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Ricorso proposto il 3 marzo 2010 - Germania / Commissione

(Causa T-104/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e C. von Donat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 18 dicembre 2009, C(2009) 10561, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso con le decisioni della Commissione 27 novembre 1995, C(95) 2529, e, da ultimo, 15 novembre 1999, C(1999) 3557, a favore del programma RESIDER II per il Saarland (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo complessivo del FESR concesso a favore della iniziativa comunitaria RESIDER II SAARLAND (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania.

A sostegno del proprio corso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che rettifiche finanziarie forfetarie e estrapolate per il periodo di finanziamento 1994-1999 sarebbero prive di fondamento giuridico.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/881, in quanto non sussistevano i presupposti per la riduzione. A questo riguardo, essa adduce in particolare che la Commissione ha applicato in maniera errata la nozione di "irregolarità". Inoltre, la Commissione non ha accertato che le autorità nazionali a cui era stata affidata la gestione dei fondi strutturali avessero disatteso ai propri obblighi di cui all'art. 23 del regolamento n. 4253/88. Per poter addebitare una irregolarità sistematica mancherebbe una sufficiente determinazione dei sistemi di gestione e di controllo richiesti. Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'affermazione dell'esistenza di errori sistematici nella gestione e nel controllo si baserebbe su erronei accertamenti di fatto. La ricorrente allega altresì che elementi rilevanti dei fatti sarebbero stati stabiliti e valutati in modo incorretto.

In subordine, la ricorrente deduce, come terzo motivo, che le riduzioni apportate nella decisione sono sproporzionate. A tal riguardo essa afferma che la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che le compete in forza dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Le correzioni forfetarie impiegate oltrepasserebbero altresì il rischio (potenziale) di danno per il bilancio comunitario. Ad avviso della ricorrente, dall'altro lato sono stati cumulati indici di correzione senza che in ogni singolo caso sia stato verificato il risultato in relazione al principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene altresì che l'estrapolazione operata degli errori è sproporzionata poiché errori specifici non potrebbero essere trasferiti ad un complesso di situazioni disomogeneo.

Come quarto motivo, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata è priva di sufficiente motivazione. A questo riguardo essa afferma che l'origine e il fondamento dell'ammontare delle riduzioni effettuate in via forfetaria non possono essere dedotti dalla decisione impugnata. Per di più, non risulta che la Commissione abbia esaminato in modo sufficiente le affermazioni in punto di fatto delle autorità tedesche. Inoltre, la Commissione non avrebbe tratto le conseguenze delle problematiche osservate nell'ambito delle valutazioni dei progetti realizzate da esaminatori esterni per quanto riguarda la portata delle verifiche.

Infine, la ricorrente contesta, quale quinto motivo, che la convenuta avrebbe violato il principio di partenariato, dato che attualmente si basa sulle "schede sull'ammissibilità delle spese", che sono state elaborate solo nel periodo di finanziamento in corso. Inoltre, la Commissione fonda la decisione impugnata su carenze sistematiche del sistema di gestione e di controllo, nonostante essa avesse confermato l'operatività dei sistemi di gestione e controllo durante il periodo di finanziamento.

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1 - Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).