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Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 – Wizz Air Hungary / Commissione (TAROM, aiuto per il salvataggio)

(Causa T-718/20) 1

(«Aiuti di Stato – Trasporto aereo – Misura di sostegno adottata dalla Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Qualità d’interessato – Salvaguardia dei diritti procedurali – Ricevibilità – Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Misura volta a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato – Principio dell’aiuto “una tantum” – Rilevanza di un aiuto anteriore concesso prima dell’adesione della Romania all’Unione – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Bottka e I. Barcew, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) – Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM (GU 2020, C 310, pag. 3), con la quale la Commissione europea, da un lato, non ha sollevato obiezioni nei confronti di una misura di aiuto concessa dalla Romania alla Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane «TAROM SA» e consistente in un prestito dell’importo di 175 952 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 36 660 000), rimborsabile al termine di un periodo di sei mesi, e, d’altro lato, ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 53 del 15.2.2021.