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Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 - Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht / Commissione

(Causa T-396/09) 

["Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell'aria ambiente - Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro - Domanda di riesame interno - Diniego - Provvedimenti di portata individuale - Validità - Convenzione di Aarhus"]

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi); e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, W. Roels e A. Alcover San Pedro, successivamente P. Oliver, A. Alcover San Pedro e E. Manhaeve, e infine P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Burggraaf, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer e M. de Ree, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio e A. Baas, successivamente L. Visaggio e G. Corstens, agenti); e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, che rigetta in quanto irricevibile la domanda delle ricorrenti affinché la Commissione riesamini la sua decisione C (2009) 2560 def., del 7 aprile 2009, con la quale concede al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1)

Dispositivo

La decisione C (2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, è annullata.

La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Vereniging Milieudefensie e dalla Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 297 del 5.12.2009.