Language of document : ECLI:EU:T:2004:40

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
11 febbraio 2004 (1)

«Regolamento (CEE) n. 2200/87 – Aiuto alimentare – Trasferimento dell'onere dei rischi – Trattenuta sui pagamenti»

Nella causa T-259/01,

Nutrinveste – Comércio Internacional, SA, con sede in Algés (Portogallo), rappresentata dal sig. A. Vasconcelos, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berscheid e dalla sig.ra A. Alves Vieira, in qualità di agenti, assistiti dal sig. N. Castro Marques, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento di un importo di EUR 61 226 per una consegna nel settore degli aiuti alimentari,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),



composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Ambito normativo

1
Con il regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1997, n. 2608, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU L 351, pag. 44) è stata organizzata una gara d’appalto per fornire un aiuto alimentare in Angola. L’art. 1 di tale regolamento così dispone:

«Nel quadro dell’aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell’allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell’allegato. L’aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

(…)

Si considera che l’aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta».

2
L’allegato al regolamento n. 2608/97 prevede, in particolare, quanto segue:

«1. Azione n. (1): 1513/95 (A1); 523/96 (A2); 524/96 (A3); 525/96 (A4)

(…)

3. Beneficiario (2): Angola

4. Rappresentante del beneficiario: UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola (…)

8. Quantitativo globale (t nette): 1 800

9. Numero di lotti: 1 in 4 partite (A1: 800 tonnellate; A2: 200 tonnellate; A3: 500 tonnellate; A4: 300 tonnellate)

(…)

12. Stadio di fornitura: reso destinazione (9) (10)

(…)

16. Indirizzo del deposito e, se del caso, porto di sbarco: A1 + A2: Somatrading (off port of Luanda); A3: A.M.I (off port of Lobito); A4: SOCOSUL, Lubango (180 km from Namibe)

(…)

18. Data limite per la fornitura: 22. 3. 1998 (11)

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara

(…)

Note:

(…)

(2) L’aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(…)

(10) Le spese e tasse portuali (in particolare EP-13, EP-14, EP-15 e EP-17) sono a carico dell’aggiudicatario. In deroga all’art. 15, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87, le spese e tasse relative alle formalità doganali di importazione sono a carico dell’aggiudicatario e si considerano incluse nell’offerta.

(11) La prova d’arrivo a una delle destinazioni è determinante per il rispetto del termine».

3
Il regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, p. 1), all’art. 1, nn. 1 e 2, così dispone:

«1. Qualora per un’azione comunitaria di aiuto alimentare si decida di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario, si applicano le modalità di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso dalla Commissione (…).

2. Le modalità generali stabilite dal presente regolamento si applicano per le operazioni da effettuare reso porto d’imbarco, reso porto di sbarco o franco destino».

4
L’art. 7, n. 3, lett. f), terzo trattino, del regolamento n. 2200/87 prevede quanto segue:

«[P]er una fornitura franco destino, l’offerente presenta contemporaneamente tre offerte:

la prima, per il summenzionato stadio di fornitura, specifica le singole spese relative al trasporto continentale oltremare propriamente detto, conformemente all’allegato II;

la seconda e la terza riguardano rispettivamente stadi di fornitura reso porto di sbarco e reso porto d’imbarco, in conformità di quanto precede».

5
L’art. 10, primo comma, del regolamento n. 2200/87 così recita:

«Una volta aggiudicata la fornitura, la Commissione indica all’aggiudicatario l’impresa, precedentemente selezionata mediante gara, incaricata dei controlli di cui all’articolo 16, del rilascio del certificato di presa in consegna conformemente all’articolo 17, punto 2), e in genere del coordinamento di tutte le operazioni inerenti alla fornitura stessa (…)».

6
L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 2200/87 prevede quanto segue:

«L’aggiudicatario adempie i propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal regolamento che indice la gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta (…)».

7
Ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 2200/87:

«Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture franco destino:

(…)

2. L’aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui viene effettivamente scaricata e consegnata al magazzino del luogo di destinazione.

L’aggiudicatario sottoscrive un’assicurazione adeguata, analoga a quella di cui all’articolo 14, punto 3, lettera a).

(…)

4. La fornitura deve essere effettuata entro il periodo stabilito dal bando di gara».

8
L’art. 16, n. 1, del regolamento n. 2200/87 così recita:

«Per qualsiasi fornitura da effettuare a norma del presente regolamento, l’impresa di cui all’articolo 10 controlla, prima che inizino le operazioni di carico nel porto d’imbarco, l’osservanza delle disposizioni relative alla quantità, alla qualità, al condizionamento e, se del caso, alla regolazione dei sacchi. Il controllo viene effettuato in un momento e in condizioni che consentono di ottenere tutti i risultati delle analisi e, eventualmente, di una controperizia, prima che, nel caso di cui all’articolo 13, punto 2, primo comma, la merce venga messa a disposizione, oppure, in tutti gli altri casi, prima che abbiano inizio le operazioni di carico nel porto d’imbarco (…).

L’impresa sopraccitata rilascia, ultimate le operazioni di controllo, un attestato di conformità in funzione delle analisi e dei controlli eseguiti (…).

In caso di forniture reso porto di sbarco e franco destino, l’attestato, di cui al comma precedente, rappresenta soltanto un attestato di conformità provvisorio. La conformità viene definitivamente accertata allo stadio stabilito per la fornitura, secondo i metodi di analisi vigenti nella Comunità.

A tal fine, l’impresa di cui all’articolo 10, effettua a questo stadio i controlli di cui al primo comma e rilascia, se del caso, l’attestato di conformità definitivo (…).

(…)».

9
L’art. 17 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Un certificato di presa in consegna contenente le indicazioni di cui all’allegato III, rilasciato alle condizioni elencate nel presente articolo, attesta l’accettazione della merce da parte del beneficiario in conformità del punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità del punto 2.

1)      Appena messa a disposizione la merce allo stato stabilito o convenuto per la fornitura, l’aggiudicatario domanda al beneficiario, o al suo rappresentante, il rilascio del certificato di presa in consegna e a sua volta gli consegna l’attestato di conformità di cui all’articolo 16, nonché un certificato d’origine e una fattura commerciale proforma che attesti il valore della merce e la cessione al beneficiario a titolo gratuito.

(…)

2)      In caso di mancato rilascio da parte del beneficiario del certificato di presa in consegna, l’impresa di cui all’articolo 10, rilascia all’aggiudicatario, a richiesta dello stesso e previa consegna del certificato d’origine e della fattura commerciale di cui al punto 1), un certificato facente fede della fornitura qualora i controlli effettuati allo stadio stabilito per detta fornitura abbiano consentito il rilascio dell’attestato di conformità di cui all’articolo 16.

(…)

4)      Il quantitativo netto fornito al beneficiario viene accertato in modo determinante al momento della presa in consegna (…)».

10
L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 2200/87, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1991, n. 790 (GU L 81, pag. 108), così recita:

«L’importo da pagare all’aggiudicatario è al massimo quello indicato nell’offerta maggiorato, se del caso, delle spese di cui all’articolo 19 e diminuito, se del caso, degli abbuoni di cui al paragrafo 2 o degli incameramenti di cui all’articolo 22, paragrafo 7 (…)».

11
L’art. 22, n. 3, del regolamento n. 2200/87, come modificato dal regolamento n. 790/91, prevede quanto segue:

«Salvo forza maggiore, la garanzia di consegna di cui all’articolo 12 è oggetto di incameramenti parziali operati in modo cumulativo, nei casi seguenti, senza pregiudizio del paragrafo 7:

proporzionalmente alla percentuale dei quantitativi non forniti, fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 17, paragrafo 4;

(…)

Gli incameramenti di cui al primo e al terzo trattino non vengono applicati quando le inadempienze constatate non sono imputabili all’aggiudicatario e non danno luogo a risarcimento da parte di un’assicurazione».

12
L’art. 23 del regolamento n. 2200/87 è formulato nel modo seguente:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dalla non esecuzione o dall’intepretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento».


Fatti all’origine della controversia

13
Con telefax 6 gennaio 1998, in risposta alla gara d’appalto organizzata nell’ambito del regolamento n. 2608/97, la ricorrente ha sottoposto alla Commissione un’offerta per la consegna di 1 800 tonnellate di olio vegetale, suddivise in quattro lotti di, rispettivamente, 800, 200, 500 e 300 tonnellate che dovevano essere consegnate in tre depositi diversi nei porti di Luanda, Lobito e Lubango (Angola), al prezzo reso destinazione di EUR 937,50 la tonnellata. La data limite per la consegna era fissata al 22 marzo 1998.

14
Con telefax 8 gennaio 1998, la Commissione ha accettato tale offerta, informando la ricorrente che il contratto di fornitura le era stato assegnato (in prosieguo: il «contratto»). Nel contratto viene ricordato che lo stadio di fornitura era reso destinazione, conformemente al punto 12 dell’allegato al regolamento n. 2608/97. La Commissione ha altresì precisato che la società Socotec International Inspection (in prosieguo: la «Socotec») era designata come impresa prevista all’art. 10 del regolamento n. 2200/87 (in prosieguo: l’«impresa di controllo»).

15
La Socotec ha effettuato, in conformità dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 2200/87, un controllo nello stabilimento di origine e, il 6 marzo 1998, ha emesso un attestato di conformità provvisorio. Dall’attestato di conformità provvisorio risulta che, alla data dell’imbarco a Lisbona, il quantitativo totale di merce era di 1 787 024 kg netti, vale a dire 12 976 kg in meno rispetto al quantitativo previsto dal contratto, e che la consegna era conforme agli obblighi contrattuali di diritto comunitario, fatti salvi taluni punti.

16
Il trasporto della merce è stato organizzato nel modo seguente: lotto n. 525/96 di 18 container comprendenti 26 458 cartoni, lotto n. 524/96 di 31 container comprendenti 44 790 cartoni, lotto n. 523/96 di 12 container comprendenti 17 520 cartoni e lotto n. 1513/95 in due parti, rispettivamente di 48 e di due container, comprendenti rispettivamente 69 917 e 2 987 cartoni. Ogni cartone conteneva dodici bottiglie da un litro di olio vegetale. I container sono stati consegnati ai depositi di destinazione tra il 23 marzo 1998 e il 14 maggio 1998.

17
Il 18 maggio 1998, la Socor Lda, impresa incaricata dalla Socotec, l’impresa di controllo, di sorvegliare la fornitura, ha redatto un rapporto sulla consegna dei quattro lotti summenzionati. Da tale rapporto risulta quanto segue:

«Secondo la polizza di carico, il carico era di 161 672 cartoni, corrispondenti ad un peso netto di 1 787,024 tonnellate. Tali merci dovevano essere consegnate al deposito Somatrading a Luanda, al deposito Ami a Lobito e, infine, al deposito Socosul a Lubango.

(…)

Ogni luogo è oggetto di un trattamento separato nel modo seguente:

Azione n. 1513/95

“Mv. Merkur River” (…)

La nave ha attraccato al terminale SGEP del porto di Luanda il 16 marzo 1998; le operazioni di scarico si sono svolte fino al 19 marzo 1998.

Essa trasportava 48 container che dovevano essere consegnati al deposito Somatrading, distante sei (chilometri) dal terminale. Lo sdoganamento ha richiesto un certo tempo e i primi container sono stati consegnati al deposito solo il 6 aprile 1998.

I container sono stati trasportati al deposito Somatrading n. 2, a Mulemba, dalla Orey, l’impresa incaricata del trasporto nel detto progetto. Dopo essere stati consegnati al deposito, i container sono stati aperti solo se risultava certo che essi potevano essere immediatamente scaricati, senza restare quindi parzialmente pieni durante la notte. Il deposito restava aperto fino alle ore 17 e se le operazioni di scarico dei container non potevano essere completate entro quell’ora, erano rinviate all’indomani.

Durante il medesimo periodo è stato consegnato al deposito un carico di granturco e di fagioli. I container di olio di girasole sono stati scaricati mentre si trovavano ancora sui rimorchi; questi ultimi sono stati parcheggiati direttamente davanti alle porte di caricamento del deposito.

Abbiamo effettuato il conteggio alla porta dei container e abbiamo altresì controllato i sigilli al momento della consegna al deposito e prima che avessero luogo le operazioni di scarico dei container.

Al momento dello scarico è stato constatato che quattro container non avevano più il sigillo o che esso era stato manomesso. Da questi quattro container mancavano 219 cartoni al SCMU202425/5 e 1 027 al PRSU210852/3. Il sigillo degli altri due container era stato rotto. Quello del container CMBU219437/6 era rotto, ma era stato riapplicato con filo di ferro. Da tale container mancavano 1 137 cartoni. Il container rimanente aveva ancora il suo sigillo, ma si scopriva che esso era stato manomesso; al momento dello scarico si accertava che mancavano 42 cartoni.

In totale mancavano 2 425 cartoni in questi quattro container. Inoltre, terminate le operazioni di scarico, nei rimanenti container del carico si riscontravano nuove disparità, o che mancavano cartoni, o che essi erano in eccesso rispetto alla lista di spedizione (v. foglio allegato).

La consegna è stata completata l’8 maggio 1998 nel modo seguente:

Numero complessivo di cartoni consegnati 65 082 cartoni

Di cui:

Cartoni danneggiati 395 cartoni

Cartoni recuperati 54 cartoni

Numero complessivo di cartoni dopo il recupero 64 741 cartoni

Peso totale consegnato 715,388 tonnellate

Il quantitativo indicato sulla polizza di carico è di 69 917; quindi mancano 5 176 cartoni.

(…)

“mv. Nouva Europa” (…)

La nave è giunta al porto di Luanda il 26 marzo 1998 e le operazioni di scarico sono iniziate il giorno stesso. Essa trasportava due container destinati al deposito Somatrading n. 2 a Mulemba. I container sono stati consegnati al deposito il 14 maggio 1998, dopo che erano state espletate le formalità di sdoganamento.

Al momento dello scarico sono stati controllati i sigilli dei container; essi erano intatti e non manomessi. Al termine delle operazioni di scarico risultava che erano stati scaricati 2 964 cartoni, cioè 23 cartoni in meno rispetto a quanto indicava la polizza di carico. Inoltre 15 cartoni sono stati registrati come danneggiati; di questi 15 cartoni, 10 sono stati recuperati.

La fornitura complessiva del Merkur River e della Nouva Europa era così composta:

Fornitura complessiva 68 046 cartoni

Di cui:

Danneggiati 410 cartoni

Recuperati 310 cartoni

Totale fornito dopo il recupero 67 946 cartoni

Peso totale fornito 750,803 tonnellate

Azione n. 523/96

“mv. Fatezh” (…)

La nave è giunta al porto di Luanda il 23 marzo 1998 con un carico di 12 container destinati al deposito Somatrading di Mulemba. La consegna è cominciata il 15 aprile 1998 e si è conclusa l’8 maggio.

I container sono stati scaricati il giorno stesso e il nostro personale era presente al momento della consegna e dell’apertura. Il conteggio è stato da noi effettuato alle porte dei container.

Una volta terminata la consegna, sono state rilevate le cifre seguenti:

Numero complessivo di cartoni consegnati 17 459 cartoni

Di cui:

Cartoni danneggiati 84 cartoni

Cartoni recuperati 64 cartoni

Numero complessivo di cartoni dopo il recupero 17 439 cartoni

Peso totale fornito 192,700 tonnellate

Sebbene i container fossero stati sigillati, esistevano disparità tra i quantitativi scaricati e quelli dichiarati nella polizza di carico. In totale mancavano 61 cartoni rispetto a quanto era indicato nella documentazione (…).

Azione n. 524/96

“mv. Orinoco” (…)

La nave è giunta al porto di Lobito il 14 marzo 1998 e doveva consegnare un carico di 31 container destinati al deposito AMI di Lobito. Il deposito era situato a circa un chilometro dalla zona del porto.

La consegna è cominciata il 30 marzo 1998 in seguito all’espletamento delle formalità doganali. I container sono stati consegnati in quantitativi diversi tra il 30 marzo e il 5 aprile.

Al momento della consegna il nostro personale ha effettuato un conteggio alle porte dei container. I sigilli sono stati controllati prima dell’apertura; si constatava allora che un container era sprovvisto di sigillo e che un altro container aveva il sigillo rotto.

Il contenuto di questi due container è stato controllato e corrispondeva a quanto indicato nella polizza di carico.

Al termine della consegna, il nostro conteggio rilevava quanto segue:

Fornitura complessiva 42 146 cartoni

Di cui:

Danneggiati 91 cartoni

Recuperati 86 cartoni

Totale fornito dopo il recupero 42 141 cartoni

Peso complessivo fornito 465,658 tonnellate

Benché il contenuto dei container sprovvisti di sigilli fosse intatto, esisteva una certa disparità rispetto ai quantitativi contati negli altri container. In totale mancavano 2 644 cartoni rispetto a quanto indicava la polizza di carico. Tenuto conto del fatto che tutti i sigilli erano intatti, salvo quelli menzionati, riteniamo che tale disparità derivi dal fatto che i quantitativi caricati erano inferiori a quelli previsti.

Azione n. 525/96

“Mv. Orinoco” (…)

La nave è giunta a Namibia il 12 marzo 1998 ed ha attraccato lo stesso giorno. Le operazioni di scarico sono cominciate alle ore 15 e sono terminate il giorno seguente alle ore 11.20.

La nostra missione riguardava lo scarico di 18 continer destinati al deposito Socosul a Lubango. Lubango è situata a circa 150 chilometri a est di Namibia e i container sono stati trasportati su strada.

Il primo container è stato consegnato a Lubango il 23 marzo 1998 e l’ultimo il 28 marzo 1998.

Abbiamo effettuato il conteggio alle porte dei container che erano situati direttamente davanti all’ingresso del deposito in modo da agevolare le operazioni di scarico. Durante tale periodo sono cadute forti piogge che hanno causato interruzioni regolari.

Tra i container consegnati, due erano stati saldati per ragioni di sicurezza e altri due erano sprovvisti di sigillo. In totale, da questi container mancavano 95 cartoni.

Si è constatato che tra i cartoni consegnati 34 erano danneggiati, 20 dei quali sono stati recuperati.

Il conteggio finale di tali merci ha fornito i risultati seguenti:

Fornitura complessiva 26 317 cartoni

Di cui:

Danneggiati 34 cartoni

Recuperati 20 cartoni

Totale fornito dopo il recupero 26 303 cartoni

Peso complessivo fornito 290,648 tonnellate.

(…)».

18
La Socor Lda ha concluso quanto segue:

«In totale sono stati consegnati 153 829 cartoni, ossia 1 699,810 tonnellate, il che è inferiore al quantitativo ordinato, che ammontava a 161 672 cartoni. La differenza ammonta a 7 843 cartoni o 86 665 tonnellate. Esclusi i casi di container sprovvisti di sigillo o il cui sigillo era stato manomesso, riteniamo che i cartoni mancanti non siano stati imbarcati. Al momento dell’apertura dei container sigillati, è stato accertato che le merci erano correttamente collocate. Alcune foto scattate al momento dell’apertura dei container mostrano chiaramente l’impilaggio. Tali foto sono state scattate dai gestori del deposito. I container sono stati scaricati da operai assunti dai gestori del deposito; la distanza tra le porte dei container e quelle del deposito era in generale inferiore a 5 metri. I cartoni sono stati trasportati a mano fino al deposito e quindi impilati. I danni riscontrati si spiegano per lo più con il fatto che le bottiglie di plastica erano difettose e perdevano. Le perdite sono sempre risultate meno gravi di quanto appariva e, dopo l’apertura di tali cartoni e la separazione, il recupero è stato soddisfacente. Lettere di reclamo sono state indirizzate allo spedizioniere ‘Orey Angola’ in relazione a tali perdite. La consegna ai depositi è stata lenta, anche tenuto conto della normale durata delle formalità doganali in Angola. È stato necessario affrontare una certa confusione nei depositi di Luanda e di Lubango; la pioggia e la consegna di altre merci hanno determinato un certo ritardo nella rispedizione dei container. La consegna ha richiesto 53 giorni tra l’arrivo del primo container al deposito di Lubango il 23 marzo e l’arrivo dell’ultimo container a Luanda il 14 maggio 1998.

19
Secondo l’attestato di conformità definitivo, rilasciato dalla Socotec il 23 giugno 1998 ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 2200/87, il totale del tonnellaggio accettato era di 1 697 552,899 kg netti, ossia 102 447 kg in meno del quantitativo previsto dal contratto, e la data dell’ultima consegna era il 14 maggio 1998.

20
Il 29 giugno 1998, la ricorrente ha presentato alla Commissione una fattura dell’importo di EUR 1 591 455,84 per i 1 697 552,899 kg di olio vegetale effettivamente consegnati. La Commissione ha pagato tale fattura applicando una penalità di EUR 7 916,91 per i quantitativi di merce non consegnati, in conformità delle disposizioni dell’art. 22, punto 3, del regolamento n. 2200/87.

21
Inoltre la compagnia di assicurazioni, presso la quale la ricorrente aveva sottoscritto una polizza di assicurazione conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2200/87, ha versato alla ricorrente, a titolo di indennizzo, la somma di PTE 6 116 746 (all’incirca EUR 30 510), corrispondente al prezzo di circa 32 544 kg di merce.


Procedimento e conclusioni delle parti

22
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

23
La fase scritta si è conclusa il 5 marzo 2002, poiché la ricorrente non ha depositato una replica nei termini prescritti.

24
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a produrre determinati documenti e ha posto loro per iscritto alcuni quesiti. Le parti hanno risposto a tali quesiti.

25
Le parti sono state ascoltate nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 9 aprile 2003.

26
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia condannare la Commissione a pagarle una somma di EUR 61 226, ossia EUR 53 310, corrispondenti alla parte non pagata del prezzo della merce che, secondo l’attestato di conformità provvisorio, è stata caricata e che non è stata rimborsata dall’assicurazione, e di EUR 7 916, corrispondenti alla penalità applicata.

27
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

28
Nel corso dell’udienza la ricorrente ha modificato, senza fornire spiegazioni in proposito, la sua richiesta di pagamento, chiedendo che la Commissione rimborsi esclusivamente il prezzo di 44 496 kg di merce (ossia all’incirca EUR 41 715) che, a suo parere, corrispondono al quantitativo per cui la Commissione ha ritenuto che esistesse un inadempimento, e cioè che la fornitura non fosse stata eseguita nel modo in cui era prevista dal contratto, e che non è stato rimborsato dal suo assicuratore. Per quanto riguarda la penalità, la ricorrente ha modificato la sua richiesta iniziale diretta al rimborso dell’intera penalità imposta dalla Commissione, dichiarando di ammettere che la Commissione aveva il diritto di imporre una penalità per i 12 976 kg di merce che secondo l’attestato di conformità provvisorio mancavano al momento dell’imbarco.


In diritto

29
La ricorrente solleva, in sostanza, tre motivi a sostegno della sua domanda di pagamento. Il primo motivo si divide in due parti. La prima parte riguarda il fatto che la Commissione avrebbe a torto rifiutato il pagamento della merce non consegnata, senza aver provato la responsabilità della ricorrente per il quantitativo di merce mancante. La seconda parte è diretta a dimostrare che comunque il rappresentante della Commissione ha commesso alcuni errori. Il secondo motivo verte sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente imposto una penalità per la merce non consegnata. Il terzo motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità nella ripartizione dei rischi a cui la merce è soggetta.

Sul primo motivo vertente, da un lato, sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente rifiutato il pagamento della merce non consegnata e, dall’altro, sul fatto che il rappresentante contrattuale della Commissione avrebbe commesso alcuni errori

Argomenti delle parti

30
La ricorrente considera, in primo luogo, di aver integralmente adempiuto alla sua obbligazione di fornire olio, poiché, al momento in cui la merce è stata caricata, non è stato individuato alcun inadempimento da parte sua, eccetto la mancanza di 12 976 kg, e che le carenze ulteriori di merce riscontrate nei depositi di destinazione si riferivano a lotti in cui taluni container erano stati dissigillati. Essa ritiene che la spiegazione più verosimile è che la mancanza di 5 176 cartoni nel lotto n. 1513/95 e di 2 644 cartoni nel lotto n. 524/96 sia dovuta all’apertura dei container da parte di terzi non identificati.

31
Essa afferma che non possono esserle imputati né i ritardi nella consegna né la mancanza di cartoni. Essa fa valere che secondo l’attestato di conformità provvisorio al momento dell’imbarco non è stata riscontrata alcuna carenza di merce, ad eccezione di 12 976 kg. Essa aggiunge che lo sdoganamento della merce era difficile e lento a causa della situazione esistente in Angola, paese in cui le istituzioni e i servizi funzionano in misura molto limitata.

32
Essa ritiene, in secondo luogo, che in capo alla Commissione vi sia una responsabilità contrattuale, in quanto la Socor Lda, a cui è stato attribuito il compito di sorvegliare le operazioni di scarico sia dallo spedizioniere incaricato dalla ricorrente sia dalla Socotec, l’impresa di controllo, ha comunicato allo spedizioniere solo tardivamente l’esistenza dei vizi in esame. Inoltre, la Socor Lda non avrebbe potuto indicare quali cartoni uscissero da quali container e, di conseguenza, in quali container mancassero cartoni o se taluni container fossero stati manomessi. Tale errore avrebbe reso difficile, se non impossibile, la constatazione dei fatti e delle responsabilità per i quantitativi di merce mancanti, ragione per cui l’assicuratore della ricorrente ha rimborsato solo le perdite relative ai container manomessi. Infine, la Socotec avrebbe ammesso nel 1999 che i conteggi dei cartoni erano stati effettuati all’entrata dei depositi e non all’apertura dei container e che taluni depositi avevano più di una via d’accesso, il che potrebbe indurre in errore. Essa considera la Commissione responsabile degli errori e omissioni dell’impresa di controllo.

33
Durante l’udienza, la ricorrente ha precisato il suo argomento, sostenendo che la circostanza che la Commissione avesse dichiarato, senza provarlo, che essa non aveva consegnato 44 496 kg di merce, ha determinato il rifiuto di rimborso da parte dell’assicuratore. La ricorrente sottolinea che una situazione di mancata esecuzione del contratto deve essere distinta dai rischi cui la merce è soggetta, come i furti.

34
La Commissione considera che il ricorso è privo di fondamento in diritto poiché, nella fattispecie, il contratto di fornitura è stato concluso secondo il modo di fornitura «reso destinazione». Essa fa valere che, secondo le disposizioni dell’art. 15, punto 2, del regolamento n. 2200/87, la ricorrente sopportava tutti i rischi corsi dalla merce fino al momento in cui quest’ultima veniva effettivamente scaricata e consegnata al deposito di destinazione. Inoltre, secondo le condizioni del contratto, in conformità dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 2200/87 e dell’allegato del regolamento n. 2608/97, tutte le spese erano considerate comprese nell’offerta di fornitura. A tale proposito, essa sottolinea che la ricorrente ha presentato nella sua offerta prezzi diversi in funzione dei diversi stadi di consegna.

35
La Commissione aggiunge che l’art. 15, punto 2, del regolamento n. 2200/87 obbliga espressamente l’aggiudicatario a sottoscrivere una polizza di assicurazione la cui copertura è descritta all’art. 14, punto 3, lett. a), del medesimo regolamento.

36
Per quanto riguarda la conformità della merce consegnata, la Commissione ricorda che, nello stabilimento di origine, era già stata segnalata la mancanza di 12 976 kg di olio vegetale. Inoltre, nelle forniture «reso destinazione», l’attestato di conformità definitivo sarebbe emesso esclusivamente allo stadio fissato per la fornitura. Orbene, nel caso di specie, tale attestato definitivo dimostra, secondo la Commissione, che il quantitativo consegnato a destinazione ammontava solo a 1 697 552,899 kg, e cioè 102 447,101 kg in meno rispetto alle 1 800 tonnellate previste nel contratto. Quindi, secondo la Commissione, mancavano 8 089 cartoni, 5 138 dei quali riguardavano container i cui sigilli erano intatti.

37
La Commissione precisa che il trasporto, lo sbarco e lo sdoganamento della merce erano contrattualmente sotto la responsabilità della ricorrente. Essa contesta altresì il fatto che la designazione di un’impresa di controllo, in conformità degli artt. 10 e 16 del regolamento n. 2200/87, possa trasferire su tale impresa di controllo le responsabilità a carico dell’aggiudicatario.

38
Per quanto riguarda la sua asserita responsabilità, essa aggiunge di non essere affatto responsabile del preteso ritardo nella trasmissione delle informazioni riguardanti il sinistro alla compagnia d’assicurazioni della ricorrente. A tale riguardo la Commissione sottolinea che essa non è neppure responsabile degli errori che il vettore ingaggiato dalla ricorrente avrebbe asseritamente commesso. Inoltre, la Commissione rileva che la ricorrente era rappresentata nel luogo di destinazione dal vettore che era stato informato delle cifre definitive di tutta l’operazione nei cinque giorni successivi alla consegna dell’ultimo container.

Giudizio del Tribunale

39
Occorre ricordare, a titolo preliminare, che secondo il contratto la ricorrente doveva fornire 1 800 tonnellate nette di olio vegetale in Angola. È pacifico tra le parti che la ricorrente ha consegnato 1 697 553 kg di olio vegetale. Di conseguenza, 102 447 kg di olio vegetale non sono stati consegnati. È altresì fuori discussione che la Commissione ha pagato il prezzo convenuto nel contratto per il quantitativo di merce consegnato, e cioè EUR 1 583 539, da cui è già stata detratta la penalità di EUR 7 916 per il quantitativo non consegnato.

40
D’altronde, è pacifico che, di questi 102 447 kg di merce che mancavano alla consegna, 12 976 kg di merce già facevano difetto al momento del carico. Per il detto quantitativo di 12 976 kg la ricorrente non chiede alcun pagamento. Infatti, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, la ricorrente ha precisato che la sua richiesta di pagamento corrispondeva al valore di 89 424 kg di merce al prezzo di EUR 0,9375 al chilo, ossia EUR 83 820. Da tale importo la ricorrente ha, da un lato, dedotto la somma di EUR 30 510, rimborsata dal suo assicuratore e, dall’altro, aggiunto la penalità di EUR 7 916. Di conseguenza, essa ha chiesto che la Commissione sia condannata al pagamento di una somma di EUR 61 226.

41
Orbene, a tale proposito, occorre ricordare (v. supra, punto 28) che, al momento dell’udienza, la ricorrente ha modificato, senza fornire spiegazioni in proposito, la sua richiesta di pagamento, chiedendo che la Commissione rimborsi esclusivamente il prezzo di 44 496 kg di merce (ossia all’incirca EUR 41 715) che, a suo parere, corrispondono al quantitativo per cui la Commissione ha ritenuto che esistesse un inadempimento, e cioè che la fornitura non fosse stata eseguita nel modo in cui era prevista dal contratto, e che non è stato rimborsato dal suo assicuratore. Per quanto riguarda la penalità, la ricorrente ha modificato la sua richiesta iniziale diretta al rimborso dell’intera penalità imposta dalla Commissione, dichiarando di ammettere che la Commissione aveva il diritto di imporre una penalità per i 12 976 kg di merce che, secondo l’attestato di conformità provvisorio, mancavano al momento delll’imbarco.

42
L’argomento della ricorrente nell’ambito del primo motivo si divide, in sostanza, in due parti. A titolo principale, la ricorrente ritiene di aver adempiuto al suo obbligo di fornitura di olio, fatta eccezione per i 12 976 kg mancanti al momento dell’imbarco della merce. Essa sostiene che la Commissione deve pagare il prezzo di 44 496 di merce. A tale proposito, la ricorrente ritiene di non potersi assumere l’onere dei rischi per tale quantititativo di merce per il solo fatto che, secondo il rapporto della Socor Lda in data 18 maggio 1998, il medesimo è scomparso dai container i cui sigilli non erano stati manomessi.

43
A titolo subordinato, essa ritiene che la Commissione debba, in ogni caso, indennizzarla per il prezzo corrispondente ai 44 496 kg di merce, sulla base di una responsabilità contrattuale, in quanto l’impresa di controllo, la Socor Lda , incaricata dalla Commissione di sorvegliare le operazioni di scarico, ha stabilito erroneamente e senza motivo, nell’attestato di conformità definitivo, che una parte della merce mancante corrispondeva ai container i cui sigilli erano intatti e che quindi tale quantitativo è stato considerato come non consegnato. Tale errore avrebbe reso difficile, se non impossibile, l’accertamento dei fatti e delle responsabilità, per cui l’assicuratore della ricorrente ha rifiutato di indennizzarla per una parte della merce mancante e ha coperto solo quella relativa ai container manomessi.

44
Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, occorre ricordare che l’art. 1 del regolamento n. 2608/97 così dispone:

«Nel quadro dell’aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell’allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell’allegato. L’aggiudicazione delle partite avviene mediante gara. (…). Si considera che l’aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta».

45
Occorre constatare che da tali disposizioni risulta che l’operazione di fornitura in questione era subordinata al rispetto da parte della ricorrente di una serie di clausole contrattuali, tra le quali figuravano le disposizioni dei regolamenti n. 2200/87 e n. 2608/97.

46
Tra tali clausole contrattuali figura la condizione secondo cui la ricorrente consegna 1 800 tonnellate nette di olio vegetale con stadio di fornitura «reso destinazione». I termini utilizzati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 2200/87 indicano chiaramente, in una situazione di fornitura «reso destinazione» come quella del caso di specie, il momento preciso del trasferimento dell’onere dei rischi per quanto riguarda le merci dal fornitore al beneficiario. Tale disposizione prevede che «l’aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui viene effettivamente scaricata e consegnata al deposito del luogo di destinazione».

47
L’art. 15 del regolamento n. 2200/87 collega quindi il trasferimento dal fornitore al beneficiario dell’onere dei rischi gravanti sulle merci all’effettiva messa a disposizione delle merci stesse all’interno del deposito del luogo di destinazione, una volta terminate le operazioni di scarico. Tale onere dei rischi comprende qualsiasi eventuale perdita o deterioramento della merce. Pertanto, per quanto riguarda la relazione contrattuale tra la Commissione e la ricorrente, non è rilevante stabilire per quali ragioni siano sopravvenute le eventuali perdite di merce e se esse siano avvenute prima dell’effettiva messa a disposizione della merce nel deposito del luogo di destinazione, quale definita in precedenza.

48
Nella fattispecie, malgrado i quesiti orali e scritti posti dal Tribunale, la ricorrente non è stata in grado di indicare il momento preciso in cui le perdite di merce si sono verificate. In risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, essa ha soltanto indicato che, a suo parere, la merce mancante è sparita o nel lasso di tempo trascorso tra l’arrivo dei container nelle vicinanze dei depositi di destinazione e il loro scarico o durante le operazioni di scarico.

49
Orbene, è compito della ricorrente provare che le informazioni contenute nell’attestato di conformità definitivo non sono corrette. Nella fattispecie, nulla prova che siano erronee le conclusioni del rapporto della Socor Lda in data 18 maggio 1998, su cui si fonda l’attestato di conformità definitivo, secondo le quali i cartoni mancanti non sono stati imbarcati o sono scomparsi prima dell’effettiva messa a disposizione della merce nel deposito del luogo di destinazione, quale definita in precedenza. Orbene, in queste due ipotesi la ricorrente era responsabile della parziale mancata esecuzione della fornitura.

50
Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente durante l’udienza, occorre constatare che le circostanze del caso di specie sono diverse da quelle che hanno dato luogo alla sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-26/00, Lecureur/Commissione (Racc. pag. II‑2623). In tale sentenza il Tribunale non ha accolto l’interpretazione secondo cui il trasferimento dell’onere dei rischi corsi dalla merce dal fornitore al beneficiario dipenderebbe necessariamente dal rilascio dell’attestato di conformità definitivo, per cui quest’ultimo sarebbe l’unico mezzo di prova della consegna. Il Tribunale ha giudicato che una siffatta interpretazione rischierebbe, nelle circostanze del caso di specie, di compromettere l’esecuzione in buona fede delle obbligazioni contrattuali di cui trattasi, subordinando il momento del trasferimento dell’onere dei rischi alla buona volontà dell’impresa incaricata del controllo per conto della Commissione e mantenendo a carico del fornitore i rischi gravanti sulla merce quando ormai esso non ne aveva più il controllo (punti 63 e 64). In tale causa, dagli accertamenti dell’impresa di controllo, ripresi nell’attestato finale di conformità, risulta che i furti controversi erano stati commessi, in ogni caso, dopo la fornitura delle merci al beneficiario (punto 67).

51
Nella fattispecie, la ricorrente non ha potuto provare che le perdite si sono verificate dopo la consegna delle merci al beneficiario, e cioè in un momento in cui l’onere dei rischi gravanti sulla merce era già stato trasferito su quest’ultimo. Di conseguenza simili perdite non possono essere imputate alla Commissione, ma rientrano nella responsabilità della ricorrente, conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2200/87.

52
Tale constatazione non è inficiata dall’argomento della ricorrente diretto a provare che le condizioni di consegna sono state difficili.

53
Infatti, dal rapporto della Socor Lda in data 18 maggio 1998 risulta che i container sono stati consegnati all’esterno dei diversi depositi in quantità diverse tra il 23 marzo 1998 (il primo container del lotto n. 525/96) e il 14 maggio 1998 (gli ultimi container del lotto n. 1513/95). Da tale rapporto risulta altresì che le operazioni di scarico sono state effettuate nell’arco di parecchi giorni e addirittura di parecchie settimane. D’altronde tali elementi risultano dalla risposta scritta della ricorrente al quesito posto dal Tribunale, in particolare dall’allegato 1 della medesima, redatto dallo spedizioniere e contentente il numero dei giorni in cui taluni container sono rimasti davanti ai depositi senza essere scaricati. Ne consegue che una parte dei container è stata accatastata davanti ai depositi del luogo di destinazione e che le operazioni di consegna, cioè l’apertura dei container e il trasporto dei cartoni di merce all’interno dei depositi, non sono state effettuate subito dopo il loro arrivo in prossimità dei depositi di destinazione. Non v’è nulla nel fascicolo che indichi che i container sono stati sorvegliati durante il periodo in cui sono rimasti all’esterno dei depositi, prima di essere aperti e consegnati all’interno di questi ultimi.

54
Orbene, poiché i container sono stati collocati all’esterno dei depositi del beneficiario, la ricorrente o lo spedizioniere che la rappresentava avrebbero dovuto controllare che la merce fosse sorvegliata fino al momento in cui il beneficiario la prendeva in consegna. Fino a quel momento, la ricorrente continuava a mantenere il controllo della merce attraverso il suo rappresentante.

55
Infatti, l’onere dei rischi non può essere trasferito dall’aggiudicatario a un’altra persona. Come risulta dall’art. 12, n. 3, del regolamento n. 2200/87, «i diritti e gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione non sono trasferibili». Quindi, il fatto che il trasporto della merce sia stato effettuato da un’impresa diversa dalla ricorrente non modifica affatto la responsabilità di quest’ultima relativamente all’obbligo di consegnare il quantitativo fissato dal contratto nel luogo stabilito dal regolamento n. 2608/97.

56
A tale proposito, è inutile stabilire le ragioni del ritardo accumulato nelle operazioni di scarico e di effettiva messa a disposizione della merce all’interno dei depositi del luogo di destinazione, poiché la ricorrente aveva il controllo della merce e, pertanto, doveva organizzare la sorveglianza della stessa durante tali operazioni.

57
Infatti, l’art. 17 del regolamento n. 2200/87 precisa che «un certificato di presa in consegna contenente le indicazioni di cui all’allegato III, rilasciato alle condizioni elencate nel presente articolo, attesta l’accettazione della merce da parte del beneficiario in conformità del punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità del punto 2». Secondo l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2200/87, appena messa a disposizione la merce allo stadio stabilito o convenuto per la fornitura, l’aggiudicatario domanda al beneficiario, o al suo rappresentante, il rilascio del certificato di presa in consegna. Il n. 2 di tale articolo prevede che, in caso di mancato rilascio da parte del beneficiario del certificato di presa in consegna, l’impresa di cui all’art. 10 di tale regolamento rilascia all’aggiudicatario, a richiesta dello stesso e previa consegna del certificato d’origine e della fattura commerciale di cui al n. 1, un certificato facente fede della fornitura qualora i controlli effettuati allo stadio stabilito per detta fornitura abbiano consentito il rilascio dell’attestato di conformità di cui all’art. 16 del detto regolamento. Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, il certificato viene inoltre rilasciato previa presentazione dell’attestato di conformità compilato prima dell’imbarco, nonché, a seconda dei casi, dei documenti di cui all’articolo 14, n. 6.

58
Nel caso di specie l’attestato di conformità definitivo, recante la data del 23 giugno 1998, comporta altresì il certificato di fornitura avvenuta, con il quale la Socotec ha attestato che la merce era stata presa in consegna dal beneficiario, il 14 maggio 1998, data dell’ultima consegna ai depositi di destinazione. Nel medesimo certificato si constata che il totale del tonnellaggio accettato era di 1 697 552,899 kg. Di conseguenza, è stato stabilito che la fornitura non è stata completa, ma che al momento in cui il beneficiario ha preso in consegna la merce mancavano 102 447 kg di olio vegetale.

59
Se la ricorrente avesse ritenuto di aver effettuato le operazioni di scarico e la consegna effettiva di taluni quantitativi di merce ai depositi del luogo di destinazione prima del 14 maggio 1998, data dell’ultima consegna, essa o il suo rappresentante avrebbe potuto, in conformità dell’art. 17 del regolamento n. 2200/87, richiedere il certificato di presa in consegna o il certificato facente fede della fornitura immediatamente dopo che la merce era stata messa a disposizione del beneficiario per la parte di merce da essa considerata come effettivamente consegnata. Orbene, la ricorrente non ha neppure asserito di aver presentato una simile domanda.

60
Pertanto, occorre constatare che la ricorrente non ha provato né che l’onere dei rischi gravanti sulla merce è stato trasferito al beneficiario prima del 14 maggio 1998, data dell’ultima consegna della merce ai depositi del luogo di destinazione, né che le perdite di merce si sono verificate successivamente a tale data.

61
Di conseguenza occorre respingere la prima parte del primo motivo.

62
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo in esame, diretto a far constatare la responsabilità contrattuale della Commissione, con cui la ricorrente afferma che la sua compagnia di assicurazione non le ha rimborsato il sinistro totale in quanto, secondo l’attestato di conformità definitivo emesso dall’impresa di controllo, mancavano 44 496 kg di merce in seguito a un inadempimento del contratto da parte della ricorrente stessa, anzitutto occorre rilevare che la ricorrente non ha affatto provato che tale constatazione è erronea. Infatti nelle conclusioni del rapporto della Socor Lda in data 18 maggio 1998, in cui ogni consegna è esaminata nave per nave, è indicato quanto segue:

«Esclusi i casi di container sprovvisti di sigillo o il cui sigillo era stato manomesso, riteniamo che i cartoni mancanti non siano stati imbarcati. Al momento dell’apertura dei container sigillati è stato accertato che le merci erano correttamente collocate. Alcune foto scattate al momento dell’apertura dei container mostrano chiaramente l’impilaggio. Tali foto sono state scattate dai gestori del deposito. I container sono stati scaricati da operai assunti dai gestori del deposito; la distanza tra le porte dei container e quelle del deposito era in generale inferiore a 5 metri. I cartoni sono stati trasportati a mano fino al deposito e quindi accatastati».

63
Come risulta dalle risposte della ricorrente ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, essa non è a conoscenza del momento preciso in cui le perdite di merce si sono verificate. Essa fa solamente valere che, secondo l’attestato di conformità provvisorio, si consideravano imbarcati 1 787 024 kg di merce. Orbene, poiché l’attestato di conformità provvisorio è stato emesso allo stabilimento di partenza, tale attestato non fornisce la prova che le conclusioni del rapporto della Socor Lda in data 18 maggio 1998 sono erronee.

64
Successivamente, per quanto riguarda lタルargomento della ricorrente secondo cui la Socor Lda non avrebbe potuto indicare quali cartoni uscissero da quali container e, di conseguenza, in quali container mancassero cartoni o se taluni container fossero stati manomessi, occorre rilevare che la ricorrente è stata rappresentata nel luogo di destinazione dallo spedizioniere che lei stessa ha ingaggiato. Se l’organizzazione delle operazioni di scarico della merce nei depositi di destinazione non era corretta, era obbligo dello spedizioniere, in quanto rappresentante della ricorrente, agire in modo da evitare eventuali errori nel calcolo e nelle operazioni di scarico dei diversi cartoni provenienti dai vari container. Tale obbligo deriva dal disposto dell’art. 15 del regolamento n. 2200/87 il quale prescrive che l’aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta, fino al momento in cui viene effettivamente scaricata e consegnata al deposito del luogo di destinazione. Infatti, poiché i rischi corsi dalla merce restano a carico della ricorrente fino al momento in cui la merce è effettivamente scaricata e consegnata al deposito di destinazione, la ricorrente, o il suo rappresentante, ha anche l’obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di scarico. Tale constatazione si impone anche per rispondere agli argomenti presentati dalla ricorrente nel corso dell’udienza, secondo cui è possibile che i sigilli considerati come intatti siano stati falsificati durante il trasporto della merce.

