menzionati nei contratti di servizio in vigore alla data dell’adozione del detto regolamento. Tale disposizione sarebbe tuttavia privata del suo effetto utile, se, inoltre, tali contratti esistenti rientrassero nella deroga ch’essa prevede solo in quanto essi sono conformi ai requisiti applicabili ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del regolamento.

132    Sempre in tali osservazioni, le ricorrenti sostengono che la sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53 (punto 143), in cui il Tribunale ha affermato che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, è applicabile per analogia al caso di specie. Tale sentenza avrebbe in tal modo enunciato un principio di portata generale.

133    Secondo le ricorrenti, il cabotaggio marittimo diretto alle isole del Mediterraneo è stato aperto alla concorrenza, con il regolamento n. 3577/92, soltanto a partire dal 1º gennaio 1999, contrariamente a quanto afferma la Navigazione Libera del Golfo, mentre l’apertura del settore del trasporto marittimo internazionale in generale risale al 1993 (sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I‑8855, punto 69). A tale riguardo, le ricorrenti sottolineano il carattere marginale dei loro servizi internazionali.

134    Inoltre, l’argomentazione della Navigazione Libera del Golfo fondata sull’art. 1, lett. b), sub v), del regolamento n. 659/1999 dovrebbe essere respinta, dal momento che tale disposizione potrebbe applicarsi soltanto ai settori liberalizzati dopo la sua entrata in vigore, il che escluderebbe il cabotaggio marittimo, come il trasporto marittimo internazionale, dal suo ambito di applicazione. La giurisprudenza, e in particolare le sentenze Italia e Sardegna Lines/Commissione, citata al precedente punto 133, ed Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, sarebbe compatibile con tale interpretazione della disposizione in esame.

135    Nelle loro osservazioni sulla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13 (punto 64), le ricorrenti rilevano che la Corte ha parzialmente respinto l’argomento della Commissione secondo cui l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non può autorizzare aiuti di Stato, dichiarando quanto segue:

«[s]iccome la formulazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 riguarda il mantenimento in vigore dei contratti in causa senza limitare la portata di questa disposizione a taluni aspetti degli stessi, gli accordi finanziari necessari ad assicurare gli [OSP] ivi previsti si basano proprio su questo art. 4, n. 3. Ha dunque torto la Commissione a sostenere che tale disposizione si limita ad autorizzare il mantenimento di eventuali diritti esclusivi o speciali derivanti da tali contratti».

136    In queste stesse osservazioni, le ricorrenti riconoscono che la Corte ha successivamente respinto i motivi specifici di annullamento dedotti dalla Repubblica italiana in quanto infondati, osservando che eventuali aiuti eccedenti quanto è necessario per assicurare gli OSP, oggetto dei contratti di cui trattasi, non possono rientrare nel campo di applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, precisamente perché essi non sono necessari all’equilibrio, e dunque al mantenimento di tali contratti e perché non possono, pertanto, essere considerati come aiuti esistenti. Esse rilevano, tuttavia, che nella causa che ha dato luogo alla sentenza 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, e alla sentenza 10 maggio 2005, contrariamente al procedimento in esame, la ricorrente si riferiva unicamente alle misure di cui la Commissione aveva chiesto la sospensione alla Repubblica italiana nella sua decisione di avvio, vale a dire unicamente a ogni aiuto eccedente il maggior costo netto della fornitura di servizi di interesse economico generale secondo le norme in materia di OSP fissate dalle autorità italiane. Anche se tali provvedimenti non possono essere considerati aiuti esistenti sul fondamento dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, la Corte ha giudicato per contro, secondo le ricorrenti, che i contratti di servizio pubblico sono interessati da tale disposizione derogatoria in quanto essi prevedono sovvenzioni necessarie all’adempimento dei compiti di servizio pubblico imposti alle società del gruppo Tirrenia.

