Language of document : ECLI:EU:C:2004:488

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 settembre 2004 (1)

«Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione europea – Diritto di soggiorno – Direttiva 90/364/CEE – Limiti e condizioni – Persona che lavora in un centro di accoglienza in cambio di vantaggi in natura – Diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale»

Nel procedimento C-456/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

dal Tribunal du travail di Bruxelles (Belgio) con decisione 21 novembre 2002, registrata in cancelleria il 18 dicembre 2002, nella causa

Michel Trojani

contro

Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS),



LA CORTE (Grande Sezione),



composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re  F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e K. Laenerts, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 6 gennaio 2004,

viste le osservazioni presentate:

per il sig. Trojani, dal sig. P. Leclerc, avocat;

per il Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), dal sig. M. Legein, avocat;

per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Doutrelepont, avocat;

per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;

per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e D. Petrausch, in qualità di agenti;

per il governo olandese, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. N. Bel, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin, in qualità d'agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE, dell’art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68», nonché della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).

2
Detta domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Troiani al Centre public d’aide sociale di Bruxelles (in prosieguo: il «CPAS»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedergli il minimo di mezzi di sussistenza (in prosieguo: il «minimex).»


Ambito normativo

La normativa comunitaria

3
A tenore dell’art. 18 CE:

«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(…)».

4
L’art. 39, n. 1, CE è redatto come segue:

«La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata».

5
Ai termini dell’art. 39, n. 3, CE, la libera circolazione dei lavoratori «fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, (…) importa il diritto:

(…)

c)
di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali,

(…)».

6
La direttiva 90/364 prevede all’art. 1, n. 1, quanto segue:

«Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante».

La normativa nazionale

7
L’art. 1 della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo dei mezzi di sussistenza (Moniteur belge 18 settembre 1974, pag. 11363), così dispone:

«1. Tutti i cittadini belgi di maggiore età, effettivamente residenti in Belgio, privi di risorse sufficienti e non in grado di procurarsele con i propri mezzi o altrimenti hanno diritto al minimo dei mezzi di sussistenza.

(…)».

8
A tenore dell’art. 1 del regio decreto 27 marzo 1987 (Moniteur belge 7 aprile 1987, pag. 5086), che estende la sfera di applicazione della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo dei mezzi di sussistenza, a persone prive della cittadinanza belga:

«L’ambito di applicazione della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo dei mezzi di sussistenza, è esteso alle seguenti persone:

1° coloro che beneficiano dell’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità;

(…)».


Causa principale e questioni pregiudiziali

9
Il sig. Troiani è un cittadino francese che dopo un breve soggiorno in Belgio nel 1972, durante il quale avrebbe svolto un’attività indipendente come venditore, vi è ritornato nel 2000. Ha risieduto senza registrazione inizialmente in un campeggio a Blankenberge e a partire dal dicembre 2001 a Bruxelles. Dopo un soggiorno all’ostello della gioventù Jacques Brel, è stato accolto, a partire dall’8 gennaio 2002, in un centro dell’Esercito della salvezza dove, in cambio del suo alloggio e di un po’ di denaro per le piccole spese, effettua varie prestazioni di circa trenta ore settimanali nell’ambito di un progetto individuale di inserimento socio-professionale.

10
Privo di risorse, si è rivolto al CPAS al fine di ottenere il «minimex» in quanto egli deve versare al centro di accoglienza EUR 400 mensili ed avere quindi la possibilità di lasciare tale centro e vivere autonomamente.

11
La decisione di rifiuto del CPAS, motivata dal fatto che il sig. Trojani non era cittadino belga e, inoltre, non poteva beneficiare dell’applicazione del regolamento n. 1612/68, è stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles.

12
Il giudice a quo ha riconosciuto al sig. Trojani il diritto di riscuotere un aiuto finanziario provvisorio di EUR 300 versato dal CPAS. Esso ha del pari deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se un cittadino dell’Unione che si trova nella situazione di fatto descritta nella presente decisione

che soggiorna legalmente in via provvisoria,

che non dispone di risorse sufficienti,

che esegue delle prestazioni a favore della casa di accoglienza per circa 30 ore settimanali nell’ambito di un progetto individuale di inserimento,

che beneficia come controprestazione di vantaggi in natura che soddisfano i suoi bisogni vitali nella medesima casa di accoglienza,

possa rivendicare un diritto di soggiorno

in qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE o dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, o

in qualità di lavoratore che esercita un’attività non salariata ai sensi dell’art. 43 CE, o

in qualità di prestatore, considerate le sue occupazioni nella casa di accoglienza, o di destinatario, beneficiario di prestazioni di servizi, considerati i vantaggi in natura riconosciutigli da questa casa, ai sensi dell’art. 49 CE, o

semplicemente per il fatto che egli partecipa ad un progetto finalizzato al suo inserimento socio-professionale.

