Language of document : ECLI:EU:T:2015:361

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

4 giugno 2015 (*)

«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Accordo di scambio del 15 febbraio 2012 tra la Grecia, la BCE e alcune banche centrali nazionali dell’Eurosistema – Allegati A e B – Decisione di diniego parziale di accesso – Interesse pubblico – Politica monetaria dell’Unione e di uno Stato membro – Contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema – Stabilità del sistema finanziario dell’Unione»

Nella causa T‑376/13,

Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, con sede in Kiel (Germania), rappresentato da O. Hoepner e D. Unrau, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Lambrinoc e K. Laurinavičius, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della BCE del 22 maggio 2013, comunicata al ricorrente con lettera del presidente di quest’ultima, che respinge parzialmente la domanda di accesso agli allegati A e B dell’«Exchange agreement dated 15 February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NCBs listed herein» (accordo di scambio del 15 febbraio 2012 tra la Repubblica ellenica et la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dell’Eurosistema in esso elencate),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e decisione impugnata

1        Il 10 maggio 2010, a seguito delle tensioni su taluni segmenti dei mercati finanziari, in particolare su determinati mercati delle obbligazioni di Stato della zona euro, la Banca centrale europea (BCE) ha deciso e annunciato pubblicamente che occorreva istituire un programma temporaneo per il mercato dei titoli finanziari, inteso a ripristinare l’adeguato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, vale a dire il processo mediante il quale le decisioni di politica monetaria producono effetti sull’economia in generale e sul livello dei prezzi in particolare.

2        Il 14 maggio 2010, la BCE ha adottato la decisione 2010/281/UE, del 14 maggio 2010, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5) (GU L 124, pag. 8). Il programma per il mercato dei titoli finanziari (Securities Markets Programme; in prosieguo: lo «SMP») consentiva alla BCE e alle banche centrali nazionali (in prosieguo: le «BCN») dell’Eurosistema di operare interventi diretti nei mercati dei titoli di debito privati e pubblici della zona euro.

3        Lo SMP era attuato dai gestori di portafoglio dell’Eurosistema mediante interventi sotto forma di acquisti di obbligazioni sovrane in euro sui mercati secondari. Nell’ambito di detto SMP, la BCE ha acquistato obbligazioni sovrane, segnatamente greche, tra maggio 2010 e marzo 2011, nonché tra agosto 2011 e febbraio 2012.

4        Con l’accordo di scambio del 15 febbraio 2012 tra la Repubblica ellenica, la BCE e le BCN dell’Eurosistema in esso elencate (in prosieguo: l’«accordo di scambio»), la BCE e le BCN dell’Eurosistema hanno scambiato obbligazioni di Stato greche di cui esse erano titolari con nuove obbligazioni di Stato greche. Queste ultime possiedono le stesse caratteristiche delle originali obbligazioni di Stato greche in termini di valore nominale, tassi di interesse nominale, date del pagamento degli interessi e date di riacquisto.

5        Nel marzo 2012, nell’ambito dell’iniziativa di coinvolgimento del settore privato relativa alla ristrutturazione del debito nazionale greco, talune obbligazioni di Stato greche sono state ristrutturate. Tale ristrutturazione non ha inciso sulle nuove obbligazioni di Stato greche detenute dalla BCE e dalle BCN menzionate al precedente punto 4. Il ricorrente, il Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig‑Holstein, istituto di previdenza dell’albo dei dentisti di Schleswig‑Holstein, titolare di obbligazioni di Stato greche, non ha acconsentito all’iniziativa di coinvolgimento del settore privato e ha fatto valere, in un ricorso, i propri diritti nei confronti della Repubblica ellenica. Secondo tale istituto, la questione di stabilire in che misura la BCE e le BCN dell’Eurosistema detenessero obbligazioni di Stato greche al momento della ristrutturazione del debito nazionale greco nell’ambito dell’iniziativa di coinvolgimento del settore privato riveste un’importanza particolare per il suo ricorso.

6        Il 6 settembre 2012, la BCE ha deciso di porre fine allo SMP. Essa ha annunciato che la liquidità immessa tramite lo SMP avrebbe continuato ad essere riassorbita come in passato e che i titoli rimanenti nel portafoglio legato allo SMP sarebbero stati detenuti fino alla scadenza. Essa ha altresì annunciato le caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie definitive su mercati secondari delle obbligazioni sovrane (in prosieguo: le «OMT»), le quali costituivano eventuali misure future di politica monetaria.

7        Con lettera del 15 marzo 2013, il ricorrente ha chiesto alla BCE l’accesso all’«allegato» dell’accordo di scambio.

8        Con lettera del 16 aprile 2013, la BCE ha risposto a tale richiesta. Essa ha precisato che l’accordo di scambio conteneva, in particolare, due allegati – A e B – e ne ha descritto il contenuto. Anzitutto, per quanto riguarda l’allegato A, la BCE ha sostenuto di aver illustrato, in una tabella, le obbligazioni di Stato greche acquisite dalla BCE e dalle BCN dell’Eurosistema nell’ambito dello SMP. Tale tabella avrebbe compreso quattro colonne, indicanti la descrizione dei titoli, il loro numero d’identificazione, il volume totale dello SMP e il sito. La BCE ha altresì indicato che il valore complessivo delle obbligazioni di Stato greche elencate nell’allegato A ammontava a EUR 42 732 860 000,00. In seguito, ha indicato che l’allegato B era suddiviso in due parti. La parte I avrebbe fissato le condizioni finanziarie delle nuove obbligazioni di Stato greche e avrebbe compreso cinque colonne, di cui quattro indicanti gli elementi che si trovano nell’allegato A e la quinta il valore nominale in euro. Anche il valore nominale delle nuove obbligazioni di Stato greche elencate nell’allegato B sarebbe stato pari a EUR 42 732 860 000,00. La parte II avrebbe fissato altre condizioni delle nuove obbligazioni di Stato greche, quali la base di calcolo degli interessi, le date di pagamento degli interessi, l’agente pagatore, il rating, la negoziazione, ecc. Peraltro, la BCE ha chiarito che le nuove obbligazioni di Stato greche possedevano le stesse caratteristiche delle obbligazioni di Stato greche originali in termine di valore nominale, tasso cedolare, date di pagamento degli interessi e date di rimborso e non figuravano sulla lista dei titoli soggetti a ristrutturazione nell’ambito dell’iniziativa di coinvolgimento del settore privato. Per il resto, la BCE ha respinto la domanda del ricorrente nella misura in cui chiedeva l’accesso alle informazioni dettagliate e sistematiche contenute negli allegati A e B.

