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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. il 9 agosto 2002

    (Causa T-240/02)

    (Lingua processuale: l'olandese)

Il 9 agosto 2002 la Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M.M. Slotboom e N.J. Helder, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)annullare la decisione del 2 maggio 2002 della Commissione rivolta al Regno dei Paesi Bassi C(2002) 1580 fin. nel caso REM 19/01;

2)condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente era produttrice del cosiddetto zucchero C. Tale zucchero deve essere esportato della Comunità entro un anno dall'anno di produzione. Qualora ciò non avvenga vengono imposti prelievi extra in conformità del regolamento n. 1785/81 1 e del regolamento n. 2670/81 2.

Nel 1993 la ricorrente ha venduto a terzi zucchero C che questi ultimi avrebbero dovuto esportare dalla Comunità. Il Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst ha tuttavia accertato che vi sono state frodi nei trasporti e che in realtà lo zucchero non è stato esportato dalla Comunità. La ricorrente, nell'interesse dell'indagine,non è stata informata al riguardo. E' stato tuttavia accertato che essa non era personalmente coinvolta nella frode. Nondimeno, poiché non è stata messa al corrente della frode, essa non ha avuto la possibilità di esportare lo zucchero nei termini e, in tal modo, di evitare i prelievi extra per lo zucchero C non esportato.

La ricorrente ha chiesto a tal riguardo lo sgravio dei prelievi extra in base al regolamento n. 1430/79 3, sostituito dal regolamento n. 2913/92 4. Essa affermava che non le si poteva imputare alcuna negligenza o manipolazione e che inoltre essa si trovava in quella particolare situazione per il fatto di non essere stata immediatamente informata della frode. La Commissione ha respinto la sua domanda di sgravio nella decisione impugnata.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata viola gli artt. 1 e 13 del regolamento n. 1430/79, in quanto la Commissione non considera i prelievi extra come un dazio all'importazione o all'esportazione. Secondo la decisione tali prelievi non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1430/79 e non possono essere oggetto di sgravio. Secondo la ricorrente tuttavia si tratta di un dazio all'importazione o all'esportazione ed è quindi applicabile il regolamento n. 1430/79. Essa sostiene che il prelievo persegue l'obiettivo di un dazio doganale ed è dello stesso livello di un dazio doganale. Inoltre lo zucchero C non esportato deve essere trattato allo stesso modo dello zucchero importato da paesi terzi.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è in contrasto con il principio di parità di trattamento e il principio di equità. La decisione impugnata comporta che la ricorrente è completamente esclusa da un eventuale sgravio del prelievo extra, benché non le possa essere imputata alcuna negligenza e si trovi in una particolare situazione. Secondo la ricorrente essa viene trattata in modo diverso rispetto ad un'impresa che chieda lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione. Da ciò consegue una lacuna nella sua tutela giuridica. Tale lacuna è, secondo la ricorrente, in contrasto con il principio della certezza del diritto.

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1 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177 del 1( luglio 1981, pag. 4).

2 - (Regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262 del 16 settembre 1981, pag. 14).

3 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175 del 12 luglio 1979, pag. 1).

4 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 382 del 19 ottobre 1992, pag. 1).