2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se egli possa invocare direttamente l’art. 18, che garantisce il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione, in qualità di cittadino europeo.

Quale sia la sorte allora delle condizioni imposte dalla direttiva 90/364/CEE e/o delle limitazioni e delle condizioni previste dal Trattato CE e, in particolare, della condizione del minimo di risorse che, se applicata all’ingresso nel paese ospitante, lo priverebbe del contenuto stesso del diritto di soggiornare.

Se, invece, qualora il diritto di soggiorno sia automaticamente acquisito sulla base della cittadinanza dell’Unione, lo Stato ospitante possa successivamente dare risposta negativa ad una domanda di minimex o di aiuto sociale (prestazioni non contributive) revocandogli il diritto di soggiorno perché non ha risorse sufficienti, mentre queste prestazioni sono concesse ai cittadini del paese ospitante, fatte salve talune condizioni che sono altresì imposte ai belgi (prova della sua disponibilità al lavoro – prova del suo stato di bisogno).

Se il paese ospitante debba osservare altre regole per non svuotare della sua stessa essenza il diritto di soggiorno, per esempio valutare la situazione riguardo al fatto che la richiesta di minimex o di aiuto sociale sarebbe temporanea, per esempio tenere conto del principio della proporzionalità (se l’onere per questo Stato sia irragionevole)».


Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

13
Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale possa far valere un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore subordinato, di lavoratore non subordinato o di prestatore o destinatario di servizi, ai sensi rispettivamente degli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE.

14
Nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori, occorre ricordare, in limine, che l’art. 39, n. 3, lett. c), CE accorda ai cittadini degli Stati membri il diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro al fine di svolgervi un lavoro.

15
Come la Corte ha affermato, la nozione di «lavoratore», ai sensi dell’art. 39 CE, riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve essere considerata «lavoratore» ogni persona che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, e 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins, Racc. pag. I‑2703, punto 26).

16
Inoltre, la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro riguardo al diritto nazionale, come del resto la produttività più o meno elevata dell’interessato o l’origine delle risorse per la retribuzione o anche il livello limitato di quest’ultima non possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 16; 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1612, punti 15 e 16, nonché 19 novembre 2002, causa C‑188/02, Kurz, Racc. pag. I‑10691, punto 32).

17
Per quanto attiene in particolare all’accertamento della condizione relativa all’esercizio di attività subordinate reali ed effettive, il giudice del rinvio deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di specie riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto di lavoro di cui trattasi (v. sentenza 6 novembre 2003, causa C‑413/01, Ninni-Orasche, Racc. pag. I‑13187, punto 27).

18
A questo proposito, la Corte ha affermato che non possono essere considerate come attività economiche reali ed effettive le attività che costituiscono soltanto un mezzo di rieducazione o di reinserimento delle persone che le esercitano (sentenza Bettray, cit., punto 17).

19
Tuttavia, tale soluzione si spiega soltanto con le peculiarità del caso di specie, caratterizzato dalla situazione di una persona che, a causa della sua tossicodipendenza, era stata assunta in base ad una normativa nazionale mirante a procurare lavoro a coloro i quali, per un tempo indeterminato, non fossero in grado, per via di circostanze connesse al loro stato, di lavorare in condizioni normali (v., in tal senso, sentenza 26 novembre 1998, causa C‑1/97, Birden, Racc. pag. I‑7747, punti 30 e 31).

20
Nel caso di specie, come emerge dalla pronuncia di rinvio, il sig. Trojani effettua a favore dell’Esercito della salvezza e sotto la sua direzione varie prestazioni di circa 30 ore settimanali, nell’ambito di un progetto individuale di inserimento, in cambio delle quali beneficia di vantaggi in natura e riscuote un po’ di denaro per le piccole spese.

21
In forza delle disposizioni in vigore del decreto della Commission communautaire française 27 maggio 1999, relativo alla concessione dell’autorizzazione e di sovvenzioni ai centri di accoglienza (Moniteur belge 18 giugno 1999, pag. 23101), l’Esercito della salvezza ha il compito di prestare accoglienza, di fornire alloggio e di dare adeguato aiuto socio-psicologico ai suo beneficiari per promuovere la loro autonomia, il loro benessere fisico e il loro reinserimento nella società. A tal fine, essa deve stabilire con ciascun beneficiario un progetto d’inserimento personalizzato che descriva gli obiettivi che egli deve raggiungere e i mezzi da utilizzare per conseguirli.

