Language of document : ECLI:EU:T:2012:675





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012 – Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione

(causa T‑400/09)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Principio di legalità dei reati e delle pene – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Cooperazione durante il procedimento amministrativo – Proporzionalità – Capacità contributiva»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Discrezionalità riconosciuta alla Commissione dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 – Violazione del principio di legalità delle pene – Insussistenza (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 25-34)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Possibilità di prendere in considerazione la capacità contributiva reale dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Illegalità – Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35) (v. punti 40-46, 48-51)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Modifica degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 210/02) (v. punti 59, 60)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione dell’impresa accusata al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Criteri di valutazione – Presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata – Limiti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 62, 65-67)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Intesa limitata a uno solo dei settori di attività dell’impresa interessata e insussistenza di precedenti infrazioni – Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 28 e 29) (v. punti 70, 71)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Attuazione di un programma di messa in conformità con le regole di concorrenza – Basso rischio di recidiva – Presa in considerazione non imperativa (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 79, 80)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 85-90)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva reale dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35) (v. punti 94-100, 112, 114, 115)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 − Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ecka Granulate GmbH & Co. KG e la non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.