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Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2013 – HSE / Commissione

(Causa T-399/09)1

[«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, esclusi Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione d’innocenza – Ammende – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Infrazione imputabile a negligenza – Infrazione autorizzata o caldeggiata dalle autorità pubbliche»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: F. Urlesberger, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke e N. von Lingen, poi N. von Lingen e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Una domanda di annullamento della decisione C (2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con detta decisione alla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 312 del 19.12.2009.