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Ricorso proposto il 20 febbraio 2024 – Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-138/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels, A. Ferrand, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

-    Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, aggiungendo le società veicolo per la cartolarizzazione rispetto all’elenco delle tipologie di imprese finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva al fine di consentirne l’esclusione dall’ambito d’applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 della direttiva suddetta, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

-    condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo ha aggiunto alle tipologie di imprese finanziarie elencate all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2016/1164 le società veicolo per la cartolarizzazione, allo scopo di consentirne l’esclusione dall’ambito di applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva.

L’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2016/1164 prevedrebbe, senz’altro, l’opzione per gli Stati membri di escludere le imprese finanziarie dai limiti alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti per il calcolo della base imponibile dell’imposta sulle società. Orbene, l’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva conterrebbe un elenco esaustivo degli enti che ricadono nella nozione di imprese finanziarie. Le società veicolo per la cartolarizzazione non farebbero parte di tale elenco e non rientrerebbero quindi nella nozione di imprese finanziarie ai sensi di tale direttiva.

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