Ricorso proposto il 29 giugno 2011 - Event / UAMI - CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)
(Causa T-353/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Event Holding GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2011 nel procedimento R 939/2010-2;
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente;
condannare la controinteressata a sopportare le proprie spese in caso di intervento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42 - domanda di marchio comunitario n. 6483606
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "Event" registrato in Germania con il n. 39 548 073.6 per servizi delle classi 35, 36, 42 e 43
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente nel senso dell'insussistenza di impedimenti alla registrazione del marchio comunitario "eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS". Data la somiglianza dei marchi e dei servizi da essi contraddistinti, sussiste un rischio di confusione tra i due marchi.
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