Language of document : ECLI:EU:T:2009:163

Causa T‑89/07

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contro

Parlamento europeo

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo — Rigetto di un’offerta — Obbligo di motivazione — Diniego di comunicazione del prezzo proposto dall’offerente prescelto — Ricorso per risarcimento danni»

Massime della sentenza

1.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3)

3.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

4.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Oggetto della lite

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2]

5.      Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione — Irricevibilità

(Artt. 230 CE e 233 CE)

1.      Il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di una gara. Il controllo del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere discrezionale deve, di conseguenza, limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di un manifesto errore di valutazione e di uno sviamento di potere.

(v. punto 56)

2.      Dall’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dall’art. 149, n. 3, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, risulta che l’istituzione comunitaria assolve il proprio obbligo di motivare una decisione di rigetto di un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora provveda, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutte le imprese offerenti respinte i motivi del rigetto della loro offerta e qualora indichi, poi, alle imprese offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’impresa aggiudicataria entro il termine di quindici giorni solari a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta.

Nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale, è tanto più di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi. Nel novero di tali garanzie rientra segnatamente l’obbligo dell’istituzione interessata di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Solamente in tal modo il giudice comunitario sarà in grado di verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto cui è subordinato l’esercizio del potere discrezionale.

Quando l’istituzione interessata invia una lettera, a seguito di una domanda di spiegazioni supplementari da parte del ricorrente in merito ad una decisione anteriormente alla proposizione del ricorso, ma successivamente alla scadenza della data fissata dall’art. 149, n. 3, del regolamento n. 2342/2002, tale lettera può essere parimenti presa in considerazione nell’esaminare se, nella specie, la motivazione sia sufficiente. Infatti, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in considerazione degli elementi di informazione di cui il ricorrente dispone al momento della proposizione del ricorso, fermo restando, tuttavia, che l’istituzione non è autorizzata a sostituire una motivazione del tutto nuova a quella iniziale.

Per contro, il fatto che l’istituzione interessata indichi le ragioni della decisione di rigetto di un’offerta in sede giurisdizionale non compensa l’insufficienza della motivazione iniziale di tale decisione. Infatti, la motivazione non può essere espressa per la prima volta, ex-post, dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali.

(v. punti 59, 61, 73, 76)

3.      A termini dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’art. 53, primo comma, dello statuto medesimo, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare le sue difese e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

In tale contesto, il ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e l’asserito danno subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno.

(v. punti 96, 103)

4.      A termini dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente è tenuto a definire l’oggetto della controversia e ad esporre le proprie conclusioni nell’atto introduttivo del procedimento. Se è pur vero che l’art. 48, n. 2, del regolamento medesimo consente, in determinate circostanze, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, tale disposizione non può essere in alcun caso interpretata nel senso che autorizzi a presentare al giudice comunitario conclusioni nuove e a modificare, in tal modo, l’oggetto della controversia.

(v. punto 110)

5.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento ex art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario è limitata al sindacato di legittimità dell’atto impugnato e non spetta al Tribunale, nell’esercizio delle proprie competenze, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. In caso di annullamento dell’atto impugnato, spetta all’istituzione interessata adottare, in base all’art. 223 CE, le misure che l’esecuzione della sentenza comporta.

(v. punto 112)