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Ricorso proposto il 31 luglio 2013 – Miettinen / Consiglio

(Causa T-395/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer ed E. Raedts, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio del 21 maggio 2013 che nega pieno accesso al documento 12979/12 sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2011, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 13), comunicata al ricorrente in data 21 maggio 2013 con lettera recante il riferimento «06/c/02/1 3» (la «decisione impugnata»), nonché la sua conferma di rifiuto del 23 luglio 2013;

condannare il convenuto alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese di eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché la decisione impugnata si basa su un’interpretazione e un’applicazione errate di tali disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale e la tutela del processo decisionale in corso, in quanto:

in primo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la divulgazione del documento 12979/12 arreca pregiudizio alla capacità del suo servizio giuridico di difenderlo in futuri procedimenti legali nonché al procedimento legislativo;

in secondo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la sensibilità del documento 12979/12 e/o la sua ampia portata giustificano il rovesciamento della presunzione favorevole alla pubblicazione dei pareri legali nell’ambito legislativo;

in terzo luogo, la tesi del Consiglio relativa al pregiudizio è meramente ipotetica. Essa è infondata in fatto e in diritto, considerato che il contenuto del parere contenuto nel documento 12979/12 era già di pubblico dominio al momento dell’adozione della decisione impugnata;

in quarto luogo, il Consiglio, invocando l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, non ha applicato il criterio dell’interesse pubblico prevalente, laddove ha preso in considerazione solamente i rischi percepiti per il suo processo decisionale associati alla pubblicazione, e non gli effetti positivi di una simile pubblicazione ai fini, segnatamente, della legittimità del processo decisionale; inoltre, nel richiamarsi all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, non ha applicato il suddetto criterio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Consiglio non ha rispettato il proprio obbligo di fornire motivi sufficienti e adeguati per la decisione impugnata.