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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Eurocool Logistik / UAMI – Lenger (EUROCOOL)

(Causa T-599/10)1

(«Marchio comunitario – Procedimento d'opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo EUROCOOL – Marchio nazionale figurativo anteriore EUROCOOL LOGISTICS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i servizi – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diritto ad essere sentiti»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: avv.ti G. Secklehner e C. Ofner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialemente R. Manea, successivamente K. Klüpfel, da ultimo K. Klüpfel e A. Schifko, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Peter Lenger (Weinheim, Germania) (rappresentante: avv. F. Pfefferkorn)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 ottobre 2010 (pratica R 451/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Eurocool Logistik GmbH e il sig. Peter Lenger.

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 ottobre 2010 (pratica R 451/2010-1) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi, contemplati nella domanda di marchio, di “progettazione di software per l'immagazzinamento, il commissionamento e il trasporto di merci da frigo e surgelate”, previsti alla classe 42 ai sensi dell'accordo di Nizza riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, come rivista e modificata, e il “servizio d'agenzia di spedizione”, di cui alla classe 39 di detto accordo, protetto dal marchio anteriore.

L'opposizione è respinta nella parte in cui riguarda i servizi contemplati al punto 1.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Eurocool Logistik GmbH, l’UAMI e il sig. Peter Lenger sopporteranno ciascuno le proprie spese, sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

L’UAMI supporterà la metà delle spese sostenute dalla Eurocool Logistik nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

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1     GU C 72 del 5.3.2011.