9        Il 19 aprile 2013, il ricorrente ha inviato alla BCE una domanda di conferma, nella quale si è limitato a chiedere l’accesso ai soli allegati A e B dell’accordo di scambio.

10      Con lettera del 22 maggio 2013, la BCE ha comunicato alcuni estratti degli allegati A e B dell’accordo di scambio che confermavano la descrizione dei suddetti allegati realizzata nella lettera del 16 aprile 2013. Per il resto, essa ha respinto la domanda di conferma. In tale contesto, ha precisato che il rifiuto di divulgare informazioni dettagliate e sistematiche sulle obbligazioni di Stato greche di cui essa e le BCN dell’Eurosistema erano titolari si basava sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo, terzo e settimo trattino, della sua decisione 2004/258/CE, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della BCE (BCE/2004/3) (GU L 80, pag. 42), come modificata dalla sua decisione 2011/342/UE, del 9 maggio 2011, che modifica la decisione BCE/2004/3 (BCE/2011/6) (GU L 158, pag. 37) (in prosieguo: la «decisione 2004/258 modificata»). Tale rifiuto sarebbe stato giustificato dalla protezione dell’interesse pubblico per quanto riguarda la politica monetaria dell’Unione europea e di uno Stato membro, nella fattispecie, la Repubblica ellenica, dalla contabilità della BCE e delle BCN dell’Eurosistema e dalla stabilità del sistema finanziario nell’Unione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2013, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

13      Il 28 ottobre 2014, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti al ricorrente e alla BCE. Il ricorrente e la BCE hanno risposto a tali quesiti entro il termine stabilito.

14      Nell’ambito delle misure istruttorie previste dall’articolo 65 del regolamento di procedura, il Tribunale ha ordinato alla BCE, con ordinanza del 3 novembre 2014, di produrre gli allegati A e B dell’accordo di scambio. La BCE ha ottemperato a tale misura istruttoria entro il termine impartito. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di procedura, gli allegati in questione non sono stati comunicati al ricorrente.

15      All’udienza del 10 dicembre 2014 sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

16      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare «il parere della [BCE] del 16 aprile 2013, nella versione del parere del 22 maggio 2013 (…), nella misura in cui la domanda di accesso agli allegati A e B dell’[accordo di scambio] non sia già stata accolta»;

–        condannare la BCE alle spese.

17      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla ricevibilità del ricorso nel suo complesso

18      Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità, la BCE contesta la ricevibilità del ricorso. Essa sostiene che, prima di aver formulato le domande di accesso agli allegati dell’accordo di scambio a nome del ricorrente, l’avvocato di quest’ultimo aveva già formulato tali domande a suo nome. Dette domande, che sarebbero state praticamente identiche a quelle formulate a nome del ricorrente, sarebbero state respinte. Poiché l’avvocato del ricorrente ha rinunciato al ricorso avverso tale rifiuto (causa T‑70/13) il 15 marzo 2013, vale a dire lo stesso giorno del deposito della domanda di accesso a nome del ricorrente, il ricorso di annullamento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.

19      A tale proposito, è sufficiente constatare che, confrontata alle domande che l’avvocato del ricorrente ha formulato a nome del ricorrente, la BCE non ha invocato né il carattere eccessivo o abusivo delle domande, né l’autorità di cosa giudicata. Al contrario, nelle decisioni del 16 aprile e del 22 maggio 2013, ha respinto nel merito le domande del ricorrente.

20      In quanto destinatario di tali decisioni, il ricorrente ha il diritto di introdurre un ricorso contro queste ultime. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la BCE, il diritto di ricorso del ricorrente contro dette decisioni non può essere leso da un’eventuale irricevibilità della sua domanda innanzi alla BCE, né dalla rinuncia di un’altra parte ricorrente in un’altra causa di cui il Tribunale era stato investito.

21      L’eccezione d’irricevibilità deve pertanto essere respinta.

2.     Sulla domanda di annullamento della lettera della BCE del 22 maggio 2013

 Sulla ricevibilità

22      La BCE sostiene che il primo capo delle conclusioni volto all’annullamento della decisione della BCE del 16 aprile 2013, come modificata dalla decisione della BCE del 22 maggio 2013, è irricevibile. Il ricorrente non avrebbe indicato in modo sufficientemente chiaro la decisione della BCE di cui chiedeva l’annullamento. Gli argomenti presentati a sostegno di tale domanda riguarderebbero sia la risposta del 16 aprile 2013 sia quella del 22 maggio 2013.

23      A tale proposito, si deve rammentare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia. Tale indicazione deve essere sufficientemente precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (sentenza del 20 marzo 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, Racc., EU:T:2013:141, punto 49).

24      Nella fattispecie, occorre prendere in considerazione il contesto giuridico nel quale s’inserisce la domanda di annullamento. Infatti, secondo il procedimento previsto dagli articoli 6 e 7 della decisione 2004/258 modificata, a seguito del rifiuto di una domanda iniziale di accesso ai documenti, il richiedente può presentare una domanda di conferma affinché il consiglio direttivo della BCE riveda la posizione di quest’ultima. Alla luce di tali disposizioni, occorre sottolineare che emerge in modo sufficientemente chiaro dalla domanda di annullamento della «risposta della BCE del 16 aprile 2013, come modificata dalla risposta della BCE del 22 maggio 2013», che il ricorrente chiede l’annullamento della revisione della decisione iniziale e quindi della lettera del consiglio direttivo della BCE del 22 maggio 2013. In udienza, il ricorrente ha confermato tale interpretazione della propria domanda di annullamento.

