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Ricorso proposto il 18 luglio 2013 – Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein / BCE

(Causa T-376/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein (Kiel, Germania) (rappresentante: O. Hoepner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione della convenuta del 16 aprile 2013, nella versione della decisione del 22 maggio 2013 (LS/MD/13/313), nella misura in cui essa respinge la richiesta di accesso agli allegati A e B dell’“Exchange Agreement dated 15. February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NBCs listed herein”;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del fondamento della decisione.

La ricorrente contesta alla BCE di avere ampliato sotto il profilo sostanziale, con la sua decisione BCE/2011/61 , il novero dei motivi di rifiuto menzionati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/32 , senza che tale potere le fosse stato attribuito con atto idoneo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali.

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata violerebbe forme sostanziali. Essa rileva a tal proposito che, alla luce dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il requisito dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dovrebbe essere rigorosamente applicato, e che i considerando inseriti dalla convenuta nella decisione impugnata non soddisferebbero i requisiti che la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe stabilito.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di norme sostanziali

In proposito, la ricorrente lamenta la violazione di norme sostanziali, in quanto la decisione contestata, a causa della sua inadeguata motivazione, avrebbe leso la ricorrente nel suo diritto d’accesso ai documenti, di cui all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, il rifiuto di consentire l’accesso sarebbe sproporzionato.

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1 2011/342/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 9 maggio 2011, che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2011/6) (GU L 158, pag. 37).

2 2004/258/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU L 80, pag. 42).