137    Così, secondo le ricorrenti, le sovvenzioni di cui trattasi nel caso di specie avrebbero dovuto essere trattate come aiuti esistenti e non come nuovi aiuti (punti da 58 a 66 della sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13). Le ricorrenti rilevano a tale proposito che, con la decisione controversa, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine, non soltanto per verificare l’esistenza di compensazioni in eccesso rispetto agli OSP, ma anche per verificare la legittimità nel loro complesso delle sovvenzioni accordate alle ricorrenti.

138    La Commissione, sostenuta a tale proposito dalla Navigazione Libera del Golfo, sostiene che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non può essere fatto valere per legittimare un aiuto di Stato che non è compatibile con il mercato comune, e ciò a maggior ragione dato che il regolamento n. 3577/92 ha come fondamento normativo l’art. 80 CE e non gli artt. da 87 CE a 89 CE, che disciplinano tale materia. Dunque, detta disposizione non potrebbe apportare alcuna deroga supplementare al divieto generale degli aiuti di cui all’art. 87, n. 1, CE. Essendo applicabile solo in quanto un aiuto di Stato sia strettamente necessario, l’art. 86, n. 2, CE non si potrebbe applicare agli aiuti di cui trattasi nel caso di specie. Qualora si dovesse interpretare l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 nel senso di ritenere che autorizzava detto aiuto, tale disposizione sarebbe palesemente illegittima.

139    La Navigazione Libera del Golfo rileva altresì che, se l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 dovesse essere interpretato nel senso di fondare una moratoria che autorizzasse gli Stati membri a mantenere in vigore tutti i contratti che prevedono la compensazione di OSP, tale disposizione sarebbe illegittima. A suo parere, nell’ipotesi di siffatta ampia interpretazione della disposizione in parola, quest’ultima violerebbe il principio fondamentale della libertà di stabilimento, l’art. 87 CE, gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU 1997, C 205, pag. 5) e l’obbligo incombente agli Stati membri ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 3577/92 di estendere a tutti gli armatori comunitari le compensazioni corrisposte per remunerare gli OSP.

140    La Commissione fa valere altresì che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 ha come unica finalità di tutelare i concessionari che hanno lecitamente concluso contratti con le autorità pubbliche dagli effetti della liberalizzazione del mercato del cabotaggio marittimo fino alla scadenza dei detti contratti. Tuttavia, essa non può essere fatta valere per legittimare un aiuto di Stato che non sia compatibile con il mercato comune.

141    Nella controreplica, la Commissione rimette in discussione la fondatezza, rispetto alla giurisprudenza anteriore (v. sentenza Piaggio, citata al precedente punto 67, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), della sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, in cui il Tribunale ha affermato che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza doveva essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti. Secondo la Commissione, la giurisprudenza ha definito in maniera restrittiva la nozione di aiuto esistente. Essa non contesta la constatazione secondo cui sovvenzioni come quelle che erano in esame nella causa Alzetta e a./Commissione (citata al precedente punto 53) non costituivano aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE prima della liberalizzazione perché, in mancanza di questa, esse non potevano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, né falsare la concorrenza, ma considera che esse divengono aiuti che devono essere notificati al momento dell’apertura di un tale mercato. Il principio di certezza del diritto non può giustificare la qualificazione come aiuti esistenti di misure poste in essere al momento della liberalizzazione di un mercato, dato che gli Stati membri e i beneficiari degli aiuti sono sempre informati dell’apertura imminente di un mercato alla concorrenza. In ogni caso, poiché le ricorrenti non hanno sostenuto nel ricorso, e nemmeno nella replica, che gli aiuti di cui trattasi erano aiuti esistenti perché erano stati istituiti prima della liberalizzazione del cabotaggio marittimo, ogni tentativo di sollevare un motivo fondato sulla sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, sarebbe contrario al divieto di motivi nuovi sancito all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