25      Contrariamente a quanto sostiene la BCE, tale conferma del ricorrente non può essere considerata una modifica delle sue conclusioni. Infatti, emergeva già dal ricorso, in modo sufficientemente chiaro, che la domanda di annullamento riguardava la decisione della BCE del 22 maggio 2013.

26      Pertanto, l’eccezione d’irricevibilità riguardante la domanda di annullamento della decisione della BCE del 22 maggio 2013 deve essere respinta.

 Sul merito

27      A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente solleva tre motivi. Il primo motivo è relativo ad un’eccezione d’illegittimità riguardante l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino, della decisione 2004/258 modificata. Il secondo motivo attiene a una violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il terzo motivo riguarda la fondatezza delle considerazioni della BCE.

28      Il Tribunale considera opportuno esaminare il secondo e il terzo motivo prima di pronunciarsi sul primo.

 Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione

29      Il ricorrente sostiene che la BCE abbia violato l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali. A sostegno di tale motivo, rileva che le eccezioni al diritto di accesso del pubblico ai documenti devono essere interpretate e applicate restrittivamente. L’istituzione che nega l’accesso a un documento dovrebbe chiarire in che misura l’accesso a tale documento potrebbe concretamente e effettivamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato da una delle eccezioni che l’istituzione fa valere in forza della disposizione che essa invoca. Nel caso di specie, i requisiti inerenti all’obbligo di motivazione sarebbero particolarmente elevati in ragione del potere discrezionale della BCE e del controllo giurisdizionale limitato delle sue decisioni. Secondo il ricorrente, la lettera della BCE del 22 maggio 2013 non soddisfa tali requisiti.

30      La BCE contesta tali argomenti.

31      In tale ambito, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, gli atti giuridici sono motivati.

32      L’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, ove quest’ultima attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione di una decisione deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e riflettere le considerazioni dell’istituzione dell’Unione che ha adottato l’atto giuridico in maniera chiara e non equivoca, in modo che gli interessati possano comprendere i motivi del provvedimento adottato e che le giurisdizioni dell’Unione possano esercitare il proprio controllo (sentenza del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, Racc., EU:C:2001:178, punto 35).

33      La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti necessari va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza dell’11 settembre 2003, Austria/Consiglio, C‑445/00, Racc., EU:C:2003:445, punto 49).

34      È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare la motivazione della lettera della BCE del 22 maggio 2013.

35      In tale lettera, la BCE ha affermato, innanzitutto, che una divulgazione dei dati contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio arrecherebbe pregiudizio, in primo luogo, alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria ed economica dell’Unione e di uno Stato membro, in secondo luogo, alla contabilità della BCE e delle BCN dell’Eurosistema e, in terzo luogo, alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e in uno Stato membro. Essa ha affermato che il rifiuto parziale di accesso a detti documenti era pertanto giustificato in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo, terzo e settimo trattino della decisione 2004/258 modificata.

36      In seguito, la BCE ha precisato più in dettaglio i motivi per i quali riteneva che la divulgazione di tali dati potesse arrecare pregiudizio all’interesse pubblico.

37      In primo luogo, essa ha precisato di non divulgare informazioni dettagliate e sistematiche sui propri interventi sul mercato poiché ciò potrebbe arrecare pregiudizio all’efficacia della politica monetaria dell’Unione. Tale considerazione varrebbe, in particolare, per acquisti di titoli nell’ambito dello SMP, che costituirebbero operazioni d’intervento. La divulgazione della composizione esatta del portafoglio relativo allo SMP per quanto riguarda le obbligazioni di Stato greche svelerebbe informazioni sulla strategia e la tecnica perseguite dalle operazioni di intervento, circostanza che potrebbe compromettere l’efficacia di eventuali future operazioni di intervento della BCE e, in ultima analisi, l’efficacia stessa della politica monetaria. In tale contesto, la BCE ha precisato che l’acquisto delle obbligazioni di Stato greche dalla stessa e dalle BCN dell’Eurosistema nell’ambito dello SMP non aveva perseguito un obiettivo di investimento, ma un obiettivo pubblico, vale a dire quello di far fronte al malfunzionamento di segmenti pertinenti dei mercati di titoli al fine di ristabilire un meccanismo appropriato di trasmissione della politica monetaria, poiché si tratterebbe di una componente essenziale della stabilità finanziaria e di un presupposto fondamentale dell’efficacia della politica monetaria. Senza trasmissione effettiva della politica monetaria, nel complesso della zona euro, la stabilità finanziaria sarebbe in pericolo, così come il mantenimento dello spazio monetario unico in quanto tale.

38      In secondo luogo, la BCE ha fatto presente al ricorrente che non è usuale che gli operatori del mercato finanziario divulghino la composizione esatta del proprio portafoglio finanziario, laddove questo sarebbe svantaggioso per i propri interessi finanziari. Secondo un principio generalmente riconosciuto, la piena trasparenza riguardante determinati requisiti indebolirebbe la posizione sul mercato del titolare per transazioni future, poiché consentirebbe a soggetti terzi di prevedere, sulla base della strategia di portafoglio che ha realizzato in passato, le sue future necessità e le preferenze in materia di investimenti. Poiché le BCN dell’Eurosistema sono investitori pubblici, l’interesse pubblico riguardante la contabilità della BCE e delle BCN dell’Eurosistema dovrebbe essere tutelato e la divulgazione di talune informazioni dettagliate sulle operazioni e sulle somme che figurano al loro bilancio dovrebbe essere limitata.

39      Tale motivazione soddisfa i requisiti dell’obbligo di motivazione.

40      Infatti, le considerazioni della BCE esposte ai precedenti punti da 35 a 38 hanno consentito al ricorrente di venire a conoscenza della base giuridica su cui la BCE aveva fondato il rigetto della sua domanda di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio, vale a dire, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo, terzo e settimo trattino, della decisione 2004/258 modificata e i motivi per cui essa aveva ritenuto che una divulgazione del contenuto dei suddetti allegati avrebbe arrecato pregiudizio alla politica monetaria dell’Unione degli Stati membri, alla sua contabilità e a quella delle BCN dell’Eurosistema e alla stabilità del sistema finanziario. Tali considerazioni consentono altresì al Tribunale di verificare la fondatezza delle considerazioni della BCE.

