Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DEL TRIBUNALE

     9 luglio 2003

nella causa T-230/00: Daesang Corp. e Sewon Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee (1)

    ("Concorrenza ( Intesa ( Lisina ( Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende ( Fatturato ( Circostanze attenuanti ( Cooperazione durante il procedimento amministrativo")

    (Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-230/00, Daesang Corp., con sede in Seoul (Corea del Sud), Sewon Europe GmbH, con sede in Eschborn (Germania), rappresentate dagli avv.ti J.-F. Bellis e S. Reinart e dal sig. A. Kmiecik, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione alle ricorrenti con decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla Daesang Corp. e alla Sewon Europe GmbH è fissato a EUR 7 128 240.

2)Il ricorso, per il resto, è respinto.

3)La Daesang Corp. e la Sewon Europe GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

____________

1 - GU C 316 del 4.11.2000