142    La Navigazione Libera del Golfo sostiene che la sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, non è incompatibile con la tesi della Commissione secondo cui le sovvenzioni di cui trattasi nel caso di specie sono aiuti nuovi. Essa fa valere a tale proposito la sentenza della Corte 30 aprile 1986, cause riunite 209/84‑213/84, Asjes e a. (Racc. pag. 1425, punti 42 e 45), ai sensi della quale il settore del cabotaggio marittimo è stato aperto alla concorrenza fin dall’entrata in vigore del Trattato CE nel 1958, con la sola riserva che la libera prestazione di servizi non vi è stata applicata, poiché quest’ultima era esplicitamente considerata dal combinato disposto degli artt. 51, n. 1, CE e 80, n. 2, CE. A suo parere, occorre distinguere la sentenza Alzetta e a./Commissione citata al precedente punto 53, dalla citata sentenza Asjes e a., in quanto il regime di aiuti controverso nella prima di tali cause non era selettivo e non arrecava dunque pregiudizio alla concorrenza, a differenza del regime di cui trattasi nel caso di specie, che prevede il versamento di aiuti alle imprese del gruppo Tirrenia a titolo esclusivo. Sarebbe del resto soltanto tale circostanza che permetterebbe di conciliare la sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, con la giurisprudenza anteriore della Corte.

143    La Commissione e la Navigazione Libera del Golfo rilevano altresì che, ai sensi dell’art. 1, lett. b), sub v), del regolamento n. 659/1999, «[q]ualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione». Poiché la Commissione ha esaminato le sovvenzioni di cui trattasi alla luce di detto regolamento, quest’ultime si sottrarrebbero alla qualificazione di aiuti esistenti in forza di tale disposizione.

144    Infine, la Commissione, sostenuta a tale proposito dalla Navigazione Libera del Golfo, sottolinea il fatto che tre delle cinque ricorrenti ricevono sovvenzioni, in forza del regime di aiuti di cui trattasi nel caso di specie, per linee che rientrano nel trasporto marittimo internazionale anziché nel cabotaggio marittimo. Quantomeno in tale provvedimento, sarebbe evidente che le sovvenzioni di cui trattasi pregiudicavano gli scambi tra gli Stati membri e falsavano già la concorrenza prima della liberalizzazione del cabotaggio marittimo. A tale riguardo, la Commissione rileva che il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione controversa nella causa Alzetta e a./Commissione soltanto in quanto essa verteva sull’attività di trasporto nell’ambito di uno Stato membro. Inoltre, risulterebbe da tale circostanza che le sovvenzioni corrisposte alle ricorrenti, considerate nel loro complesso, pregiudicavano gli scambi tra gli Stati membri e falsavano la concorrenza nel mercato comune.

–       Sul motivo relativo alla mancanza di motivazione

145    Avendo denunciato una mancanza di motivazione nel ricorso, le ricorrenti rilevano, nelle loro osservazioni sulle memorie d’intervento, che la Commissione avrebbe dovuto, quantomeno, informarsi sugli antecedenti della legislazione italiana attualmente in vigore e, in caso d’incertezza in merito alle sue origini, domandare precisazioni alle autorità italiane. Dal momento che non si è dotata degli elementi necessari per la sua analisi, la Commissione avrebbe adottato una decisione illegittima.

146    In risposta al motivo relativo ad una presunta violazione dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 253 CE, la Commissione considera che risulta chiaramente dalla decisione controversa che sono stati accordati aiuti alle società del gruppo Finmare, nei cui diritti le ricorrenti sono subentrate, per la prima volta nel 1974/1975. Tale affermazione sarebbe sufficiente per spiegare perché la Commissione non ha considerato che tali aiuti erano stati accordati prima dell’entrata in vigore del Trattato CE.

–       Sul motivo relativo ad uno sviamento di potere

147    Le ricorrenti fanno valere uno sviamento di potere per mancata adozione di provvedimenti istruttori, ma non deducono alcun argomento specifico a sostegno di tale motivo e non precisano quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati.