41      Nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente è tale da rimettere in discussione tale conclusione.

42      In primo luogo, il ricorrente sostiene che, poiché l’intera attività della BCE persegue un obiettivo pubblico, quest’ultima non poteva limitarsi ad invocare il malfunzionamento di segmenti pertinenti del mercato e l’obiettivo pubblico dei suoi interventi per giustificare il rifiuto di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio.

43      Tale censura deve essere respinta.

44      Infatti, come emerge dai precedenti punti da 35 a 38, nella sua lettera del 22 maggio 2013, la BCE non si è limitata ad invocare gli obiettivi pubblici perseguiti mediante i suoi interventi, ma ha altresì esposto i motivi concreti per i quali la divulgazione delle informazioni contenute negli allegati A e B avrebbe rischiato di pregiudicare l’efficacia di eventuali future misure d’intervento, nonché la sua contabilità e quella delle BCN dell’Eurosistema.

45      In secondo luogo, il ricorrente afferma che la BCE non ha sufficientemente illustrato i motivi per cui le informazioni contenute negli allegati A e B dell’accordo di scambio avrebbero potuto compromettere l’efficacia di future misure d’intervento, mentre, da un lato, lo SMP era già concluso e, dall’altro, la sua domanda non era riferita a informazioni riguardanti direttamente lo SMP, bensì esclusivamente a informazioni contenute nell’accordo di scambio.

46      Tale censura deve essere respinta.

47      Infatti, come emerge dai precedenti punti da 35 a 38, nella sua decisione del 22 maggio 2013, la BCE ha precisato che le informazioni contenute negli allegati A e B dell’accordo di scambio avrebbe incentivato taluni operatori di mercato non soltanto a analizzare la tattica e la strategia sottostanti agli interventi effettuati nell’ambito dello SMP, ma altresì a prevedere la tecnica e la strategia perseguite per eventuali interventi futuri, cosa che avrebbe potuto pregiudicare l’efficacia di questi ultimi.

48      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che i riferimenti al «malfunzionamento di segmenti pertinenti di mercato» e al «meccanismo di trasmissione» in materia di politica monetaria utilizzati dalla BCE nella sua motivazione non erano sufficientemente chiari.

49      Tale censura deve essere respinta.

50      Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la BCE non era tenuta a spiegare ulteriormente le espressioni «malfunzionamento di segmenti pertinenti di mercato» e «meccanismo di trasmissione», utilizzate nella sua lettera del 22 maggio 2013. Innanzitutto, per quanto riguarda l’espressione «malfunzionamento di segmenti pertinenti di mercato», occorre ricordare che era pubblicamente noto che, a partire dall’inizio dell’anno 2010, l’Unione aveva subito la crisi del debito sovrano e che erano insorte tensioni su taluni mercati del debito sovrano della zona euro, in particolare viste le crescenti preoccupazioni del mercato circa la sostenibilità delle finanze pubbliche in relazione ai disavanzi di bilancio estremamente elevati, in particolare in Grecia. Era altresì noto che tali tensioni si erano estese ad altri segmenti dei mercati finanziari e che la BCE aveva annunciato lo SMP al fine di migliorare l’efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. In seguito, è sufficiente constatare, per quanto riguarda l’uso, da parte della BCE, dell’espressione «meccanismo di trasmissione», che si deve ritenere che il ricorrente, il quale ha acquistato obbligazioni di Stato greche in qualità d’investitore istituzionale, conoscesse il significato di tale termine o fosse in grado di reperirlo facilmente, per esempio consultando il sito internet della BCE.

51      In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la decisione del 22 maggio 2013 non contiene nel modo più assoluto alcun dato di fatto e che la BCE si è fondata su una mera illazione per quanto riguarda il pregiudizio all’efficacia di eventuali future operazioni d’intervento. Orbene, nel caso di specie, i requisiti inerenti all’obbligo di motivazione sarebbero rigorosi poiché la BCE disponeva di un ampio margine di discrezionalità per determinare se la divulgazione dei documenti in questione avrebbe potuto arrecare pregiudizio all’interesse pubblico.

52      Nella misura in cui tale censura riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto formalità sostanziale, essa deve essere respinta.

53      È certamente vero che la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la questione se un interesse pubblico relativo alla politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro, alla contabilità della BCE o delle BCN dell’Eurosistema ed alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro avrebbe potuto essere pregiudicato dalla divulgazione delle informazioni contenute negli allegati A e B. Pertanto, il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione a tale proposito deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza dei fatti materiali, nonché dell’assenza sia di un errore manifesto di valutazione sia di sviamento di potere (sentenza del 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE, T‑590/10, EU:T:2012:635, punto 43).

54      Occorre altresì rammentare che, tenuto conto del controllo limitato da parte del giudice dell’Unione, il rispetto dell’obbligo della BCE di motivare sufficientemente le proprie decisioni riveste un’importanza ancora maggiore. Infatti, è solamente in tal modo che il giudice dell’Unione può accertare se esistevano tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, causa C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14).

55      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’obbligo di motivazione non ostava affatto a che la BCE si fosse fondata su considerazioni che tenevano conto del comportamento ipotetico che operatori del mercato avrebbero potuto adottare a seguito della divulgazione delle informazioni contenute negli allegati A e B dell’accordo di scambio e sugli effetti che un tale comportamento avrebbe potuto avere su futuri interventi. Infatti, da un lato, tale ragionamento è sufficientemente concreto per consentire al ricorrente di contestarne la fondatezza e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Dall’altro, nella fattispecie, il carattere generico della motivazione della BCE è giustificato dalla preoccupazione di non svelare informazioni la cui tutela è prevista dall’eccezione fatta valere.

