Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 23 giugno 2009 - Cesea Group/OHMI - Mangini & C. (mangiami)

(Causa T-250/09)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cesea Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: D. De Simone, avvocato, D. Demarinis, avvocato, J. Wrede, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Cesea Group Srl chiede che venga annullata o in subordine modificata e limitata conformemente a quanto esposto nei motivi di ricorso, la decisione assunta in data 20 aprile 2009 e notificata in data 24 aprile 2009 dalla Seconda commissione di ricorso dell'UAMI con la quale è stato definito il Ricorso n. R 982/2008-2 proposto in esito al procedimento di nullità n. 2063 C presentato dalla società Mangini & C. Srl.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo che contiene il termine "mangiami" (richiesta di registrazione n. 3.113.933), per contraddistinguere prodotti nelle classi 29, 30 e 32.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Mangini & C. Srl.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Registrazione italiana n. 819.926 del marchio verbale "MANGINI", per prodotti e servizi nelle classi 30 e 42, marchio figurativo italiano n. 668.388 che contiene il termine "Mangini", per prodotti e servizi nelle classi 30 e 42, marchio figurativo italiano n. 648.507 che contiene il termine "Mangini", per prodotti nella classe 30, registrazione internazionale n. 738.072 del marchio verbale "MANGINI", per prodotti e servizi nelle classi 30 e 42, marchi verbale "MANGINI"notoriamente conosciuto in Italia ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per "produzione di pasticceria, confetteria, caffè, gelati e prodotto dolciari in genere, servizi di bar, caffetteria, catering"; e denominazione commerciale "MANGINI", utilizzata nella normale prassi commerciale in Italia, per "produzione di pasticceria, confetteria, caffè, gelati e prodotto dolciari in genere, servizi di bar, caffetteria, catering".

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Annullare la decisione impugnata ed accogliere parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti:

    - Violazione della regola 40, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario1, per avere la Commissione di Ricorso fondato la decisione sull'esame di documenti che non erano stati prodotti davanti alla Divisione di Annullamento, benché si trattasse di documenti non disponibili e che non erano stati prodotti nel termine concesso dalla Divisione di Annullamento.

    - Illegittimità della dichiarazione di nullità in relazione ai prodotti della classe 29 che non è rivendicata dal marchio internazionale di Mangini & C. Srl e ai prodotti della classe 30 che non sono affini alle caramelle.

____________

1 - GU L 303, del 15.12.1995, pag. 1.