148    La Commissione non risponde esplicitamente a tale motivo nelle sue memorie scritte.

–       Risposte delle parti al quesito scritto n. 2 del Tribunale

149    Gli argomenti prospettati ai precedenti punti da 97 a 101, avanzati dalle parti nelle loro risposte al quesito scritto n. 2 del Tribunale, sono pertinenti nel contesto del terzo ordine di motivi, salvo che nella misura in cui questi ultimi sono relativi all’asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92.

 Giudizio del Tribunale

150    Giova ricordare anzitutto che l’argomento addotto dalla Commissione in risposta al quesito scritto n. 2 del Tribunale deve essere preso in considerazione nel caso di specie, per le ragioni esposte ai precedenti punti 102 e 103.

151    In ogni caso, questo argomento si colloca nel prosieguo di quanto essa ha fatto valere nel suo controricorso, rispondendo al motivo relativo ad una presunta carenza di motivazione. Quindi, per le ragioni esposte ai precedenti punti 105 e 106, il Tribunale non ha offerto alla Commissione la possibilità di dedurre un motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, e non ha statuito ultra petita, tenendo conto della risposta della Commissione al quesito scritto n. 2 nelle circostanze del caso di specie.

152    Occorre poi dichiarare che, per le ragioni già esposte ai precedenti punti 108 e seguenti, il mero riferimento operato dalle autorità italiane nella lettera dell’11 maggio 1999, addirittura reiterato nel corso della riunione del 3 giugno 1999, a vari scambi intercorsi con la Commissione dal 1991 al 1997, senza che fosse dimostrato alcun nesso tra gli elementi trasmessi nel corso di tali scambi e l’eventuale qualificazione come aiuti esistenti delle misure controverse, era insufficiente perché potesse essere addebitato alla Commissione, anche da parte delle ricorrenti che non avevano partecipato al procedimento amministrativo preliminare, di non aver tenuto conto di tali elementi nel valutare se le misure in questione avessero il carattere di nuovi aiuti o di aiuti esistenti prima che fosse avviato il procedimento d’indagine.

153    In tale contesto, i motivi del terzo ordine, compresi quelli relativi alla mancanza di motivazione ed allo sviamento di potere, non possono dimostrare l’esistenza di un’illegittimità che infici la decisione impugnata ed essi vanno respinti in quanto fondati sull’asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE.

154    Tuttavia, nel caso di specie risulta dal fascicolo, come dichiarato dalla Corte nella connessa causa C‑400/99, che già nella risposta alla prima richiesta di informazioni della Commissione le autorità italiane hanno asserito che i contratti di servizio pubblico conclusi con le imprese del gruppo Tirrenia si fondavano sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, il che in sostanza equivaleva a sostenere che i finanziamenti derivanti dai detti contratti erano legali e costituivano, quindi, aiuti esistenti e non aiuti nuovi. Di conseguenza, i motivi del terzo ordine vanno esaminati in quanto fondati sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di tener conto delle disposizioni dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 nell’esaminare le misure di cui è causa come nuovi aiuti anziché come aiuti esistenti.

155    A tale riguardo, occorre rilevare che, nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13 (punto 64 in fine), la Corte ha interpretato la decisione impugnata nel senso che la Commissione vi ha riconosciuto che, nei limiti della compensazione dei costi addizionali causati dagli OSP, i meccanismi di finanziamento dei contratti controversi erano giustificati ex art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 (v. altresì punto 60 della sentenza). Di conseguenza, secondo detta interpretazione data dalla Corte alla decisione controversa, l’obbligo di sospensione e l’apertura del procedimento d’indagine vertono esclusivamente su eventuali aiuti eccedenti quanto necessario per garantire gli OSP.

156    Peraltro, siffatta interpretazione è confermata da una semplice lettura della decisione controversa stessa, che contiene in particolare il passaggio seguente, ripreso anche dalla Corte nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13 (punto 60):

«L’art. 4, paragrafo 3, [del regolamento n. 3577/92] consente ai contratti di servizio pubblico già esistenti alla data di entrata in vigore del [detto] regolamento di restare in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Tale “clausola d’anzianità” dev’essere interpretata in senso restrittivo, rappresentando una eccezione alla norma generale secondo cui i contratti [di OSP] devono essere aperti a tutti gli operatori qualificati dell’Unione europea. Pertanto, solo le compensazioni necessarie ad assicurare l’offerta del servizio pubblico possono rientrare in tale clausola».