56      In quinto luogo, il ricorrente sostiene che il motivo secondo cui la strategia e la tattica perseguite dalle operazioni d’investimento rischierebbero di essere svelate è irrilevante e che la BCE ha erroneamente affermato di avere esigenze e preferenze di investimento.

57      Anche tali censure non meritano accoglimento.

58      Infatti, esse attengono alla fondatezza della motivazione e non possono quindi dimostrare la violazione dell’obbligo di motivazione quale formalità sostanziale.

59      Pertanto, occorre respingere il presente motivo nella misura in cui si fonda su una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

60      Inoltre, nella misura in cui il presente motivo si basa altresì su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi del quale il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni, è sufficiente constatare che, alla luce delle precedenti considerazioni, esso non può trovare accoglimento, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nelle circostanze del caso di specie, tale disposizione si applichi alla BCE.

61      Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto nella sua totalità.

 Sul terzo motivo, relativo alla fondatezza delle considerazioni della BCE

62      Il ricorrente afferma che le considerazioni della BCE sulle quali essa ha fondato il rifiuto della domanda di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio sono viziate da errori. Se gli argomenti addotti dalla BCE dovessero essere considerati sufficienti per negare l’accesso ai suddetti allegati, ciò costituirebbe un ostacolo disproporzionato al diritto all’informazione sancito dall’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dall’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e svuoterebbe tale diritto della sua sostanza.

63      La BCE contesta tali argomenti.

64      A tale proposito, in via preliminare, occorre precisare che taluni degli argomenti che il ricorrente fa valere nell’ambito del presente motivo potrebbero suggerire che egli invochi un’eccezione d’illegittimità volta a mettere in discussione la conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali.

65      Orbene, nella risposta del 10 novembre 2014 ai quesiti del Tribunale (v. precedente punto 13), il ricorrente ha precisato che, nell’ipotesi in cui il Tribunale considerasse che, nel caso di specie, sono riunite le condizioni relative alle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata, non manterrebbe l’eccezione di illegittimità riguardante l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino della decisione 2004/258 modificata.

66      Occorre pertanto esaminare se gli argomenti del ricorrente rivelino un errore che inficia la fondatezza della conclusione della BCE, secondo cui il rifiuto parziale della domanda di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio è giustificato in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata.

67      Come risulta dai precedenti punti da 35 a 38, a sostegno di tale conclusione, la BCE ha dichiarato che, in sostanza, la divulgazione di dati dettagliati e sistematici sulle obbligazioni di Stato che essa e le BCN dell’Eurosistema hanno acquistato nell’ambito dello SMP potrebbe incentivare gli operatori del mercato a trarre conclusioni sulla strategia, la tattica e il metodo seguiti nell’ambito del mercato e a prevedere la strategia, la tattica o il metodo che potrebbero essere utilizzati nell’ambito di futuri interventi. Questo potrebbe arrecare pregiudizio all’efficacia dei suddetti interventi e, in ultima analisi, alla politica monetaria dell’Unione, nonché alla contabilità della BCE e delle BCN dell’Eurosistema.

68      Il ricorrente ritiene che tali considerazioni siano erronee. A sostegno del presente motivo, non sviluppa argomenti autonomi, ma si limita a fare riferimento agli argomenti già sviluppati nell’ambito del secondo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. Pertanto, occorre quindi esaminare gli argomenti che il ricorrente ha addotto nell’ambito del secondo motivo, nella misura in cui essi non riguardano, o perlomeno non riguardano solamente, una violazione dell’obbligo di motivazione quale formalità sostanziale, ma altresì la fondatezza delle considerazioni della BCE.

–       Sulle censure relative, segnatamente, al carattere ipotetico delle considerazioni della BCE

69      Il ricorrente sostiene che le considerazioni della BCE si basano su mere speculazioni, senza fondarsi su alcun dato di fatto. Tali considerazioni non potrebbero giustificare un diniego di accesso ai documenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata. In tale contesto, il ricorrente sostiene altresì che la sua domanda non riguardava misure d’intervento, ma esclusivamente l’accordo di scambio, e che, in ogni caso, nel momento in cui egli ha depositato la domanda, lo SMP era già scaduto.

70      A tale proposito, in via preliminare, occorre rammentare che la decisione 2004/258 modificata è volta, come precisato dai considerando 2 e 3, a garantire un accesso più ampio ai documenti della BCE rispetto a quello esistente sotto il regime della decisione 1999/284/CE, del 3 novembre 1998, relativa all’accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea (BCE/1998/12) (GU L 110, pag. 30), preservando al contempo sia l’indipendenza della BCE e delle BCN dell’Eurosistema sia la riservatezza di talune questioni inerenti all’espletamento delle funzioni della BCE.

71      L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/258 modificata conferisce a qualsiasi cittadino dell’Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro un diritto d’accesso ai documenti della BCE, secondo le condizioni e le limitazioni definite da tale decisione.

72      Tale diritto è comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni d’interesse pubblico o d’interesse privato. Più specificamente, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata, prevede talune eccezioni all’accesso a un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro o la contabilità della BCE o delle BCN dell’Eurosistema.

73      Tenuto conto del fatto che le eccezioni al diritto d’accesso previste dall’articolo 4 della decisione 2004/258 modificata derogano al diritto d’accesso ai documenti previsto all’articolo 2, paragrafo 1, esse devono essere interpretate e applicate restrittivamente. Pertanto, qualora la BCE decida di rifiutare l’accesso a un documento che le è stato chiesto di comunicare, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta decisione, essa deve, in linea di principio giustificare il motivo per cui l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente e effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista da tale disposizione che essa invoca (sentenza Thesing e Bloomberg Finance/BCE, punto 53 supra, EU:T:2012:635, punti 41 e 42).

74      È alla luce di tali principi che è necessario valutare se le considerazioni della BCE fossero sufficienti per giustificare il rifiuto parziale della domanda di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio.