22
Avendo accertato che i vantaggi in natura e in denaro accordati dall’Esercito della salvezza al sig. Trojani costituiscono il corrispettivo delle prestazioni compiute da quest’ultimo a favore e sotto la direzione di tale centro di accoglienza, il giudice a quo ha in tal modo constatato l’esistenza degli elementi costitutivi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, vale a dire il rapporto di subordinazione e il versamento di una retribuzione.

23
La qualità di lavoratore del ricorrente nella causa principale può però essere acquisita soltanto nel caso in cui il giudice a quo, nella valutazione dei fatti per la quale ha competenza esclusiva, constati il carattere reale ed effettivo dell’attività subordinata di cui trattasi.

24
Il giudice a quo deve in particolare accertare se le prestazioni effettivamente svolte dal sig. Trojani possano essere considerate rientrare di regola nel mercato del lavoro. A tale scopo possono essere presi in considerazione lo statuto e le prassi del centro di accoglienza, il contenuto del progetto di reinserimento sociale nonché la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni.

25
Per quanto riguarda l’applicabilità degli artt. 43 CE e 49 CE, va constatato che, nella causa principale, nessuna di queste disposizioni del Trattato CE può essere invocata come fondamento giuridico di un diritto di soggiorno.

26
Infatti, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, il sig. Trojani svolge, in modo continuato, a favore dell’Esercito della salvezza e sotto la sua direzione, prestazioni in cambio delle quali riceve una retribuzione.

27
Orbene, da un lato, il diritto di stabilimento previsto dagli artt. 43 CE‑48 CE comporta unicamente l’accesso a tutte le attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali o consociate (v., in particolare, sentenze 11 maggio 1999, causa C‑255/97, Pfeiffer, Racc. pag. I‑2835, punto 18, e 17 ottobre 2002, causa C‑79/01, Payroll e a., Racc. pag. I‑8923, punto 24). Le attività subordinate ne sono quindi escluse.

28
Dall’altro, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un’attività svolta a titolo permanente o, in ogni caso, senza limiti prevedibili di tempo non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle prestazioni di servizi (v. sentenze 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159, punto 16, e 11 dicembre 2003, causa C‑215/01, Schnitzer, Racc. pag. I‑14847, punti 27-29).

29
In tali circostanze, si deve risolvere la prima questione come segue: una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, da un lato, non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 43 CE e 49 CE e, dall’altro, può far valere un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore, ai sensi dell’art. 39 CE, soltanto se l’attività subordinata che essa esercita presenta un carattere reale ed effettivo. Tocca al giudice a quo procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

Sulla seconda questione

30
Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se, in caso di soluzione negativa della prima questione, una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nella causa principale possa, in virtù esclusivamente della sua qualità di cittadino dell’Unione europea, fruire nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno per applicazione diretta dell’art. 18 CE.

31
Occorre ricordare che il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri è riconosciuto direttamente a ciascun cittadino dell’Unione dall’art. 18, n. 1, CE (v. sentenza 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I‑7091, punto 84). Il sig. Trojani ha quindi il diritto di far valere tale disposizione del Trattato per la sua sola qualità di cittadino dell’Unione.

32
Tale diritto non è tuttavia incondizionato. Esso è riconosciuto soltanto fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dal Trattato e dalle disposizioni applicative.

33
Fra tali limiti e condizioni, dall’art. 1 della direttiva 90/364 emerge che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendono fruire del diritto di soggiorno sul loro territorio che essi dispongano, per sé e per i loro familiari, di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che diventino, durante il loro soggiorno, un onere per l’assistenza sociale di detto Stato.

34
Come la Corte ha già affermato, l’applicazione di detti limiti e condizioni deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario e conformemente ai principi generali di tale diritto, in particolare al principio di proporzionalità (sentenza Baumbast e R, cit., punto 91).

35
Dalla pronuncia di rinvio discende che l’insufficienza di risorse è stata appunto il motivo per cui il sig. Trojani ha chiesto di fruire di una prestazione quale il «minimex».

36
Stando così le cose, un cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale non può far valere l’art. 18 CE per affermare il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro di cui non è cittadino se non dispone di risorse sufficienti ai sensi della direttiva 90/364. Infatti, contrariamente alle circostanze della causa che è sfociata nella precitata sentenza Baumbast e R (punto 92), nessun indizio fa pensare che, in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale, una mancanza di riconoscimento di tale diritto esorbiterebbe da quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito con detta direttiva.

