Language of document : ECLI:EU:T:2012:115

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 marzo 2012

Causa T‑126/11 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso di spese mediche — Atto lesivo — Rigetto implicito — Obbligo di motivazione — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑1/10).

Decisione:      L’impugnazione è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto. L’impugnazione incidentale è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea in sede d’impugnazione. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi dell’impugnazione — Controllo da parte del Tribunale della qualificazione giuridica degli atti operata dal Tribunale della funzione pubblica — Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

2.      Impugnazione — Motivi dell’impugnazione — Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese — Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 2)

3.      Impugnazione — Motivi dell’impugnazione — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale della funzione pubblica — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

4.      Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione — Carenza totale di motivazione — Regolarizzazione successiva alla presentazione del ricorso — Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

1.      La qualificazione giuridica di un atto compiuta dal Tribunale della funzione pubblica, quale la questione se una nota redatta dalla Commissione in risposta ad una domanda di rimborso complementare di spese mediche vada considerata un atto lesivo, costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nel contesto di un’impugnazione.

(v. punti 27 e 29)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, Racc. pag. I‑1981, punto 49; Corte: 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc. pag. I‑3569, punti 38‑40

Tribunale di primo grado: 13 ottobre 2008, Neophytou/Commissione, T‑43/07 P, RaccFP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑373, punto 45

2.      Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi dell’impugnazione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica siano stati respinti, la domanda relativa all’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese deve essere respinta in quanto irricevibile.

(v. punto 37)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei Conti, T‑375/08 P, RaccFP pagg. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71, e giurisprudenza ivi citata

3.      Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella valutazione insindacabile dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica che sfugge al controllo del Tribunale nell’ambito di un ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale della funzione pubblica o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.

(v. punto 41)

Riferimento:

Corte: 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei Conti, C‑315/99 P, Racc. pag. I‑5281, punto 19, e giurisprudenza ivi citata

Tribunale di primo grado: 21 giugno 2011, Rosenbaum/Commissione, T‑452/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 41

4.      La carenza totale di motivazione di una decisione precedentemente alla presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non può essere sanata con chiarimenti forniti successivamente a tale presentazione. Infatti, la possibilità di sanare il totale difetto di motivazione dopo la proposizione di un ricorso lederebbe i diritti della difesa, poiché il ricorrente disporrebbe solo della replica per contestare la motivazione, di cui verrebbe a conoscenza soltanto dopo la presentazione del ricorso.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 settembre 1990, Hanning/Parlamento, T‑37/89, Racc. pag. II‑463, punti 41 e 44; 12 febbraio 1992, Vogler/Parlamento, T‑52/90, Racc. pag. II‑121, punti 40 e 41; 4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, T‑88/04, RaccFP pagg. I‑A‑2‑149 e II‑A‑2‑703, punto 46

Tribunale dell’Unione europea: 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 93