Language of document : ECLI:EU:T:2013:647





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2013 – HSE / Commissione

(Causa T‑399/09)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, esclusi Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione d’innocenza – Ammende – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Infrazione imputabile a negligenza – Infrazione autorizzata o caldeggiata dalle autorità pubbliche»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Onere per la società controllante di sovvertire la presunzione di effettivo esercizio di un potere direttivo sulla controllata (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 11-16)

2.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazione commessa da un’impresa – Imputazione a un’altra impresa in considerazione dei vincoli economici e giuridici tra loro esistenti – Onere della prova a carico della Commissione (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 29)

3.                     Intese – Impresa – Nozione – Unità economica – Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 30-32, 34-36, 38, 51, 53, 54, 59, 80, 84-86, 100)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Grado di efficacia probatoria necessario per gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione (Art. 81, § 1, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 107-109)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Carattere dissuasivo dell’ammenda – Potere discrezionale della Commissione – Applicazione della medesima percentuale a tutti i partecipanti a un’intesa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 25) (v. punti 124, 125, 131, 132)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Infrazione commessa da più imprese – Gravità da valutare individualmente (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 135)

7.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Intenzionalità dell’infrazione – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 140-142)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con detta decisione alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.