157    Alla luce di tale passaggio, occorre infatti constatare che l’apertura del procedimento d’indagine ha avuto solamente la portata limitata descritta dalla Corte nella sua sentenza.

158    La Corte ha anche interpretato l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, al punto 64 della sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, nel senso che esso concerne il mantenimento dei contratti di servizio pubblico conclusi con compagnie di navigazione che offrono servizi regolari verso, da e tra le isole, esistenti al 1° gennaio 1993, fino alle rispettive date di scadenza, senza limitare la portata di questa disposizione a taluni aspetti degli stessi. La Corte rileva che i contratti di questo tipo contengono di per sé disposizioni finanziarie necessarie ad assicurare gli OSP ivi previsti e che anche gli accordi finanziari necessari ad assicurare gli OSP ivi presenti rientrano nel detto art. 4, n. 3.

159    Risulta quindi da tale parte del ragionamento della Corte che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 doveva, in via di principio, condurre la Commissione ad ammettere, per le misure di cui trattasi nel caso di specie, la qualificazione di aiuti esistenti nella fase del procedimento in cui si deve scegliere tra detta qualificazione e quella di nuovi aiuti (punti 62‑64 della sentenza).

160    Tuttavia la Corte ha poi dichiarato che eventuali aiuti eccedenti quanto necessario ad assicurare gli OSP oggetto dei contratti controversi non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, proprio perché non sono necessari all’equilibrio, e dunque al mantenimento, di tali contratti. Essa ha concluso che tali aiuti non possono essere considerati sulla base di questa disposizione come aiuti esistenti (punto 65 della sentenza) e che la Commissione ha dunque giustamente potuto considerarli nuovi aiuti (punto 66 della sentenza).

161    Da quanto precede risulta che la Corte ha qualificato le sovvenzioni di cui trattasi nella presente causa come aiuti esistenti, in forza dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, in quanto non considerate dalla decisione controversa e come nuovi aiuti in quanto considerate da quest’ultima. La Corte, quindi, ha constatato che la decisione controversa era fondata per quanto concerne la qualificazione degli aiuti di cui trattasi come nuovi o esistenti.

162    Dal momento che le questioni di diritto sollevate nel caso di specie e nella causa connessa C‑400/99 sono sostanzialmente le stesse, occorre tener conto dell’interpretazione degli elementi di cui trattasi già fornita dalla Corte nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13. In particolare, dato che la Corte aveva già interpretato l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 nella connessa causa C‑400/99, in via di principio tale interpretazione trova applicazione anche nel presente procedimento.

163    Spetta ciò nondimeno al Tribunale, giudice del merito, verificare se la soluzione accolta dalla Corte sia trasponibile al caso di specie, tenuto conto di eventuali differenze di fatto o di diritto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 73). In caso di differenze, ad esso compete dirimere la questione se tali differenze portano ad una soluzione diversa da quella accolta dalla Corte. Infatti, le ricorrenti nel presente procedimento non hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Corte, poiché l’intervento di privati dinanzi a tale giudice in una controversia del genere non è prevista (v. precedente punto 113) e risulta dunque essenziale che le loro affermazioni siano vagliate nell’ambito del presente procedimento in quanto differiscono da quelle prospettate dinanzi alla Corte.

164    Tuttavia, in assenza di siffatte differenze, e di fronte al persistere di una parte a fondarsi su motivi identici a quelli già respinti dalla Corte, occorre respingerli (sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T‑354/99, Kuwait Petroleum/Commissione, Racc. pag. II‑1475, punto 39).