75      In primo luogo, nella misura in cui il ricorrente contesta alla BCE di essersi fondata su delle ipotesi, si deve ricordare che, in forza delle norme previste dall’articolo 4 della decisione 2004/258 modificata, la BCE è tenuta a raffrontare, da un lato, la situazione esistente, in cui l’accesso ai documenti non è (ancora) stato concesso, e dall’altro, una situazione ipotetica, in cui l’accesso ai documenti sarebbe concesso. Pertanto, la sola circostanza che, nella sua decisione di rifiuto parziale d’accesso, la BCE abbia tenuto conto della situazione ipotetica in cui avrebbe concesso l’accesso agli allegati A e B, non è, di per sè, suscettibile di mettere in discussione la fondatezza del suo ragionamento.

76      In secondo luogo, occorre esaminare se gli argomenti addotti dal ricorrente siano idonei a dimostrare che, nella sua decisione del 22 maggio 2013, la BCE non ha illustrato in modo sufficientemente concreto il rischio di un pregiudizio all’interesse tutelato o che le sue considerazioni a tale proposito sono viziate da un errore manifesto di valutazione.

77      In tale contesto, anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente non adduce alcun argomento suscettibile di mettere in discussione la fondatezza della considerazione della BCE secondo cui la divulgazione dei dati contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio avrebbe svelato la composizione esatta del portafoglio dello SMP e avrebbe quindi consentito agli operatori del mercato di conoscere, in particolare, i valori nominali, i tassi cedolari, le date di pagamento degli interessi e le date di rimborso delle obbligazioni di Stato acquisite nell’ambito dello SMP. Infatti, a tale proposito, il ricorrente si limita ad affermare che non domanda l’accesso a documenti connessi direttamente all’intervento della BCE. Orbene, come sostenuto dalla BCE, è possibile, sulla base delle informazioni contenute negli allegati A e B dell’accordo di scambio, identificare le obbligazioni di Stato greche che la BCE e le BCN dell’Eurosistema hanno acquistato nell’ambito dello SMP.

78      Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poi, la circostanza che lo SMP fosse già scaduto non rende tali considerazioni manifestamente erronee o irrilevanti. Infatti, secondo il ragionamento della BCE, la divulgazione di dati contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio avrebbe potuto incoraggiare gli operatori del mercato a prevedere la strategia, la tattica e il metodo che potevano essere adottati dalla BCE e dalle BCN dell’Eurosistema nell’ambito di futuri interventi. Orbene, come già giudicato dal Tribunale, è usuale che gli operatori del mercato utilizzino le informazioni divulgate dalle banche centrali, poiché le analisi e le decisioni di queste ultime sono considerate una fonte particolarmente importante e affidabile per realizzare una valutazione delle evoluzioni correnti e future del mercato finanziario (sentenza Thesing et Bloomberg Finance/BCE, punto 53 supra, EU:T:2012:635, punti 52, 57 e 63).

79      Inoltre, il ricorrente mette in dubbio la considerazione della BCE secondo cui l’efficacia di futuri interventi e la sua contabilità nonché quella delle BCN dell’Eurosistema potrebbero essere pregiudicate nell’ipotesi in cui determinati operatori del mercato agissero in funzione dei pronostici realizzati sulla base dei dati contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio.

80      Per quanto riguarda tale elemento della motivazione della lettera del 22 maggio 2013, la BCE ha precisato che la divulgazione d’informazioni relative al metodo seguito nell’ambito dello SMP potrebbe arrecare pregiudizio a misure d’intervento aventi un obiettivo identico o simile a quello che è stato perseguito dallo SMP. Tali programmi sarebbero intesi a incoraggiare gli operatori del mercato a investire in una categoria di obbligazioni di Stato, se del caso, prima ancora che la BCE e le BCN dell’Eurosistema le acquistino, al fine di trarre vantaggio dall’evoluzione dei prezzi derivante da tali acquisti. I programmi medesimi potrebbero avere un impatto positivo sull’insieme delle obbligazioni contenute nella categoria indicata. Poiché gli operatori del mercato non sono a conoscenza delle obbligazioni preferite dalla BCE e dalle BCN dell’Eurosistema, essi sarebbero incentivati a investire ampiamente in tutta la categoria considerata. Al contrario, nell’ipotesi in cui gli operatori del mercato avessero accesso ai dati dettagliati e sistematici contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio, l’efficacia delle misure d’intervento e, in ultima analisi, quella della politica monetaria rischierebbero di essere compromesse, al pari della situazione finanziaria della BCE e delle BCN dell’Eurosistema. In tale ipotesi, gli operatori del mercato potrebbero essere incentivati a effettuare previsioni al fine di determinare più specificamente i tipi di obbligazioni di Stato all’interno della categoria indicata che potrebbero essere acquistate dalla BCE e dalle BCN dell’Eurosistema e a concentrare i loro acquisti su tali tipi di obbligazioni. Da un lato, ciò rischierebbe di comportare come conseguenza un aumento dei prezzi dei tipi di obbligazioni identificate dagli operatori del mercato come suscettibili di essere acquistate dalla BCE e dalle BCN dell’Eurosistema. Nella misura in cui tali obbligazioni corrispondessero effettivamente alle preferenze della BCE e delle BCN dell’Eurosistema, queste ultime potrebbero essere indotte sia ad acquistare tali tipi di obbligazioni a prezzi più elevati, sia a comprare obbligazioni diverse corrispondenti in misura inferiore alle loro preferenze. Dall’altro, la BCE e le BCN dell’Eurosistema potrebbero essere indotte ad acquistare obbligazioni di diversi tipi nella categoria indicata, al fine di incentivare gli operatori del mercato a investire nell’insieme delle obbligazioni contenute nella suddetta categoria, invece di concentrarsi solo su taluni tipi di obbligazioni.

81      A tale proposito, in un primo tempo, il ricorrente sostiene che tali considerazioni delle BCE sono fondate su un’ipotesi improbabile. Certamente, nel suo comunicato stampa del 6 settembre 2012, la BCE ha annunciato le caratteristiche tecniche riguardanti l’acquisto di obbligazioni di Stato nell’ambito del programma relativo alle OMT (in prosieguo: il «programma OMT») (v. il precedente punto 6). Tuttavia, si sarebbe potuto prevedere che la BCE e le BCN dell’Eurosistema non avrebbero acquistato obbligazioni di Stato nell’ambito di detto programma.