37
Tuttavia va rilevato che, in base agli elementi portati a conoscenza della Corte, il sig. Trojani dimora legalmente in Belgio, il che è attestato dal titolo di soggiorno rilasciato nel frattempo dall’amministrazione comunale di Bruxelles.

38
Si deve ricordare, a questo proposito, che tocca alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, in questo senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑24189, SARPP, Racc. pag. I‑4695, punto 8; 2 febbraio 1994, causa C‑315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, detta «Clinique», Racc. pag. I‑317, punto 7, e 4 marzo 1999, causa C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I‑1301, punto 16).

39
Nell’ambito della causa in esame, occorre in particolare esaminare se, malgrado quanto è stato accertato al punto 36 della presente sentenza, un cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione quale quella del ricorrente nella causa principale possa invocare l’art. 12 CE, a tenore del quale, nell’ambito di applicazione del Trattato e fatte salve le disposizioni particolari da questo previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza.

40
Nel caso di specie, va rilevato che, anche se gli Stati membri possono subordinare il soggiorno di un cittadino dell’Unione economicamente non attivo alla disponibilità di risorse sufficienti, è pur vero che tale persona non può non fruire, durante il suo soggiorno lecito nello Stato membro ospitante, del principio fondamentale relativo alla parità di trattamento quale sancito all’art. 12 CE.

41
In tale contesto, si devono fare le tre seguenti considerazioni.

42
In primo luogo, come la Corte ha affermato, una prestazione di assistenza sociale quale il «minimex» rientra nell’ambito d’applicazione del Trattato (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I‑6193, in particolare punto 46).

43
In secondo luogo, riguardo a tali prestazioni, un cittadino dell’Unione economicamente non attivo può invocare l’art. 12 CE qualora abbia soggiornato legalmente nello Stato membro ospitante durante un certo periodo o disponga di un titolo di soggiorno.

44
In terzo luogo, una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale, nella misura in cui non accorda la prestazione di assistenza sociale ai cittadini dell’Unione non cittadini dello Stato membro ove soggiornano legalmente, anche quando questi soddisfano i requisiti richiesti ai cittadini di detto Stato, costituisce una discriminazione basata sulla cittadinanza, vietata dall’art. 12 CE.

45
Va aggiunto che lo Stato membro ospitante può constatare che un cittadino di un altro Stato membro che si è avvalso dell’assistenza sociale non soddisfa più i requisiti cui è subordinato il suo diritto di soggiorno. In tal caso, lo Stato membro ospitante può adottare, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario, una misura di allontanamento. Tuttavia, il ricorso al sistema dell’assistenza sociale da parte di un cittadino dell’Unione non può comportare automaticamente tale misura (v., in tal senso, sentenza Grzelczyk, cit., punti 42 e 43).

46
Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione come segue: un cittadino dell’Unione europea che non fruisce nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno in forza degli artt. 39 CE, 43 CE o 49 CE può, in virtù esclusivamente della sua qualità di cittadino dell’Unione, fruirvi di un diritto di soggiorno per applicazione diretta dell’art. 18, n. 1, CE. L’esercizio di tale diritto è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui alla detta disposizione, ma le autorità competenti devono provvedere a che l’applicazione di detti limiti e condizioni avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, in particolare del principio di proporzionalità. Tuttavia, una volta accertato che una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale dispone di un titolo di soggiorno, detta persona può avvalersi dell’art. 12 CE affinché le sia accordato il beneficio di una prestazione di assistenza sociale quale il «minimex».


Sulle spese

47
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.




Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)
Una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, da un lato, non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 43 CE e 49 CE e, dall’altro, può far valere un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore, ai sensi dell’art. 39 CE, soltanto se l’attività subordinata che essa esercita presenta un carattere reale ed effettivo. Tocca al giudice a quo procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

2)
Un cittadino dell’Unione europea che non fruisce nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno in forza degli artt. 39 CE, 43 CE o 49 CE può, in virtù esclusivamente della sua qualità di cittadino dell’Unione, fruirvi di un diritto di soggiorno per applicazione diretta dell’art. 18, n. 1, CE. L’esercizio di tale diritto è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui alla detta disposizione, ma le autorità competenti devono provvedere a che l’applicazione di detti limiti e condizioni avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, in particolare del principio di proporzionalità. Tuttavia, una volta accertato che una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale dispone di un titolo di soggiorno, detta persona può avvalersi dell’art. 12 CE affinché le sia accordato il beneficio di una prestazione di assistenza sociale quale il «minimex».


Firme


1
Lingua processuale: il francese.