Language of document : ECLI:EU:T:2014:957





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 novembre 2014 – ANKO / Commissione

(causa T‑17/13)

«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Contratto riguardante il progetto Pocemon – Rimborso delle somme anticipate – Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito – Lettera di sollecito – Mancanza di interesse ad agire – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Necessità di sussistenza di un interesse ad agire fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 114, §§ 3 e 4) (v. punto 30)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Applicazione di norme nazionali in materia di competenza e di ricevibilità – Esclusione (Art. 272 TFUE) (v. punto 31)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Risoluzione unilaterale da parte della Commissione per inadempimento degli obblighi contrattuali – Richiesta di rimborso degli anticipi – Ricorso proposto dal beneficiario contro la lettera della Commissione che annuncia l’intenzione di emettere una nota di debito – Omessa fissazione delle condizioni di pagamento e della data di scadenza – Carenza d’interesse ad agire – Irricevibilità del ricorso (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 71, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 78 e 79) (v. punti 38, 39, 46‑51, 53)

Oggetto

Ricorso proposto a norma dell’articolo 272 TFUE, diretto a che il Tribunale accerti, in primo luogo, che la ricorrente non è tenuta a rimborsare integralmente la somma che la Commissione le ha versato per il progetto Pocemon, concluso nell’ambito del Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in secondo luogo, che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario per il medesimo progetto, in terzo luogo, che la Commissione non è legittimata a procedere alla compensazione delle somme da essa dovute alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.