Language of document : ECLI:EU:T:2013:216





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 aprile 2013 – Gbagbo / Consiglio

(causa T‑119/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Adattamento delle conclusioni – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Diritto di proprietà»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono in corso di giudizio gli atti impugnati – Domanda di adattamento delle conclusioni di annullamento formulata in corso di giudizio – Ammissibilità – Eccezione alla regola dei termini per l’introduzione di un ricorso di annullamento (Art. 263, sesto comma, TFUE) (v. punti 40-43)

2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice – Obbligo di rispettare il principio del contraddittorio (Artt. 263, quarto comma, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 48, 49)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Insussistenza di un obbligo di audizione preventiva della persona oggetto di detta misura – Obbligo di indicare nella motivazione gli elementi specifici e concreti a fondamento di detta misura – Decisione che s’inscrive in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 25/2011 e n. 330/2011; decisioni del Consiglio 2011/18 e 2011/221) (v. punti 51-57)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Sindacato giurisdizionale – Portata – Controllo limitato quanto alle norme generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove quanto agli atti relativi ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, art. 11 bis, § 1 e 2; decisione del Consiglio 2010/656, art. 7, § 1 e 2) (v. punti 66-68)

5.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 263, secondo comma, TFUE) (v. punto 78)

6.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Misure restrittive adottate nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Assenza di sviamento (Art. 21 TUE; regolamenti del Consiglio n. 25/2011 e n. 330/2011; decisioni del Consiglio 2011/18 e 2011/221) (v. punti 78-85)

7.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Obbligo di prevedere garanzie giuridiche a beneficio delle persone e delle entità interessate quanto alla procedura applicabile per conoscere gli elementi a loro carico e all’accesso al giudice dell’Unione (Art. 215, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, artt. 2 bis, 11 bis, § 3, 4 e 6, e allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, artt. 7, § 3 e 4, 8 e 10, § 3) (v. punti 87-95)

8.                     Atti delle istituzioni – Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso – Insussistenza (Artt. 263, quarto e sesto comma, TFUE e 275, secondo comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 25/2011 e n. 330/2011; decisioni del Consiglio 2011/18 e 2011/221) (v. punto 95)

9.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Violazione di detti diritti – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 99)

10.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Misure di carattere non penale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamenti del Consiglio n. 25/2011 e n. 330/2011; decisioni del Consiglio 2011/18 e 2011/221) (v. punti 100-102)

11.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Obbligo di comunicare gli elementi a carico e diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di tali misure – Insussistenza – Diritti garantiti per mezzo del sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione e della possibilità di un’audizione successiva all’adozione di dette misure (Regolamento del Consiglio n. 560/2005, art. 11 bis, § 3; decisione del Consiglio 2010/656, art. 7, § 3) (v. punti 103, 104)

12.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Restrizioni giustificate dall’interesse generale – Misure di congelamento di fondi – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656) (v. punti 112-119)

Oggetto

Inizialmente, domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Simone Gbagbo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.