Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 – Cesea Group / UAMI – Mangini & C. (Mangiami)
(causa T‑250/09)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo Mangiami – Marchio internazionale denominativo anteriore MANGINI – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Termine impartito dall’Ufficio – Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 2868/95, artt. 1, regola 22, n. 2, e 40, n. 6) (v. punti 22, 24‑27)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Mangini & C. Srl e la Cesea Group Srl. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |