Language of document : ECLI:EU:T:2004:48

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione Ampliata)
19 febbraio 2004 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati – Televisioni pubbliche – Denuncia – Ricorso per carenza – Presa di posizione della Commissione – Carattere di aiuto nuovo o di aiuto esistente – Domanda di non luogo a provvedere – Contestazione – Esecuzione di una sentenza d'annullamento – Obbligo di istruzione della Commissione – Termine ragionevole»

Nelle cause riunite T-297/01 e T-298/01,

SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, con sede in Carnaxide (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. de Sousa Fialho Lopes e J. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo

convenuta,

avente ad oggetto ricorsi per carenza basati sull'art. 232 CE e diretti a far accertare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE astenendosi dall'adottare una decisione sulle denunce depositate dalla ricorrente, il 30 luglio 1993, il 22 ottobre 1996 ed il 20 giugno 1997, contro la Repubblica portoghese per violazione dell'art. 87 CE, e omettendo, in violazione dell'art. 233 CE e del principio di buona amministrazione, di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC/Commissione, (Racc. pag. II‑2125), comporta e di avviare il procedimento d'indagine formale previsto all'art. 88, n. 2, CE,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione Ampliata),



composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 febbraio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Fatti all’origine della controversia 

1
La RTP – Radiotelevisão Portuguesa, SA (in prosieguo: la «RTP»), è una società per azioni a capitale pubblico, concessionaria del servizio pubblico della televisione portoghese.

2
La ricorrente, la SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, è una società commerciale, che gestisce uno dei principali canali televisivi portoghesi privati.

3
Il 30 luglio 1993 la ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia (in prosieguo: la «prima denuncia») relativa ad aiuti che sarebbero stati concessi dalla Repubblica portoghese alla RTP. In tale denuncia la ricorrente metteva in questione i conferimenti finanziari erogati dalla Repubblica portoghese alla RTP nel 1992 e nel 1993, a titolo di indennità compensative degli obblighi di servizio pubblico gravanti su quest’ultima, e di importi stimati, rispettivamente, in scudi portoghesi (PTE) 6 200 e 7 100 milioni. Oltre a questi conferimenti, la ricorrente denunciava le esenzioni fiscali accordate alla RTP sotto forma di esoneri dai diritti di registrazione, nonché il sistema di aiuti agli investimenti. Di conseguenza, la ricorrente chiedeva alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. [88], n. 2, CE (in prosieguo: il «procedimento d’indagine formale» e di invitare la Repubblica portoghese a sospendere l’erogazione dei suddetti aiuti non notificati sino all’adozione di una decisione finale.

4
Con lettera 12 febbraio 1994, la ricorrente ha completato la prima denuncia segnalando alla Commissione, da un lato, l’autorizzazione concessa dal governo portoghese alla rateizzazione di un debito nei confronti della RTP della Segurança social (la Previdenza sociale), di importo stimato pari a PTE 2 miliardi, accompagnata da una mancata riscossione degli interessi di mora e, dall’altro, il riacquisto da parte della Repubblica portoghese dalla RTP, ad un prezzo eccessivo della rete televisiva Teledifusora de Portugal (in prosieguo: la «rete televisiva TDP», nonché la concessione alla RTP, attraverso l’impresa pubblica cui era affidata la gestione della rete stessa, di facilitazioni di pagamento di canoni d’uso di tale rete. Ritenendo che tali misure costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, la ricorrente domandava che venisse avviato anche rispetto ad esse il procedimento d’indagine formale.

5
Il 14 aprile 1994 la ricorrente ha informato la Commissione che il governo portoghese aveva versato alla RTP, per l’anno 1994, un conferimento finanziario, a titolo di indennità compensativa degli obblighi di servizio pubblico, di importo pari a PTE 7 145 milioni.

6
Con lettera datata 16 ottobre 1996, pervenuta alla Commissione il 22 ottobre successivo, la ricorrente ha presentato una nuova denuncia (in prosieguo: la «seconda denuncia») diretta a far dichiarare l’incompatibilità con il mercato comune dei conferimenti finanziari erogati dalla Repubblica portoghese alla RTP per gli anni 1994-1996, a titolo di indennità compensative degli obblighi di servizio pubblico, per le stesse ragioni esposte nella prima denuncia. La ricorrente vi lamentava inoltre la concessione alla RTP, nel 1994, di aiuti nuovi, non notificati, derivanti da un aumento del capitale della RTP sottoscritto dalla Repubblica portoghese e dalla garanzia data da quest’ultima nell’ambito dell’emissione da parte della RTP di un prestito obbligazionario. La ricorrente denunciava, inoltre, la conclusione, tra il ministero della Cultura portoghese e la RTP, nel settembre 1996, di un protocollo sul finanziamento dell’attività della RTP di promozione del cinema e menzionava l’approvazione, da parte del governo portoghese, di un piano di ristrutturazione della RTP che poteva implicare la concessione di aiuti di importo elevato. Pertanto, la ricorrente chiedeva alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale e di invitare la Repubblica portoghese a cessare l’erogazione degli aiuti sino all’adozione di una decisione definitiva.

7
Con lettera 7 novembre 1996 indirizzata alla Repubblica portoghese e di cui la ricorrente ha ricevuto copia il 6 gennaio 1997, la Commissione ha adottato una decisione relativa al finanziamento dei canali pubblici televisivi (in prosieguo: la «decisione 7 novembre 1996»). Tale decisione era relativa alle misure contestate nella prima denuncia, nonché, per quanto riguarda i conferimenti finanziari contestati nella seconda denuncia, ai conferimenti versati alla RTP per gli anni 1994 e 1995. In tale decisione, la Commissione ha dichiarato che nessuna di tali misure e conferimenti finanziari costituiva o aveva dato luogo all’erogazione di un aiuto di Stato.

8
Con lettera 20 dicembre 1996 la Commissione ha informato la ricorrente che, a seguito della seconda denuncia, essa aveva chiesto alle autorità portoghesi informazioni su taluni fatti lamentati in tale denuncia. Questa richiesta d’informazioni si riferiva all’aumento di capitale e al prestito obbligazionario effettuati dalla RTP nel 1994, nonché all’elaborazione di un piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000 e alla conclusione di un protocollo sul finanziamento dell’attività della RTP di promozione del cinema. La Commissione ha tuttavia aggiunto che, quanto ai conferimenti finanziari versati alla RTP per gli anni 1994-1996, essa considerava che non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’art. [87], n. 1, CE per i motivi esposti nella decisione 7 novembre 1996.

9
Il 3 marzo 1997 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, registrato con il n. T‑46/97, di annullamento della decisione 7 novembre 1996 e della decisione della Commissione contenuta nella lettera 20 dicembre 1996. In risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato che tale ricorso non era diretto all’annullamento della parte della decisione 7 novembre 1996 relativa all’acquisto da parte della Repubblica portoghese, dalla RTP, della rete televisiva TDP ad un prezzo asseritamene eccessivo ed al sistema di aiuti agli investimenti.

10
Con lettera 18 giugno 1997, pervenuta alla Commissione il 20 giugno successivo, la ricorrente ha depositato una terza denuncia (in prosieguo: la «terza denuncia») con la quale lamentava l’incompatibilità con l’art. [87] CE del contratto di concessione concluso tra la RTP e la Repubblica portoghese il 31 dicembre 1996 e la decisione, adottata in esecuzione di tale contratto, di versare alla RTP, per il 1997, un conferimento finanziario di PTE 10 350 milioni a titolo di indennità compensativa degli obblighi di servizio pubblico. Con tale lettera, la ricorrente chiedeva alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale e di adottare le misure provvisorie.

11
Tra il luglio 1997 ed il gennaio 2001, tra la ricorrente e la Commissione sono state scambiate diverse lettere relative allo stato dell’esame della seconda e della terza denuncia da parte della Commissione.

12
Nella sua sentenza 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/Commissione (Racc. pag. II-2125; in prosieguo: la «sentenza SIC») il Tribunale ha annullato la decisione 7 novembre 1996 per la parte in cui riguardava le misure adottate dallo Stato portoghese a favore della RTP, consistenti in conferimenti finanziari erogati dal 1992 al 1995 a titolo di indennità compensative degli obblighi di servizio pubblico, esenzioni fiscali, agevolazioni di pagamento per l’uso della rete televisiva TDP, nonché nella rateizzazione del debito nei confronti della Segurança social, accompagnata dalla mancata riscossione degli interessi di mora. Il Tribunale ha invece dichiarato irricevibile il ricorso per la parte in cui era diretto contro la lettera della Commissione 20 dicembre 1996, con la motivazione che tale lettera era una semplice nota informativa e non costituiva dunque un atto impugnabile.

13
Con lettera 3 gennaio 2001, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di comunicarle i provvedimenti che intendeva adottare al fine di dare piena esecuzione alla sentenza SIC.

14
Con tre lettere 26 luglio 2001, la ricorrente, ai sensi dell’art. 232, secondo comma, CE, ha inviato alla Commissione tre inviti ad agire relativi, rispettivamente, alla prima, alla seconda e alla terza denuncia. La ricorrente, nel suo invito ad agire relativo alla prima denuncia, ha chiesto alla Commissione di adottare, in applicazione dell’art. 233 CE, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza SIC comporta e di avviare il procedimento d’indagine formale per quanto riguarda i conferimenti finanziari versati dal 1992 al 1995 dalla Repubblica portoghese alla RTP e nei confronti delle misure adottate in favore della RTP consistenti in esenzioni fiscali, agevolazioni di pagamento per l’uso della rete televisiva TDP, nonché nella rateizzazione del debito nei confronti della Segurança social, accompagnata dalla mancata riscossione degli interessi di mora. Nei suoi inviti ad agire relativi alla seconda e alla terza denuncia, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di prendere posizione su tali denunce confermando la loro fondatezza e di avviare, di conseguenza, il procedimento d’indagine formale nei confronti del conferimento finanziario versato dalla Repubblica portoghese alla RTP nel 1996 (seconda denuncia) e nei confronti del contratto di concessione concluso il 31 dicembre 1996 tra la Repubblica portoghese e la RTP e degli aiuti accordati alla RTP ai sensi del detto contratto (terza denuncia).

15
Con lettera 24 ottobre 2001, la Commissione ha informato la ricorrente che gli atti interni diretti all’esecuzione della sentenza SIC, nonché i preparativi per decidere del seguito da dare alla seconda e alla terza denuncia, stavano per essere finalizzati.

16
Con domanda 7 novembre 2001, notificata il 9 novembre 2001 alla rappresentanza permanente del Portogallo presso l’Unione europea (in prosieguo: la «domanda 7 novembre 2001»), la Commissione ha chiesto al governo portoghese, conformemente all’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), di fornire informazioni al fine di determinare il carattere di aiuti esistenti o di aiuti nuovi dei conferimenti finanziari versati dalla Repubblica portoghese alla RTP, per gli anni 1992-1998, nonché, in sostanza, del sistema di finanziamento della RTP stabilito nel contratto di concessione del 31 dicembre 1996. Tali conferimenti finanziari, escluso quello versato nel 1998, che non è menzionato nelle denunce della ricorrente, e tale sistema di finanziamento, considerati congiuntamente, sono denominati (in prosieguo: i «Conferimenti Finanziari»).

17
Il 13 novembre 2001, la Commissione ha peraltro adottato la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti di misure diverse da quelle menzionate al punto precedente (in prosieguo: la «decisione 13 novembre 2001»). Questa decisione è stata oggetto di un comunicato stampa il giorno della sua adozione ed è stata notificata alla rappresentanza permanente del Portogallo il 15 novembre 2001.

18
Tra le misure a cui si riferisce la decisione 13 novembre 2001 figuravano, da una parte, tre misure contestate dalla ricorrente nella prima denuncia che hanno costituito l’oggetto della decisione 7 novembre 1996, successivamente annullata dalla sentenza SIC, vale a dire le esenzioni fiscali, le agevolazioni di pagamento dei canoni per l’uso della rete televisiva TDP e la rateizzazione del debito nei confronti della Segurança social, accompagnata dalla mancata riscossione degli interessi di mora e dall’altra, quattro misure contestate dalla ricorrente nella seconda denuncia, vale a dire l’aumento del capitale della RTP effettuato nel 1994, la garanzia statale concessa nell’ambito dell’emissione, lo stesso anno, di un prestito obbligazionario da parte della RTP, la conclusione tra il ministero della Cultura portoghese e la RTP, nel settembre 1996, di un protocollo sul finanziamento dell’attività della RTP di promozione del cinema e, infine, l’approvazione da parte del governo portoghese di un piano di ristrutturazione della RTP per il periodo 1996-2000. Tali misure, considerate congiuntamente, sono denominate (in prosieguo: le «misure ad hoc»).

19
La domanda 7 novembre 2001 e la decisione 13 novembre 2001 sono state oggetto di pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente il 23 aprile 2002 (GU C 98, pag. 2) e il 9 aprile 2002 (GU C 85, pag. 9).


Procedimento e conclusioni delle parti

20
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto i ricorsi in esame, che sono stati registrati, rispettivamente, con i numeri T‑297/01 e T‑298/01.

21
Con lettera 8 gennaio 2002, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente copie della domanda 7 novembre 2001 e della decisione 13 novembre 2001.

22
Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 15 gennaio 2003, le cause T‑297/01 e T‑298/01 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, in conformità all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha posto per iscritto un quesito alla Commissione. La Commissione ha risposto a tale quesito entro il termine impartito, con lettera 17 gennaio 2003.

24
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza che si è tenuta il 13 febbraio 2003.

25
Nella causa T‑297/01, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione non ha preso posizione, entro il termine di due mesi fissato dall’art. 232 CE, sugli inviti ad agire che la ricorrente le ha rivolto;

accertare e dichiarare che i provvedimenti che sono stati comunicati alla ricorrente dopo la presentazione del ricorso in esame non garantiscono l’integrale esecuzione della sentenza SIC ed il rispetto dell’obbligo di pronunciarsi sugli aiuti di Stato contestati nella prima e nella seconda denuncia per quanto riguarda l’obbligo di apertura del procedimento d’indagine formale nei confronti dei conferimenti finanziari versati dalla Repubblica portoghese alla RTP dal 1992 al 1995;

di conseguenza, accertare e dichiarare che sussiste un’omissione illegittima, imputabile alla Commissione, per quanto riguarda l’apertura del procedimento d’indagine formale nei confronti dei provvedimenti soprammenzionati;

condannare la Commissione alle spese.

26
Nella causa T‑298/01, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione non ha preso posizione, entro il termine di due mesi fissato dall’art. 232 CE, sugli inviti ad agire che la ricorrente le ha rivolto;

accertare e dichiarare che le misure che sono state comunicate alla ricorrente dopo la presentazione del ricorso in esame non garantiscono il rispetto dell’obbligo di pronunciarsi sugli aiuti di Stato contestati nella seconda e nella terza denuncia per quanto riguarda l’obbligo di apertura del procedimento d’indagine formale nei confronti del sistema di finanziamento della RTP stabilito nel contratto di concessione del 31 dicembre 1996 e dei conferimenti finanziari versati dalla Repubblica portoghese alla RTP nel 1996 e nel 1997;

di conseguenza, accertare e dichiarare che sussiste un’omissione illegittima , imputabile alla Commissione, per quanto riguarda l’apertura del procedimento d’indagine formale nei confronti dei provvedimenti soprammenzionati;

condannare la Commissione alle spese.

27
Nelle cause T‑297/01 e T‑298/01, la Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso privo d’oggetto e quindi infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

28
Con lettera 30 settembre 2003 (in prosieguo: la «lettera 30 settembre 2003») la Commissione ha notificato alla rappresentanza permanente del Portogallo presso l’Unione europea una richiesta di osservazioni, in applicazione dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 659/1999, relativa ad un sistema di compensazione finanziaria annuale, manifestato in particolare dai Conferimenti Finanziari.

29
Con lettera 3 ottobre 2003, la Commissione ha trasmesso al Tribunale copia della lettera 30 settembre 2003 e ha chiesto allo stesso, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, di pronunciare un non luogo a provvedere nei confronti dei ricorsi T‑297/01 e T‑298/01 nella parte in cui si riferiscono ai Conferimenti Finanziari.

30
Nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2003, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di:

respingere la domanda di non luogo a provvedere;

accertare e dichiarare che la Commissione, non adottando in tempo utile i provvedimenti necessari ad una pronta e completa esecuzione della sentenza SIC, e non avviando entro un termine ragionevole il procedimento d’indagine formale nei confronti della seconda e della terza denuncia, si è resa colpevole di un’omissione illecita, risultante dalla violazione, rispettivamente, degli obblighi imposti dall’art. 233 CE e dagli art. 87 CE e 88 CE,

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, anche se la domanda di non luogo a provvedere dovesse essere accolta.


In diritto

Osservazioni preliminari

31
Secondo una costante giurisprudenza il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 232 CE, che persegue uno scopo diverso dal rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 226 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 aprile 2002, causa C-154/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3879, punto 28), è basato sul principio che l’inerzia illegittima dell’istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell’art. 233 CE, la detta declaratoria fa sorgere l’obbligo dell’istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima. In un caso nel quale l’atto la cui omissione costituisce l’oggetto della controversia è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte sull’illegittimità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE. Ne consegue che, in un caso del genere, esattamente come nel caso in cui l’istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l’oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più provvedere (v. ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I-11231, punto 83 e la giurisprudenza citata; sentenza del Tribunale 17 febbraio 1998, causa T‑105/96, Pharos/Commissione, Racc. pag. II-285, punti 41 e 42). Il fatto che questa presa di posizione dell’istituzione non dia soddisfazione alla ricorrente è, a questo proposito, indifferente, poiché l’art. 232 CE contempla l’omissione di statuire o di prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che tale parte avrebbe desiderato o ritenuto necessario (v. ordinanza Sodima/Commissione, citata, punto 83 e giurisprudenza citata).

32
Peraltro, dalla giurisprudenza emerge che il ricorso per carenza è la giusta via per risolvere una controversia vertente sul se, oltre alla sostituzione dell’atto annullato da una sentenza, l’istituzione, ai sensi dell’art. 233 CE, dovesse anche adottare altre misure relative ad altri atti che non erano stati contestati nell’ambito del ricorso di annullamento originario (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punti 22-24 e 32; sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 40). Ne deriva che il ricorso per carenza costituisce anche il rimedio giurisdizionale adeguato per far accertare l’astensione illegittima di un’istituzione dall’adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza comporta, nella fattispecie i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza SIC comporta.

33
Alla luce di tali considerazioni occorre pronunciarsi sulla questione se vi sia luogo a provvedere per quanto riguarda le misure ad hoc e i conferimenti finanziari.

Sulle misure ad hoc

34
E’ pacifico che, con decisione 13 novembre 2001, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale nei confronti delle misure ad hoc, di cui all’art. 18 sopra. Questa decisione è stata oggetto di un comunicato stampa lo stesso giorno. Tuttavia, la Commissione ha notificato la decisione 13 novembre 2001 alla ricorrente solo con lettera 8 gennaio 2002. Ne consegue che la Commissione ha validamente preso posizione ai sensi dell’art. 232, secondo comma, CE sugli inviti ad agire della ricorrente nella parte in cui riguardano le misure ad hoc solo successivamente alla presentazione dei ricorsi in esame (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 gennaio 2000, cause riunite T‑194/97 e T‑83/98, Branco/Commissione, Racc. pag. II-69, punto 55).

35
Di conseguenza, se la ricorrente aveva un legittimo interesse a proporli, i ricorsi in esame, come è pacifico tra le parti, sono diventati privi d’oggetto in quanto sono diretti all’accertamento dell’astensione illegittima della Commissione dall’adottare una decisione sulle denunce della ricorrente nella parte in cui si riferiscono alle misure ad hoc.

36
Non vi è dunque più luogo a provvedere sui ricorsi in esame nella parte in cui si riferiscono alle misure ad hoc.

Sui conferimenti finanziari

Argomenti delle parti

37
La ricorrente sostiene che, nonostante la lettera 30 settembre 2003, la situazione di inerzia persiste.

38
La ricorrente sostiene, innanzi tutto, che l’inerzia persiste in quanto la Commissione non ha avviato, in esecuzione della sentenza SIC, il procedimento d’indagine formale nei confronti dei conferimenti finanziari.

39
La ricorrente contesta, poi, che la lettera 30 settembre 2003 costituisca una presa di posizione ai sensi dell’art. 232 CE, poiché questa lettera non è un atto finale idoneo a costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento, ma solo un atto preparatorio.

40
Infine, la violazione da parte della Commissione dei termini ragionevoli nell’esame delle denunce della ricorrente renderebbe tale istituzione colpevole di un’omissione che il Tribunale non può evitare di constatare, salvo privare la ricorrente di un’effettiva tutela giurisdizionale e concedere alla Commissione una totale impunità per il trattamento dilatorio che essa avrebbe riservato da ormai oltre dieci anni alle dette denunce. Il regime del ricorso per carenza dovrebbe quindi seguire quello del ricorso per inadempimento, nell’ambito del quale l’oggetto del ricorso rimane anche quando sia cessato l’inadempimento.

41
La Commissione, da parte sua, sostiene che l’inerzia è cessata con la lettera 30 settembre 2003.

Giudizio del Tribunale

42
Con lettera 30 settembre 2003, la Commissione ha avviato, nei confronti dei Conferimenti Finanziari, la prima tappa dell’esame di tali misure in quanto aiuti esistenti. Facendo ciò, la Commissione ha preso posizione sulla natura di aiuti nuovi o esistenti dei Conferimenti Finanziari, a favore della qualifica di aiuti esistenti.

43
La questione che si pone è quella di sapere se, con tale lettera, la Commissione abbia preso posizione, ai sensi dell’art. 232, secondo comma, CE sugli inviti ad agire della ricorrente nella parte in cui si riferiscono ai Conferimenti Finanziari e se, pertanto, non vi sia più luogo a provvedere, o invece se, come sostiene la ricorrente, l’inerzia persista e debba quindi essere accertata dal Tribunale.

44
Occorre innanzi tutto esaminare la pretesa della ricorrente secondo cui la Commissione persiste nel comportamento omissivo non avendo avviato il procedimento d’indagine formale nei confronti dei Conferimenti Finanziari.

45
Al riguardo, poiché il ricorso per carenza nella causa T‑297/01 è diretto, in particolare a far accertare che i provvedimenti che sono stati comunicati alla ricorrente non garantiscono l’esecuzione integrale della sentenza SIC, è necessario, per potersi pronunciare sulla domanda di non luogo a provvedere e sulla pretesa contraria della ricorrente, esaminare se la sentenza SIC conteneva, tra le sue misure di esecuzione, come sostiene la ricorrente, l’obbligo di avviare immediatamente il procedimento d’indagine formale per quanto riguarda i conferimenti finanziari versati dal 1992 al 1995. In altri termini, occorre esaminare se la sentenza SIC abbia risolto, in favore della novità, la questione del carattere nuovo o esistente di tali conferimenti finanziari. Infatti, in caso affermativo, la Commissione non sarebbe più legittimata ad interrogarsi sul carattere nuovo di tali conferimenti finanziari come ha fatto con la sua lettera 7 novembre 2001, né, a maggior ragione, ad avviare, con lettera 30 settembre 2003, il procedimento di esame dei detti conferimenti finanziari in quanto aiuti esistenti. Essa, al contrario, dovrebbe avviare immediatamente, dopo la sentenza SIC, il procedimento d’indagine formale. Poiché non lo ha fatto, essa, come sostenuto dalla ricorrente nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, persisterebbe nell’omissione ancora oggi per quanto riguarda il suo obbligo di adottare i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza SIC.

46
È tuttavia giocoforza constatare che la sentenza SIC, tra le sue misure d’esecuzione, non conteneva l’obbligo di avviare immediatamente il procedimento d’indagine formale nei confronti dei conferimenti finanziari versati dal 1992 al 1995.

47
Infatti, dalla sentenza SIC emerge che il Tribunale non ha deciso e nemmeno menzionato, né nei motivi né nel dispositivo di tale sentenza, la questione della natura di aiuti nuovi o di aiuti esistenti dei conferimenti finanziari versati dal 1992 al 1995. La questione di cui era investito il Tribunale, e che sola costituiva l’oggetto della controversia, era se la valutazione della Commissione, secondo cui tali conferimenti finanziari non costituivano aiuti, valutazione su cui era basata la decisione impugnata in tale causa, non sollevasse gravi difficoltà.

48
Tale lettura della sentenza SIC non viene rimessa in questione dal punto 85 della sentenza medesima, invocato dalla ricorrente, secondo cui «la valutazione su cui la Commissione si è basata per giudicare che i conferimenti finanziari erogati alla RTP a titolo di indennità compensative non costituivano aiuti presentava gravi difficoltà, le quali, poiché non era provata la compatibilità dei conferimenti stessi con il mercato comune, imponevano l’avvio del procedimento [d’indagine formale]». Benché tale punto esprima la necessità di avviare il procedimento d’indagine formale in presenza di gravi difficoltà sulla natura dei conferimenti finanziari, esso non ha né la funzione né l’oggetto di risolvere la questione se tali conferimenti finanziari dovevano essere considerati come aiuti nuovi o aiuti esistenti.

49
Da quanto precede emerge che la sentenza SIC non vietava alla Commissione di porsi successivamente la detta questione. Conseguentemente e poiché la risoluzione, anche se provvisoria, di tale questione è preliminare rispetto all’avvio del procedimento d’indagine formale (v., in tal senso, sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, punto 20 e causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 26; sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II-2309, punto 82), la sentenza SIC non poteva contenere, tra le sue misure di esecuzione, l’avvio immediato del procedimento d’indagine formale nei confronti dei conferimenti finanziari versati dal 1992 al 1995, cui fa riferimento il ricorso T‑297/01. Inoltre, tale sentenza, poiché non qualificava come aiuti nuovi i detti conferimenti finanziari, non comportava per nulla, indirettamente, una qualificazione di tale tipo nei confronti dei conferimenti finanziari versati successivamente, nel 1997 e nel 1998. Tale sentenza, così, non può essere nemmeno invocata dalla ricorrente a favore dell’avvio immediato del procedimento d’indagine formale nei confronti dei conferimenti finanziari erogati tra il 1996 ed il 1997, di cui al ricorso T‑298/01.

50
Quanto agli argomenti della ricorrente, sollevati nella sua replica e nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, relativi al carattere asseritamene specioso dei dubbi della Commissione sulla natura di aiuti nuovi o aiuti esistenti dei Conferimenti Finanziari e al carattere dilatorio della domanda 7 novembre 2001 e della lettera 30 settembre 2003, essi devono esser respinti. Infatti, la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo, nel tentativo di assicurare il pieno rispetto delle norme di procedura e, quindi, la solidità della futura decisione finale, che taluni aspetti potessero e dovessero ancora essere chiariti, circostanza che ha motivato la domanda 7 novembre 2001 prima della sua pronuncia su tale questione nella fattispecie con la lettera 30 settembre 2003. In particolare, dalla domanda 7 novembre 2001, emerge che la Commissione non aveva ancora pienamente valutato se e in che misura il sistema di concessione dei conferimenti finanziari alla RTP sia stato interessato dalle modifiche costituzionali e legislative intervenute in Portogallo tra il 1989 ed il 1992. La Commissione menziona peraltro la necessità di determinare le date esatte da tener presenti per la liberalizzazione del settore televisivo in Portogallo e per l’introduzione del sistema di conferimenti finanziari a favore della RTP, date che, effettivamente, non emergono chiaramente dal fascicolo e dagli argomenti della ricorrente.

51
Occorre dunque concludere che, poiché la Commissione non aveva l’obbligo, in esecuzione della sentenza SIC, di avviare immediatamente il procedimento d’indagine formale nei confronti dei Conferimenti Finanziari e poiché i dubbi di tale istituzione quanto alla qualificazione di aiuti nuovi o esistenti dei detti conferimenti non erano manifestamente ingiustificati, è a torto che la ricorrente continua a sostenere, nelle sue memorie e nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, che la Commissione, poiché non ha avviato il procedimento d’indagine formale, persiste nel suo comportamento omissivo per quanto riguarda il suo obbligo di adottare i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza SIC.

52
Ci si deve poi pronunciare sulla seconda pretesa della ricorrente, secondo cui la lettera 30 settembre 2003, in quanto atto preparatorio non idoneo ad essere oggetto di un ricorso di annullamento, non può costituire una presa di posizione ai sensi dell’art. 232 CE.

53
A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, anche un atto avverso il quale non può essere proposto ricorso di annullamento può costituire una presa di posizione che pone fine all’omissione, qualora esso si iscriva in un procedimento destinato a concludersi, in via di principio, con un atto giuridico a sua volta impugnabile con un ricorso di annullamento (v. sentenze Pharos/Commissione, citata, punto 43 e giurisprudenza citata, e Branco/Commissione, citata, punto 54). Di conseguenza, la lettera 30 settembre 2003 costituisce, in ogni caso, una presa di posizione ai sensi dell’art. 232 CE.

54
Ne consegue che la seconda pretesa della ricorrente sollevata avverso la domanda di non luogo a provvedere deve essere respinta.

55
Occorre, infine, esaminare la terza pretesa della ricorrente, secondo cui la violazione da parte della Commissione dei termini ragionevoli nell’esame delle denunce della ricorrente rende tale istituzione colpevole di un’omissione che spetterebbe al Tribunale accertare.

56
È pacifico che la Commissione è soggetta ad un obbligo di esame diligente ed imparziale delle denunce in materia di concorrenza, e in particolare nell’ambito dell’art. 88 CE (v. sentenza SIC, punti 105-107 e giurisprudenza citata; sentenze del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/Commissione, Racc. pag. II-313, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata, e 6 marzo 2003, cause riunite T–228/99 e 233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commissione, Racc. pag. II-435, punto 167 e giurisprudenza citata).

57
Pertanto, e per quanto il comportamento della Commissione nel trattamento delle denunce della ricorrente possa apparire riprovevole, il Tribunale, a meno di non oltrepassare i limiti dei ricorsi per carenza in esame, non può giudicare la violazione, dedotta dalla ricorrente, dei termini ragionevoli da parte della Commissione.

58
Infatti, dalla giurisprudenza ricordata sopra al punto 31 risulta che nel caso in cui l’atto la cui omissione è contestata sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso per carenza, ma prima della pronuncia della sentenza, non vi è più luogo a provvedere. Spetterà alla ricorrente, se essa ritiene di aver subito un danno a causa di una violazione dei termini ragionevoli da parte della Commissione, presentare un ricorso per risarcimento danni.

59
Dalle considerazioni che precedono risulta che con lettera 30 settembre 2003 la Commissione ha preso posizione sugli inviti ad agire della ricorrente nella parte in cui riguardano i Conferimenti Finanziari e che non vi è quindi più luogo a provvedere sui ricorsi T‑297/01 e T‑298/01 nella parte in cui si riferiscono anche a tali misure.

60
Pertanto, non vi è più luogo a provvedere sui ricorsi T‑297/01 e T‑298/01.


Sulle spese

61
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 6, del medesimo regolamento, in caso di non luogo a provvedere il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

62
Nella fattispecie, quanto, da un lato, alla parte dei ricorsi T‑297/01 e T‑298/01 relativa alle misure ad hoc su cui, in seguito alla notifica alla ricorrente della decisione 13 novembre 2001, non vi è più luogo a provvedere, contrariamente a quanto suggerisce la Commissione, non può essere contestato alla ricorrente di aver proposto, per tutelare i suoi diritti, i detti ricorsi senza aspettare la notifica da parte della Commissione di questa decisione, notifica che è intervenuta dopo la scadenza del termine per agire per carenza. Quanto, dall’altro lato, alla parte dei ricorsi T‑297/01 e T‑298/01 relativa ai Conferimenti Finanziari, è solo a partire dalla lettera 30 settembre 2003 che l’inerzia è cessata e che non vi è più luogo a provvedere. Ciò premesso, il Tribunale afferma che la Commissione deve sopportare le spese della ricorrente.

63
Tenuto conto di quanto precede occorre dunque, conformemente alle conclusioni della ricorrente, condannare la Commissione alle spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)
Non vi è più luogo a provvedere sui ricorsi T‑297/01 e T‑298/01.

2)
La Commissione è condannata alle spese.

Tiili

Pirrung

Mengozzi

Meij

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1
Lingua processuale: il portoghese.