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Ricorso proposto il 22 marzo 2007 - Fabryka Samochodów Osobowych / Commissione

(Causa T-88/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Samochodów Osobowych S.A. (Varsavia, Polonia) (Rappresentanti: sigg. W. Radzikowski, R. A. Kozłowski e G. Dźwigała, consiglieri legali)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione nella parte relativa all'art. 2, nn. 2, 3 e 4 che introduce misure compensative sotto forma di a) limitazione della produzione annua di automobili sino alla fine del febbraio 2011 nei confronti della FSO nonché di tutte le società presenti e future da essa dipendenti nonché di tutte le società controllate dall'azionariato della FSO ed inoltre di b) divieto di sollecitare il rinnovo della concessione sino alla fine del febbraio 2011;

condannare la Commissione, a favore della ricorrente, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006 relativa all'aiuto di Stato n. C3/2005 [ex. N 592/2004 (ex. PL 51/2004)] che, conformemente alla lettera della medesima, dichiara compatibili cl mercato comune le misure di aiuto, già parzialmente introdotte dalla Polonia a favore della ricorrente nella parte in cui essa impone alla ricorrente beneficiaria dell'aiuto l'obbligo di limitare la produzione annua nonché la vendita di automobili nel territorio dell'UE sino al 2011. Nella motivazione la decisione contiene anche il divieto per la ricorrente di sollecitare il rinnovo della concessione sino alla fine del 2011.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione indicata affermando che essa viola disposizioni del Trattato CE nonché regole essenziali relative alla sua applicazione. La ricorrente fa valere anche che la decisione impugnata è stata adottata in violazione di forme sostanziali.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

-    dichiarando che si era già data esecuzione ad una parte dell'aiuto, la Commissione ha violato l'art. 88, n. 3, del Trattato CE nonché l'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 1 ed altresì commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti;

-    nel determinare l'ambito delle misure di compensazione, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, il principio del libero esercizio de un'attività economica 2, l'art. 253 CE nonché i punti 11, 32, 37, 39 e 54 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nonché del pari commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti di causa, in particolare attraverso: l'accertamento non corretto, a parere della ricorrente, dell'entità dell'aiuto pubblico a causa della sua sopravvalutazione, l'omessa presa in considerazione della forma di aiuto, la definizione non corretta del mercato rilevante, l'accertamento non corretto della quota di mercato della ricorrente, beneficiaria dell'aiuto, la mancata considerazione di elementi sostanziali nel determinare gli effetti della concessione dell'aiuto alla ricorrente, la determinazione di misure compensatorie aventi un'influenza svantaggiosa per il ripristino ad opera della ricorrente dell'efficienza di funzionamento al termine della ristrutturazione, senza neppure tener conto del fatto che la ricorrente operava in regioni aventi diritto ad ottenere l'aiuto regionale;

-    violando il principio di certezza del diritto nonché l'art. 253 CE, la Commissione ha introdotto nella motivazione della decisione misure compensatorie supplementari, non stabilite nel dispositivo principale della decisione stessa;

-    non fornendo chiarimenti sufficienti sul tipo e sull'ambito delle misure compensative imposte nonché non riferendosi a tutte le proposte formulate su tale questione, la Commissione ha violato l'art. 253 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - GU C 288 del 9 ottobre 1999, pag. 2.