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Ricorso proposto il 16 giugno 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-247/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione di respingere l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d'appalto AO10186 per "Produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: sito web TED, DVD-ROM del Supplemento e mezzi online e offline connessi" (GU 2009/S 2-1445), comunicata alla ricorrente con lettera del 7 aprile 2009, nonché ogni altra ulteriore decisione della Commissione inclusa quella di attribuire il contratto all'aggiudicatario;

condannare la Commissione a risarcire i danni subiti dalla ricorrente a causa della procedura di appalto in questione per un importo pari ad EUR 1 490 215,58;

condannare la Commissione al pagamento delle spese legali della ricorrente sostenute per il presente procedimento, anche qualora il presente ricorso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere la sua offerta, presentata in risposta ad un bando di gara d'appalto pubblico per servizi di "Produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: sito web TED, DVD-ROM del Supplemento e mezzi online e offline connessi" (AO 10186), e di assegnare il contratto all'aggiudicatario selezionato. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione al procedimento di gara d'appalto.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduce gli argomenti seguenti.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso svariati e manifesti errori di valutazione e che ha rifiutato di fornirle qualsivoglia giustificazione o spiegazione violando il regolamento finanziario 1 e le relative norme di attuazione, così come la direttiva 2004/18 2 e l'art. 253 CE. La ricorrente asserisce che, nonostante sua richiesta scritta, la Commissione non le ha mai trasmesso informazioni circa i meriti del candidato prescelto, come invece suo obbligo. A parere della ricorrente le considerazioni della Commissione sono state vaghe, senza fondamento e telegrafiche e non costituiscono una ragionevole motivazione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe corretto ex post la motivazione della decisione controversa dopo che il comitato di valutazione aveva rivisto la sua relazione e deciso di eliminare un commento relativo all'offerente selezionato.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato gli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario nonché i principi di trasparenza e non discriminazione in quanto non ha escluso gli offerenti che vantavano opere eseguite in paesi non membri dell'OMC/AAP; qualora dovesse consentire siffatta partecipazione, la ricorrente fa valere che la Commissione dovrebbe procedere in modo corretto, trasparente e non discriminatorio, chiarendo i criteri di selezione che intende adottare per escludere talune imprese e ammetterne altre.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione relativamente all'offerta della ricorrente a paragone con altri offerenti e che è venuta meno al suo obbligo di motivazione, dal momento che i commenti negativi espressi dal comitato di valutazione rispetto all'offerta della ricorrente erano vaghi e non debitamente avvalorati.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).