82      In tale contesto, in primo luogo, il ricorrente sostiene che risulta da una decisione dei ministri della zona euro della fine del 2014 che la misura prevista nell’ambito della politica monetaria riguardante la Repubblica ellenica consisteva nell’apertura di una linea di credito. L’acquisto di obbligazioni di Stato greche non sarebbe pertanto più previsto.

83      Tale censura deve essere respinta.

84      A tale proposito, è sufficiente rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, nell’ambito del ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenza del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc., EU:C:1979:29, punto 7). Orbene, le circostanze a cui si riferisce il ricorrente sono posteriori alla decisione della BCE del 22 maggio 2013 e non possono metterne in discussione la legittimità.

85      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, secondo il comunicato stampa della BCE del 6 settembre 2012, un acquisto di obbligazioni di Stato nell’ambito del programma OMT presuppone che lo Stato di cui si prevede l’acquisto di obbligazioni negozi un programma di risanamento con il meccanismo europeo di stabilità (in prosieguo: il «MES»). Nella fattispecie, la negoziazione di un tale programma avrebbe potuto essere esclusa. Infatti, le decisioni del MES potrebbero essere adottate soltanto all’unanimità e, a motivo dei dubbi del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca), che emergerebbero dalla sua domanda pregiudiziale del 14 gennaio 2014 nelle cause da 2 BvR 2728/13 a 2 BvR 2731/13 e 2 BvR 13/13 (causa C‑62/14, Gauweiler e a., attualmente pendente dinanzi alla Corte) e di quelli della Bundesbank (Banca centrale tedesca) riguardanti la legalità del programma OMT, un membro del governo tedesco avrebbe annunciato che un tale programma di risanamento non sarebbe stato approvato.

86      Tale censura deve essere respinta.

87      In tale contesto, si deve rilevare che il ricorrente si limita a prevedere l’acquisto di obbligazioni di Stato nell’ambito del programma OMT come descritto nel comunicato stampa della BCE del 6 settembre 2012. Orbene, le considerazioni della BCE menzionate al precedente punto 80 non si limitano all’acquisto di obbligazioni di Stato nell’ambito del programma OMT, ma vertono su qualsiasi misura di intervento che abbia un obiettivo identico o simile a quello perseguito dallo SMP. In tale contesto, occorre ricordare che la BCE dispone di un margine di discrezionalità molto ampio quanto alla scelta e alla determinazione delle misure che essa adotta nell’ambito dell’espletamento delle sue funzioni. Pertanto, allorché la BCE ha esaminato se l’accesso agli allegati A e B poteva pregiudicare la politica monetaria dell’Unione, la sua contabilità o quella delle BCN dell’Eurosistema, essa era legittimata a prendere in considerazione l’insieme delle misure che avrebbe potuto adottare in futuro e non era tenuta a prendere in considerazione esclusivamente le misure che enunciavano la condizione, prevista nel comunicato stampa della BCE del 6 settembre 2012 riguardante le OMT, secondo la quale l’acquisto di obbligazioni di Stato nell’ambito di tale programma sarebbe stato subordinato alla condizione che lo Stato membro in questione negoziasse un programma di risanamento con il MES.

88      In ogni caso, gli argomenti del ricorrente non sono idonei a dimostrare che, nel momento in cui la BCE ha adottato la decisione del 22 maggio 2013, risultasse evidente che le condizioni previste nel comunicato stampa non avrebbero potuto essere soddisfatte.

89      Da un lato, per quanto riguarda l’argomento attinente alla domanda pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht nella causa C‑62/14, è sufficiente constatare che da essa non emerge che tale giurisdizione consideri che qualsiasi acquisto di obbligazioni di Stato da parte della BCE o delle BCN dell’Eurosistema nell’ambito del programma OMT sia contraria al diritto primario dell’Unione. Al contrario, emerge in particolare dai punti 99 e 100 di tale domanda pregiudiziale che tale giurisdizione non esclude che il programma OMT, interpretato in modo restrittivo, potrebbe essere considerato conforme al diritto dell’Unione.

90      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento vertente sull’opposizione all’approvazione di un nuovo programma di risanamento annunciato da un membro del governo tedesco, è sufficiente rilevare che dal comunicato della BCE del 6 settembre 2012 emerge che il programma OMT si applicava a Stati che già partecipavano a un programma di risanamento. Anche ammettendo che un programma di risanamento non possa essere negoziato per uno Stato membro che non partecipi ancora ad un tale programma, tale circostanza non avrebbe pertanto escluso l’acquisto di obbligazioni di Stati già partecipanti ad un tale programma.

91      Pertanto, nessun argomento del ricorrente è idoneo a dimostrare che, il 22 maggio 2013, nel momento in cui, quindi, la BCE ha respinto parzialmente la domanda di accesso controversa, poteva escludersi che essa o le BCN dell’Eurosistema avrebbero proceduto all’acquisto di obbligazioni di Stato nell’ambito del programma OMT.

92      Pertanto, occorre constatare che gli argomenti del ricorrente non sono idonei a dimostrare che le considerazioni della BCE menzionate ai precedenti punti 37 e 38, secondo cui una divulgazione dei dati contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio potrebbe arrecare pregiudizio all’efficacia di un futuro intervento che abbia un obiettivo identico o simile a quello che è stato perseguito dallo SMP, siano fondate su un’ipotesi che non è sufficientemente probabile o sono inficiate da un errore manifesto di valutazione.

93      In un secondo tempo, il ricorrente sostiene che la considerazione della BCE, secondo cui la divulgazione dei dati contenuti negli allegati A e B dell’accordo di scambio avrebbe potuto arrecare pregiudizio all’efficacia di future misure d’intervento, non può riguardare misure i cui obiettivi sono diversi da quelli perseguiti dallo SMP. Infatti, anche se tali misure implicassero altresì l’acquisto di obbligazioni di Stato, acquisti paragonabili a quelli effettuati nell’ambito dello SMP non potrebbero ripetersi laddove le misure d’intervento perseguano obiettivi diversi.

