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Impugnazione proposta il 18 gennaio 2023 dalla Ferriera Valsabbia SpA e dalla Valsabbia Investimenti SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-655/19, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti / Commissione

(Causa C-29/23 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA (rappresentanti: D. Fosselard, avocat e avvocato, D. Slater, avocat e solicitor, G. Carnazza, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che la Corte di Giustizia voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2022 nella causa T-655/19, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti / Commissione;

deliberando in via definitiva, a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, annullare, per quanto riguarda le parti ricorrenti, la decisione della Commissione C(2019) 4969 definitivo, del 4 luglio 2019, relativa ad un’asserita violazione dell’articolo 65 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, resa in esito al caso AT.37956 - Tondo per cemento armato;

ai sensi dell'articolo 138 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

Primo motivo: Violazione dell’articolo 266 TFUE. Violazione degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 1 e degli articoli 11, 12 e 14 del Regolamento n. 773/2004 2 . Erronea e contraddittoria motivazione. Omessa pronuncia. Manifesto errore di diritto e manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e ha erroneamente motivato la propria sentenza, talvolta omettendo di pronunciarsi su talune censure sollevate dalle ricorrenti, nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione, riorganizzando un’audizione sul merito della causa, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri, nel 2018, avrebbe sanato il vizio procedurale censurato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti e Alfa Acciai / Commissione, cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P.

Secondo motivo: Erronea interpretazione e violazione dell’articolo 6 della CEDU e degli articoli 41 e 47 della Carta. Manifesto errore di diritto ed eccesso di potere. Omessa pronuncia e violazione dell’articolo 296 TFUE.

Il Tribunale ha escluso che la durata del procedimento, avuto riguardo sia alla sola fase amministrativa sia al procedimento nel suo complesso, sarebbe stata eccessiva e che tale durata avrebbe pregiudicato i diritti della difesa delle ricorrenti, rendendosi così responsabile di un errore di diritto, di un manifesto errore di valutazione e, sotto taluni profili, omettendo di pronunciarsi su talune censure rivolte dalle ricorrenti alla decisione della Commissione, erroneamente motivando la sentenza.

Terzo motivo: Violazione dell’articolo 296 TFUE. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza. Omessa pronuncia e manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale è incorso nuovamente in un manifesto errore di diritto, in un manifesto errore di valutazione e ha viziato la sentenza con un'erronea motivazione, laddove ha ritenuto la decisione della Commissione sufficientemente motivata.

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1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

1     Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).