Language of document : ECLI:EU:T:2016:55





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 febbraio 2016 –
Benelli Q.J. / UAMI – Demharter (MOTOBI)

(causa T‑170/13)

«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo MOTOBI – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 24)

2.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 39‑45)

3.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Marchio denominativo MOTOBI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 51‑59,73)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 16 gennaio 2013 (procedimento R 2080/2011‑2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Demharter GmbH e la Benelli Q.J. Srl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Benelli Q.J. Srl è condannata alle spese.