165    Spetta pertanto al Tribunale verificare, alla luce degli argomenti addotti a tale proposito dalle ricorrenti, se tra il presente procedimento e la connessa causa C‑400/99 vi siano differenze tali da giustificare l’adozione da parte del Tribunale di una soluzione diversa nel caso di specie.

166    Le ricorrenti fanno notare, nelle loro osservazioni sulle memorie di intervento, che, nella sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, il Tribunale ha affermato che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza doveva essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti. Orbene, occorre rilevare che, se la mancata liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92 avesse già come conseguenza che gli aiuti controversi nel caso di specie fossero aiuti esistenti, come fatto valere dalle ricorrenti, l’esame effettuato dalla Corte nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, per stabilire se l’art. 4, n. 3, del medesimo regolamento facesse sì che siffatti aiuti fossero aiuti esistenti piuttosto che nuovi, non avrebbe avuto senso.

167    Inoltre, come osservato al precedente punto 160, la Corte ha concluso nella sentenza in questione che tali aiuti dovevano essere considerati come aiuti nuovi nella misura in cui eccedevano quanto necessario a compensare gli OSP. Orbene, siffatta conclusione sarebbe senz’altro errata se gli aiuti fossero in ogni caso aiuti esistenti a causa della mancata liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo. La posizione assunta dalla Corte nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, risulta dunque incompatibile con la tesi delle ricorrenti secondo la quale gli aiuti controversi nel caso di specie erano aiuti esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92 semplicemente in ragione della mancata liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo.

168    In punto di fatto, non si riscontra alcuna differenza pertinente fra le due cause. La decisione impugnata è la medesima in entrambe le cause e, pertanto, anche il procedimento amministrativo che ha preceduto la sua adozione è ovviamente lo stesso. Inoltre, le due cause riguardano entrambe gli aiuti diretti a compensare la realizzazione da parte delle ricorrenti degli OSP, essendo la portata della causa C‑400/99 semplicemente più ampia dal momento che riguardava, inoltre, il regime fiscale applicato all’approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti delle navi delle ricorrenti ed il piano di ristrutturazione industriale del gruppo Tirrenia. Infine, gli elementi probatori prodotti dalle parti in relazione alla presa in considerazione da parte della Commissione degli effetti giuridici dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 sono sostanzialmente i medesimi (v. precedente punto 112).

169    In punto di diritto, la disposizione richiamata dalle parti ed esaminata nel presente contesto, e cioè l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, è la stessa in entrambe le cause. Le ricorrenti, nondimeno, invocano esplicitamente, per analogia, la sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, nella quale il Tribunale ha affermato che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza doveva essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti. Orbene, nella sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, la Corte non ha esaminato espressamente gli effetti della liberalizzazione del mercato di cui trattasi nella causa C‑400/99.

170    Per contro, occorre rilevare che, secondo la tesi delle ricorrenti stesse, sarebbe stato il regolamento n. 3577/92 ad aver liberalizzato il mercato del cabotaggio marittimo, mercato prima chiuso alla concorrenza. Di conseguenza, al momento di interpretare l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 nel modo descritto in precedenza, è inconcepibile che la Corte non abbia tenuto conto delle altre disposizioni del detto regolamento e dei suoi effetti, segnatamente per quanto riguarda l’impatto sul carattere di aiuti nuovi o esistenti degli aiuti della liberalizzazione dei mercati in parola, così come della mancanza di liberalizzazione prima della sua entrata in vigore. Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sul merito dell’affermazione delle ricorrenti basata sulla sentenza Alzetta e a./Commissione, citata al precedente punto 53, è giocoforza constatare che la soluzione elaborata in tale sentenza non può essere trasposta alla presente causa.

171    Nelle loro osservazioni sulla sentenza 10 maggio 2005, citata al precedente punto 13, le ricorrenti sostengono altresì che la presente causa si può distinguere dalla causa C‑400/99 dal momento che il governo italiano ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata solo in quanto essa riguarda le misure di cui la Commissione ha evocato la sospensione nella decisione controversa, vale a dire unicamente «ogni aiuto eccedente quelli necessari allo scopo di compensare il maggior costo netto della fornitura di servizi di interesse economico generale secondo le norme in materia di OSP fissate dalle autorità italiane sulla base dell’interesse economico generale», mentre le ricorrenti chiedono l’annullamento totale della decisione impugnata per quanto concerne gli aiuti di cui trattasi nella presente causa.