65
Infine è infondata l’affermazione della ricorrente secondo cui il suo assicuratore avrebbe rifiutato il rimborso del prezzo della merce mancante a causa della tardiva comunicazione allo spedizioniere, da parte della Socor Lda, dell’esistenza di vizi. Dai telefax allegati al rapporto della Socor Lda del 18 maggio 1998 risulta che lo spedizioniere è stato informato delle perdite di merce. Tale circostanza risulta anche da un telefax del 22 maggio 1998, con cui lo spedizioniere ha risposto ai telefax summenzionati. Inoltre, la Socotec ha confermato con un telefax inviato alla Commissione il 19 febbraio 1999 che lo spedizioniere e la ricorrente sono stati informati, rispettivamente il 14 maggio 1998 e il 19 maggio 1998, delle perdite di merce.

66
Ne consegue che neppure la seconda parte del primo motivo può essere accolta e che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente imposto una penalità per la merce non consegnata

Argomenti delle parti

67
La ricorrente chiede, per le stesse ragioni già invocate nell’ambito del primo motivo, la riduzione dalla penalità che le è stata imposta dalla Commissione in conformità dell’art. 22, n. 3, del regolamento n. 2200/87. Essa ritiene che non sia giustificato imporle una penalità per la merce non consegnata in quanto essa non era responsabile di tale ammanco, fatta eccezione per il quantitativo di 12 976 kg che già mancava al momento dell’imbarco della merce in base a quanto indicato nell’attestato di conformità provvisorio.

68
La Commissione rifiuta tale richiesta per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo.

Giudizio del Tribunale

69
Occorre precisare, a titolo preliminare, che da un documento della Commissione, fornito nell’ambito dei provvedimenti di organizzazione del procedimento, risulta che la penalità è stata calcolata conformemente all’art. 22, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 2200/87, e cioè che essa è stata fissata in proporzione alla percentuale dei quantitativi di merce non consegnati, ossia 102 447 kg.

70
A tale proposito, occorre ricordare che l’art. 22, n. 3, del regolamento n. 2200/87 prevede che «le ritenute di cui al primo e terzo trattino non vengono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili all’aggiudicatario e non danno luogo a risarcimento da parte di un’assicurazione».

71
Nella fattispecie, è pacifico che sono stati forniti 102 447 kg in meno rispetto a quanto previsto dal contratto. Per quanto riguarda il quantitativo di 12 976 che secondo l’attestato di conformità provvisorio già mancava allo stabilimento di partenza, la ricorrente ha rinunciato alla sua domanda. In merito alla quantità di merce che è stata persa prima della consegna effettiva ai depositi di destinazione, la ricorrente non è in grado di spiegare tali perdite. Dal momento che l’onere dei rischi gravanti sulla merce era a carico della ricorrente al momento in cui si sono verificate le perdite, essa avrebbe dovuto provare che tali perdite non le sono imputabili, ma non lo ha fatto.

72
Pertanto, non può essere accolta neppure la richiesta della ricorrente diretta alla riduzione della penalità, imposta in forza dell’art. 22, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 2200/87.

73
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità nella ripartizione dei rischi gravanti sulla merce

Argomenti delle parti

74
La ricorrente afferma che, se ai sensi del regolamento n. 2608/97 e in conformità dell’art. 15 del regolamento n. 2200/87 i rischi gravanti sulla merce sono a suo carico fino al luogo di destinazione, per cui la Commissione è legalmente estranea a qualsiasi vicenda che il carico possa aver subito, l’applicazione nel caso di specie dell’art. 15 del regolamento n. 2200/87 viola il principio di proporzionalità non rispettando i principi generali di diritto accolti negli ordinamenti giuridici della grande maggioranza degli Stati membri e negli usi del commercio internazionale in materia di ripartizione dei rischi gravanti sulla merce.

75
Secondo la ricorrente, la Commissione ha agito impropriamente e in mala fede nello scegliere la clausola di fornitura «reso destinazione» con riferimento a una fornitura destinata a un paese africano in guerra in cui è difficile far funzionare le regole e i meccanismi del commercio internazionale. Di conseguenza, la Commissione avrebbe fatto sopportare alla ricorrente un rischio eccessivo, dal momento che nel caso di specie sia i meccanismi previsti per garantire la realizzazione della fornitura sia i meccanismi generali che permettono ai fornitori di compensare l’onere dei rischi loro imposti hanno funzionato in maniera estremamente deficitaria.

76
Quanto alla proporzionalità dell’onere dei rischi, la Commissione fa valere che si deve ritenere che la ricorrente operi consapevolmente nel commercio internazionale, in piena conoscenza della situazione in Angola. Essa aggiunge che il caso di specie non costituisce un caso di forza maggiore.

Giudizio del Tribunale

77
Occorre constatare che non può essere accolto l’argomento della ricorrente fondato sull’interpretazione secondo cui il trasferimento dell’onere dei rischi dal fornitore al beneficiario non è rilevante nel caso di specie a causa delle condizioni eccezionali del paese di consegna.

78
Infatti, come giustamente afferma la Commissione, la ricorrente è un’impresa che, nel momento in cui aveva presentato la sua offerta, operava in piena consapevolezza della situazione in Angola. Inoltre, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 2200/87 obbliga espressamente l’aggiudicatario a sottoscrivere un’assicurazione adeguata la cui copertura è descritta all’art. 14, n. 3, lett. a), del medesimo regolamento. Secondo quest’ultimo articolo, l’aggiudicatario stipula un’assicurazione marittima o fa valere una polizza d’abbonamento. Questa polizza, di importo almeno pari a quello indicato nell’offerta, copre tutti i rischi di trasporto e, se del caso, di trasbordo e di scarico, senza franchigia di avarie particolari, compresi tutti i casi di mancata consegna, le perdite e i rischi considerati eccezionali.

79
Per le stesse ragioni, non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda la ripartizione dei rischi nel contratto. Come risulta dall’esame delle circostanze del caso di specie, la ricorrente era cosciente di tutte le condizioni dell’aggiudicazione quanto ha presentato la sua offerta. Dal fascicolo non emerge alcun elemento eccezionale.

80
D’altronde, in conformità dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 2200/87 e dell’allegato del regolamento n. 2608/97, tutte le spese erano considerate comprese nel prezzo dell’offerta. A tale proposito, dall’offerta della ricorrente risulta che essa ha presentato prezzi diversi in funzione dei diversi stadi di consegna. Così, il prezzo reso destinazione era più elevato, comprendendo quindi, per definizione, spese come quelle dell’assicurazione che avevano proprio lo scopo di coprire le perdite subite in circostanze simili a quelle del caso di specie.

81
Pertanto si deve anche respingere il terzo motivo.

82
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nella sua integralità.


Sulle spese

83
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1
Lingua processuale: il portoghese.