94      Tale censura deve essere respinta.

95      In primo luogo, essa è inconferente. Infatti, le considerazioni della BCE riguardanti le misure d’intervento che hanno un obiettivo identico o simile allo SMP esaminate ai precedenti punti da 80 a 92 sono di per sé sufficienti per giustificare il rifiuto parziale della domanda di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio.

96      In secondo luogo e in ogni caso, come osserva giustamente la BCE, quando un intervento implica l’acquisto di obbligazioni di Stato da parte della BCE e delle BCN dell’Eurosistema, esiste il rischio che gli operatori del mercato si basino sulle informazioni riguardanti tali acquisti nel passato per identificare – a torto o a ragione – delle preferenze della BCE e delle BCN dell’Eurosistema per certi tipi di obbligazioni di Stato di cui ritengono che esse si applichino indipendentemente dall’obiettivo perseguito attraverso l’acquisto di obbligazioni di Stato.

97      Orbene, in tale ipotesi, in base alle considerazioni esposte al precedente punto 80, la divulgazione delle informazioni contenute negli allegati A e B dell’accordo di scambio potrebbe pregiudicare l’efficacia delle misure d’intervento della BCE e la sua contabilità o quella delle BCN dell’Eurosistema.

98      Pertanto, si deve concludere che nessuno degli argomenti del ricorrente è idoneo a dimostrare che le considerazioni della BCE che figurano nella lettera del 22 maggio 2013, secondo cui la divulgazione degli allegati A e B dell’accordo di scambio potrebbe arrecare pregiudizio all’efficacia di future misure di intervento e, in ultima analisi, alla politica monetaria nonché alla sua contabilità e a quella delle BCN dell’Eurosistema, si basano su una situazione puramente ipotetica o sono inficiate da errore manifesto di valutazione.

–       Sulla censura riguardante l’obiettivo pubblico perseguito attraverso gli interventi

99      Il ricorrente sostiene che le considerazioni della BCE fondate su una strategia di portafoglio e le sue preferenze in materia d’investimenti sono errate. Gli interventi della BCE perseguirebbero un obiettivo pubblico e essa non disporrebbe quindi di una strategia di portafoglio o di preferenze in materia d’investimenti.

100    Anche tale censura deve essere respinta.

101    A tale proposito, è sufficiente precisare che, laddove un intervento implichi l’acquisto di obbligazioni di Stato, il fatto che esso persegua un obiettivo pubblico non osta a che la BCE o le BCN dell’Eurosistema possano avere preferenze per certi tipi di obbligazioni di Stato.

102    Pertanto, occorre concludere che nessun argomento addotto dal ricorrente può mettere in discussione la fondatezza delle considerazioni della BCE secondo cui il rifiuto di accesso agli allegati A e B dell’accordo di scambio era giustificato in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata.

103    Alla luce del chiarimento fornito dal ricorrente e menzionato al precedente punto 65, non occorre esaminare l’eventuale eccezione d’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/258 modificata.

104    Il presente motivo deve quindi essere respinto, senza che sia necessario esaminare le censure relative all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino, della decisione 2004/58 modificata, che prevede che l’accesso a un documento o la sua divulgazione sono rifiutati quando arrecano pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro. Infatti, tali censure devono essere respinte in quanto inconferenti. In base alla ratio dell’articolo 4 della decisione 2004/258 modificata, il rifiuto di una domanda di accesso è giustificato quando ricorrano le condizione richieste da una delle eccezioni previste da tale articolo. Orbene, nel caso di specie, tale rifiuto può essere fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, della decisione 2004/58 modificata. Pertanto, anche ammettendo che le censure relative all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino, della decisione 2004/58 modificata, siano fondate, esse non potrebbero mettere in discussione la giustificazione del rifiuto della domanda di accesso.

 Sul primo motivo, riguardante l’illegittimità del fondamento giuridico della decisione del 22 maggio 2013

105    Nell’ambito del presente motivo, il ricorrente sostiene che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino, della decisione 2004/58 modificata non è conforme né all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE né all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali. Da un lato, l’eccezione prevista da tale disposizione non sarebbe più disciplinata dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Dall’altro, i considerando della decisione 2011/342 non farebbero riferimento a tale ampliamento dei motivi di rifiuto. Pertanto, la decisione della BCE del 22 maggio 2013 non potrebbe fondarsi su tale decisione.

106    La BCE contesta tali argomenti.

107    Tale motivo deve essere respinto in quanto inconferente sulla base delle considerazioni esposte al precedente punto 104.

108    Poiché l’insieme dei motivi dedotti deve essere respinto, si deve respingere la domanda di annullamento della decisione della BCE del 22 maggio 2013.

3.     Sulla lettera della BCE del 16 aprile 2013

109    Come è già stato rilevato al precedente punto 24, la domanda di annullamento deve essere interpretata nel senso che essa riguarda soltanto la decisione della BCE del 22 maggio 2013.

110    In ogni caso, anche ammettendo che il ricorrente abbia altresì domandato l’annullamento della lettera della BCE del 16 aprile 2013, occorrerebbe respingere tale domanda poiché l’insieme dei motivi proposti a sostegno della domanda di annullamento della lettera della BCE del 22 maggio 2013 deve essere respinto e poiché il ricorrente non ha proposto motivi distinti a sostegno di un’eventuale domanda di annullamento della decisione della BCE del 16 aprile 2013.

111    Pertanto, non occorre pronunciarsi sulla censura d’irricevibilità dedotta dalla BCE secondo cui un’eventuale domanda di annullamento della lettera della BCE del 16 maggio 2013 non sarebbe sufficientemente chiara.

112    Con riguardo alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

 Sulle spese

113    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese sostenute dalla BCE, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein è condannato alle spese.

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 giugno 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.