172    In risposta a detto argomento, è sufficiente ricordare che, conformemente a quanto dichiarato in precedenza, ai punti 155‑157, la Commissione, nella decisione controversa, ha riconosciuto che, nei limiti della compensazione dei costi addizionali degli OSP, i meccanismi di finanziamento dei contratti controversi erano giustificati ex art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, e che l’avvio del procedimento d’indagine riguardava esclusivamente eventuali aiuti eccedenti quanto necessario per garantire gli OSP. Ne consegue che la diversa portata esplicita dei due ricorsi, sottolineata dalla ricorrente, è priva di conseguenze pratiche e giuridiche poiché il governo italiano ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata in misura precisamente corrispondente all’oggetto di quest’ultima.

173    Tenuto conto di quanto precede, il ricorso proposto dalle ricorrenti va respinto in quanto privo di oggetto, nei limiti in cui la sua portata è più ampia di quella del ricorso proposto dal governo italiano nella connessa causa C‑400/99. Per il resto, l’argomentazione delle ricorrenti basata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non può giustificare l’annullamento della decisione impugnata nel presente procedimento.

174    Di conseguenza, il presente motivo va respinto ed il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

 Sulle spese

175    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. In quanto soccombenti, le ricorrenti devono essere condannate alle spese della Navigazione Libera del Golfo, della Linee Lauro, della Traghetti Pozzuoli e dell’Alilauro, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

176    La Commissione non ha concluso sulle spese nel suo controricorso, provvedendovi però nella sua controreplica. Orbene, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, il fatto che la parte che è risultata vittoriosa non abbia concluso sulle spese sin dalla sua prima memoria non osta a che la sua domanda successiva sulle spese sia accolta (v., in questo senso, sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, e conclusioni dell’avvocato generale Warner relative a tale sentenza, Racc. pag. 1212, in particolare pag. 1274, nonché sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 79, e 17 marzo 1993, causa T‑13/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑287, punto 50). Di conseguenza, nel caso di specie occorre accogliere la domanda della Commissione diretta alla condanna alle spese delle ricorrenti. Per contro, l’interveniente Aliscafi SNAV non ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, l’Aliscafi SNAV sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl e Alilauro SpA.


3)      L’interveniente Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV) sopporterà le proprie spese.



Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 giugno 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


Indice


Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sul merito

Osservazioni preliminari delle parti

Sul primo ordine di motivi, relativi alla mancata presa in considerazione dell’autonomia delle autorità italiane quanto alla determinazione del contenuto degli OSP

Sul secondo ordine di motivi, relativi alla mancata presa in considerazione della notifica degli aiuti controversi alla Commissione e dell’autorizzazione esplicita o implicita da parte di quest’utima

Argomenti delle parti

–  Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in combinato disposto con gli artt. 1, lett. b), e 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999

–  Sul motivo relativo ad uno sviamento di potere

–  Sul motivo relativo alla mancanza di motivazione

–  Risposte delle parti al quesito scritto n. 2 del Tribunale

Giudizio del Tribunale

Sul terzo ordine di motivi, relativi al fatto che gli elementi essenziali degli OSP e delle relative compensazioni risalgono ad un periodo precedente all’entrata in applicazione del Trattato CE nel settore del trasporto marittimo

Argomenti delle parti

–  Sulle censure relative all’asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE

–  Sulle censure relative all’asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92

–  Sul motivo relativo alla mancanza di motivazione

–  Sul motivo relativo ad uno sviamento di potere

–  Risposte delle parti al quesito scritto n. 2 del Tribunale

Giudizio del Tribunale

Sulle spese



* Lingua processuale: l'italiano.